Arconet, aggiornamento tabella del risultato di amministrazione presunto

Dopo la riunione del 20 gennaio 2021, nel corso della quale la Commissione aveva approvato la revisione della sezione 3 dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione (concernente la sezione 3 della tabella del risultato di amministrazione presunto – utilizzo quota vincolata), i rappresentanti del CNDC hanno segnalato che l’ordinamento prevede la possibilità di applicare in via presuntiva gli avanzi accantonati:
1) derivanti da un rendiconto già approvato, già in sede di bilancio;
2) derivanti dall’esercizio precedente, solo con variazione e previo pre-consuntivo.
L’art. 187-ter TUEL infatti al comma 3 prevede che: “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.” E lo stesso articolo al comma 3-sexies prevede: “3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”
La disciplina è richiamata e dettagliata dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che al paragrafo 9.2.5 prevede: “Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.”
Pertanto la Commissione ARCONET, all’unanimità, condivide la proposta, inviata in occasione della convocazione della riunione, di aggiornare la terza box dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione, secondo il seguente schema (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo e in carattere rosso). L’aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto andrà a regime a decorrere dal bilancio di previsione 2022/2024.

 

 

 

 

 

 

 

Circolare RGS, Regole di finanza pubblica e verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio

La RGS, con la Circolare n. 8 del 15/03/2021, fornisce chiarimenti agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2021 e 2022, ed ex post, per l’anno 2019, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La RGS precisa che il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali” – dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.
I singoli enti sono tenuti, invece, a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’articolo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla RGS, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto.
Nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2021-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION