Tassi di interessi da applicare alle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 e 2020 agli enti in dissesto

Con comunicato, prot. DT 17233 del 10/03/2021, il Direttore Generale del Tesoro – ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ed in relazione ai Decreti del Ministero dell’Interno dell’11 luglio 2019 e del 31 agosto 2020, con i quali sono state concesse anticipazioni di liquidità ad enti locali in dissesto finanziario – rende noto che i tassi di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondenti al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevati alle date di emanazione dei menzionati decreti sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, sono pari, rispettivamente, allo 0,95% e allo 0,589%.

 

Autore: La redazione Perk Solution

Anac, progetto trasparenza

L’ANAC ha pubblicato il Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza”. Il report presenta gli esiti di un’attività di elaborazione e analisi di dati condotta dall’Autorità nell’ambito del Progetto sperimentale sulla trasparenza, che tra le principali finalità annovera lo studio della “richiesta di trasparenza” a circa otto anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 e di quale sarà la potenziale domanda di trasparenza nel prossimo futuro. A tale scopo, il Progetto prevede un’ampia fase di c.d. “monitoraggio conoscitivo” volto a rilevare considerazioni tratte dall’esperienza e dalla percezione delle politiche e pratiche di trasparenza attiva da parte di una molteplicità di attori e portatori di interesse. Il monitoraggio si articola in più attività con lo scopo di acquisire i contributi necessari, di ascoltare più voci e di contribuire ad arricchire il patrimonio conoscitivo sul tema delineando così quali sono le criticità del sistema e quali invece gli aspetti da valorizzare. I dati sui procedimenti di vigilanza in materia di trasparenza sono stati elaborati per ottenere una visione di insieme, con livelli di approfondimento di volta in volta maggiori, il dettaglio di “Chi segnala”, ovvero l’origine dei procedimenti e le tipologie di soggetti segnalanti, “Chi viene segnalato”, ovvero le amministrazioni e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala chi”, ovvero il rapporto tra origine e organizzazioni oggetto dei procedimenti, “Chi segnala cosa”, ovvero il rapporto tra origine e sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto dei procedimenti , e la riproposizione delle principali di tali analisi declinate secondo le variabili geografiche a disposizione. Il report presenta infine, alla luce degli esiti delle elaborazioni e in raccordo con quanto emerso dalle altre analisi condotte nell’ambito del Progetto, alcune considerazioni raggruppate in temi salienti sulle politiche e pratiche della trasparenza amministrativa attiva che in questi anni hanno contribuito a promuovere uno dei principi fondamentali della democrazia, la trasparenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quaderno Anci sul CCNL della Dirigenza delle Funzioni locali

Pubblichiamo il Quaderno operativo dell’ANCI sul CCNL del 17 dicembre 2020 della Dirigenza delle Funzioni locali. Il documento vuole essere un utile strumento di supporto per i Comuni per l’attuazione delle nuove disposizioni contrattuali, attraverso una loro analisi complessiva e specifici approfondimenti sugli aspetti di maggiore innovazione negoziale. Il Manuale, snello e di facile consultazione, è arricchito da una modulistica che le Amministrazioni locali potranno utilizzare come base per la definizione degli schemi di attuazione delle disposizioni del nuovo CCNL, quali la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, recupero risorse fondo della contrattazione decentrata

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n 15/2021, si è pronunciata sulle azioni di recupero, poste in essere da un Ente provincia, delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, costituite in eccesso in assenza della verifica della sussistenza delle effettive disponibilità di bilancio, dell’accertamento degli obiettivi di produttività e di qualità, prodromiche alla successiva assegnazione, nonché della sussistenza dei presupposti prescritti dal CCNL. Nel caso di specie, l’Ente è stato chiamato, nell’arco temporale 2017-2022, a recuperare, sul fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, la somma complessiva di euro 538.206 e, sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, la somma complessiva di euro 540.000. La Sezione ricorda come l’art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, abbia introdotto varie disposizioni (limitate inizialmente a regioni ed enti locali), tese, da un lato, ad ampliare l’arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2, oggetto dell’accertamento contenuto nelle citate deliberazioni della Sezione n. 39/2016 e n. 76/2016) e, dall’altro, a “sanare”, entro un arco temporale predeterminato, l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL ovvero con modalità o importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3). Una disciplina similare è stata poi estesa a tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 40, comma 3-quiquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dagli artt. 11, comma 1, lett. f), e 22, comma 7, del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove si prevede che:
“In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero”.
I giudici ricordano come il mancato rispetto di tali adempimenti può configurare ipotesi di responsabilità erariale in caso di mancato recupero delle somme illegittimamente affluite ai fondi in passato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 47/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito all’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ha ricordato che ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista – alla luce del disposto dell’art. 39, comma 1, TUEL – la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest’ultimo non possa che spettare l’indennità di funzione, di cui all’art. 5 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119. La concreta quantificazione di quest’ultima, come peraltro già messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (Sez. controllo Lombardia n. 67/2020/PAR), presuppone un espresso atto deliberativo da parte del Comune, in quanto tale quantificazione – alla luce anche della novella recata dall’art. 57-quater, comma 1, del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in forza del quale «la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» – non appare poter operare ex lege, postulando una scelta decisionale rimessa alla discrezionalità dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della CU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato n. 49 del 13 marzo 2021, rende noto che nel decreto “Sostegni”, attualmente in corso di redazione, verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’.
In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.
Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.
In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION