La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n 15/2021, si è pronunciata sulle azioni di recupero, poste in essere da un Ente provincia, delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, costituite in eccesso in assenza della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio, dell’accertamento degli obiettivi di produttività e di qualità, prodromiche alla successiva assegnazione, nonché della sussistenza dei presupposti prescritti dal CCNL. Nel caso di specie, l’Ente è stato chiamato, nell’arco temporale 2017-2022, a recuperare, sul fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, la somma complessiva di euro 538.206 e, sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, la somma complessiva di euro 540.000. La Sezione ricorda come l’art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, abbia introdotto varie disposizioni (limitate inizialmente a regioni ed enti locali), tese, da un lato, ad ampliare l’arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2, oggetto dell’accertamento contenuto nelle citate deliberazioni della Sezione n. 39/2016 e n. 76/2016) e, dall’altro, a “sanare”, entro un arco temporale predeterminato, l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL ovvero con modalità o importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3). Una disciplina similare è stata poi estesa a tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 40, comma 3-quiquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dagli artt. 11, comma 1, lett. f), e 22, comma 7, del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove si prevede che:
“In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero”.
I giudici ricordano come il mancato rispetto di tali adempimenti può configurare ipotesi di responsabilità erariale in caso di mancato recupero delle somme illegittimamente affluite ai fondi in passato.
Autore: La redazione PERK SOLUTION