Corte dei conti, capacità assunzionali per i Comuni in fascia intermedia

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n 24/2021, fornisce chiarimenti a una serie di quesiti posti da un ente, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, alla luce del DM 17 marzo 2020 e della Circolare FP 13 maggio 2020, con specifico riferimento ai comuni che, come quello istante, si collocano nella cd “fascia intermedia”, vale a dire di quegli enti che hanno registrato, utilizzando i parametri di calcolo previsti dalla normativa, un rapporto compreso tra i due valori soglia – quello di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, e quello dei “Valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale”, di cui alla Tabella 3, dell’art. 6, del suindicato D.M. 17 marzo 2020. La Sezione ribadisce, preliminarmente, che i Comuni che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Gli unici enti a cui è consentito aumentare le spese di personale rispetto a quelle registrate nell’ultimo rendiconto approvato – modificando in senso peggiorativo la soglia originaria sulla quale si sono già attestati in sede di prima applicazione – sono quelli che si sono attestati su un valore soglia “virtuoso” (inferiore rispetto a quello di cui alla Tabella 1) e, comunque, tale spesa complessiva -sempre in rapporto alle entrate correnti dell’ultimo triennio, ex art. 2 del Decreto ministeriale – non può superare il valore soglia di cui alla medesima Tabella 1. Tale diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale degli enti, ha la finalità di sollecitare la capacità di riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali, in quanto definisce un parametro finanziario “di flusso, a carattere flessibile” che dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell’ultimo rendiconto approvato da considerare. Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’“ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione…”.
Con riferimento alla possibilità prospettata dal comune di non riuscire “…a garantire un rapporto percentuale più basso rispetto a quello di riferimento…”, nonostante l’avvenuta assunzione (o avviata assunzione), la Corte specifica che la possibilità di “rientrare” nel predetto rapporto non è contemplata per i comuni che si collocano nella cd. “fascia intermedia”; invero, tale evenienza risulta prevista soltanto per i comuni con un’elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate, di cui all’art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale (“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”).
Infine, in relazione alla possibilità di utilizzare, ai fini del turn over, l’istituto della mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, la Sezione ha ribadito che nel nuovo sistema delineato dall’art. 33, comma 2, d.l. 34/2019, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione partecipazioni PA, invio alla Corte dei conti tramite l’applicativo Con.Te.

La Corte dei conti comunica che fino al 28 maggio 2021 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2019.
Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 3 marzo 2021, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

  • i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, adottati entro il 31/12/2020, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed altri organismi al 31/12/2019 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti.
La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019, secondo le modalità di seguito descritte:

  • le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;
  • le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;
  • gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo Enti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: controllo.enti@corteconticert.it;
  • le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;
  • gli ordini ed i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fabbisogni standard, ANCI chiede lo stop dei questionari sul 2019 per l’emergenza sanitaria

L’ANCI ritiene insostenibili le scadenze di compilazione del questionario di aggiornamento dei dati sui fabbisogni standard dei Comuni per il 2019 e del tutto inappropriate le sanzioni previste, visto l’aggravamento della pandemia. Chiede che coi prossimi provvedimenti legislativi, come già per il 2020, sia disposto un congruo allungamento dei termini, ipotesi su cui la Ragioneria dello Stato – seppur informalmente – ha manifestato la propria “non opposizione” e sollecita interventi immediati anche per il 2021.
Alla base della richiesta dell’Associazione vi è la rilevazione dei fabbisogni che ciascun ente dovrebbe concludere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento del MEF (1° marzo 2021), quindi entro il 30 aprile 2021 che coincide con l’attuale termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. Tutto questo nella stessa fase in cui i Comuni sono impegnati ad approvare i bilanci, i conti consuntivi, con organici ridotti e in migliaia di Comuni con pochissime unità di personale che deve far fronte a incombenze ben più importanti.
Sia l’Anci che l’Ifel hanno fatto presente – in primo luogo presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e, inoltre, presso la Ragioneria generale dello Stato, responsabile del procedimento – l’assoluta inopportunità di procedere alla somministrazione del questionario. In primo luogo, per l’aggravio di oneri amministrativi in tempi di drammatica emergenza, che si ripercuote sull’operatività degli uffici comunali. E, inoltre, per l’evidente inutilità di acquisire ora dati relativi al 2019, in quanto i tempi di acquisizione, eventuale correzione ed elaborazione dei nuovi dati sono incompatibili con gli aggiornamenti dei calcoli per il 2022, che vanno conclusi entro il prossimo settembre e, quindi, rifletteranno i risultati della precedente rilevazione. Malgrado le perplessità formulate, si è preferito dar corso all’ordinaria modalità di avvio dell’operazione questionari, senza la necessaria condivisione. IFEL svolgerà il proprio consueto compito istituzionale di supporto e assistenza, derivante dal d.lgs. 216/2010 (art. 5, co. 1, lett. d), attraverso i canali indicati nel suo comunicato del 5 marzo scorso. Con l’occasione l’ANCI ritiene altresì matura un’approfondita verifica delle tempistiche della rilevazione periodica sui fabbisogni standard, la cui ripetizione annuale non è prevista da alcuna norma e di cui va valutata l’effettiva utilità a fronte del carico amministrativo sui Comuni. Da qui l’ulteriore richiesta di dare seguito alla prassi fin qui seguita, introducendo la cadenza biennale del questionario, che non comporterebbe alcuna perdita di significatività per il sistema di calcolo dei fabbisogni standard.

 

Congedo papà: proroga e ampliamento della tutela per il 2021

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28 giugno 2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021. La circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Inoltre, è previsto e ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION