Riduzione TARI per carenza del servizio di raccolta rifiuti

In materia di TARI, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo ove dimostri che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 3265 e 22767 del 2019, la CTR campana, con sentenza del 18/02/2021, n. 1530/19, ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto non meritevoli di pregio le motivazioni addotte dall’Ufficio. La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta. In tale ottica, come affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso » (v. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130/2017 e n. 12979/2019).
Nel caso di specie, l’appellante ha dimostrato, attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dal Comune, che il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione. La circostanza che il Regolamento della IUC del Comune non preveda la riduzione del tributo in detta ipotesi, è irrilevante, in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile anche alla TARI, secondo cui “va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu” (ord. n. 2767/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

È stato pubblicato in G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 2020, concernente il riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2020. Le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l’anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’allegato A che forma parte integrante del decreto. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l’annualità 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all’allegato C del presente decreto. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l’erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all’allegato A. . L’erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, accantonamento indennità di fine mandato

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con Deliberazione n. 27 del 10.03.2021, pronunciandosi nei confronti del Comune, ha accertato la violazione dei principi contabili disciplinanti la contabilizzazione dell’indennità di fine mandato e il mancato accantonamento, in violazione dei principi contabili, del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto consuntivo degli esercizi 2017 e 2018. Circa l’accantonamento e l’appostazione in bilancio dell’indennità di fine mandato, la Sezione ritiene non corretto l’operato del Comune che ha accantonato l’indennità di fine mandato del Sindaco in conto residui. Tale modalità di contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili in quanto l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, aggiornamento su decreti risorse scuole superiori

È  stato pubblicato sul sito del Ministero Istruzione il tanto atteso decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020 (legge 160/2020 art. 1, commi 63 e 64) dal 2020 al 2024.
Il DM n. 13 dell’8 gennaio 2021 con il relativo allegato, è scaricabile dal link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-13-dell-08-gennaio-2021 ma viene riportato per praticità anche in allegato.
Al momento è stato registrato alla Corte dei Conti e inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; dal momento in cui verrà pubblicato in Gazzetta inizieranno a decorrere i termini per la aggiudicazione dei lavori come previsto dall’articolo 2 e sinteticamente riportato nella tabella in allegato.
Allo stesso tempo, come avrete già avuto modo di apprendere dalla stampa, Il Ministro per l’Istruzione prof. Patrizio Bianchi ha firmato ieri il decreto con il riparto del secondo piano di investimenti per le scuole superiori di Province e Città Metropolitane per un ammontare complessivo di 1.125 milioni di euro.
Al riguardo vi invitiamo a cominciare a programmare gli interventi da presentare che potranno in questo caso riguardare, oltre a manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, anche la messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi, come previsto dall’art. 1, comma 810 della legge 178/2020 (Fonte UPI):

Decreto Ministeriale n.13 dell’08 gennaio 2021
Allegato A al DM
termini aggiudicazione lavori

UPI: Patto per il lavoro avvia Rilancio della PA locale

“Con il Patto per il lavoro si avvia un percorso di qualificazione e rilancio della PA che potrà avere un forte impatto anche sulle istituzioni locali, che dovranno essere pienamente coinvolte. La qualificazione del personale delle Province, con l’ingresso di nuove figure tecniche specializzate nella progettazione e programmazione degli investimenti e degli appalti, rappresenterebbe un volano straordinario per lo sviluppo locale”.
Lo dichiara il Presidente dell’UPI Michele de Pascale, commentando la sigla del Patto per il Lavoro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i Segretari di CIGL, CISL e UIL.
“Nei prossimi giorni avremo un importantissimo incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, perché riteniamo che la riforma della PA debba essere considerata tra le priorità dell’azione di governo. Le Province hanno bisogno di personale specializzato, che sostenga la forte spinta agli investimenti che negli ultimi tre anni ha prodotto una crescita del 37% della spesa in conto capitale. Nel solo 2020, nonostante la pandemia, gli investimenti delle Province sono aumentati del 20% e si sono consolidati i risultati delle 51 Stazioni Uniche Appaltanti, che hanno aumentato la mole di gare espletate di oltre il 60%. Ma le strutture vanno rinforzate, anche per affrontare al meglio la straordinaria occasione del PNRR sulla cui attuazione le Province possono dare un contributo essenziale. Questo Patto apre la strada ad un percorso di rilancio e rivitalizzazione dei dipendenti pubblici su cui è evidente l’impegno del Presidente Draghi e il Ministro Brunetta”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION