Dopo la riunione del 20 gennaio 2021, nel corso della quale la Commissione aveva approvato la revisione della sezione 3 dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione (concernente la sezione 3 della tabella del risultato di amministrazione presunto – utilizzo quota vincolata), i rappresentanti del CNDC hanno segnalato che l’ordinamento prevede la possibilità di applicare in via presuntiva gli avanzi accantonati:
1) derivanti da un rendiconto già approvato, già in sede di bilancio;
2) derivanti dall’esercizio precedente, solo con variazione e previo pre-consuntivo.
L’art. 187-ter TUEL infatti al comma 3 prevede che: “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.” E lo stesso articolo al comma 3-sexies prevede: “3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”
La disciplina è richiamata e dettagliata dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che al paragrafo 9.2.5 prevede: “Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.”
Pertanto la Commissione ARCONET, all’unanimità, condivide la proposta, inviata in occasione della convocazione della riunione, di aggiornare la terza box dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione, secondo il seguente schema (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo e in carattere rosso). L’aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto andrà a regime a decorrere dal bilancio di previsione 2022/2024.