Il Garante per la privacy ha ordinato al Mise il pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.
Per la prima volta l’Autorità ha sanzionato una Pa per non avere designato il Rdp entro il termine stabilito ed avere provveduto alla nomina e alla comunicazione al Garante dei dati di contatto con notevole ritardo. Ciò nonostante il Garante avesse, fin dal maggio 2017, avviato una articolata attività informativa rivolta a tutti i Ministeri, indicando proprio la nomina del Rpd tra le priorità da tenere in considerazione nel percorso di adeguamento al nuovo quadro giuridico del Regolamento.
La mancata nomina, è emersa nel corso di una istruttoria, aperta dall’Ufficio anche a seguito di alcune segnalazioni, con la quale è stata accertata la presenza sul sito del Ministero di una pagina web con un elenco di manager nella quale erano visibili e liberamente scaricabili i dati personali di più di cinquemila professionisti: nominativo, codice fiscale, e-mail, curriculum vitae integrale con telefono cellulare e, in alcuni casi copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. All’elenco avrebbero dovuto attingere le piccole e medie imprese, destinatarie dei voucher previsti dalla legge di bilancio 2019, per l’acquisto di consulenze volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Dal sito era inoltre possibile scaricare anche il decreto direttoriale con il quale l’elenco era stato approvato, contenente dati e informazioni di tutti i manager. Nel rilevare l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto che il decreto direttoriale richiamato dal Mise, contrariamente a quanto da esso sostenuto, non costituisce una adeguata base normativa per la diffusione dei dati online.
L’Autorità ha ritenuto, inoltre, che la pubblicazione integrale dei curricula, senza alcun filtro, rappresenta un trattamento di dati sproporzionato, non in linea con i principi del Gdpr. Per consentire l’incontro tra la domanda delle società e l’offerta di consulenza da parte dei manager sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando così il rischio di esporli ad utilizzi non legittimi da parte di terzi (es.: furti d’identità, profilazione illecita, phishing, ecc.). Si sarebbero potute prevedere, ad esempio, forme di accesso selettivo ad aree riservate del sito istituzionale mediante l’attribuzione di credenziali di autenticazione (es. username o password), oppure ancora tramite gli strumenti previsti dal CAD, che permettessero la consultazione solo alle Pmi interessate.
Incostituzionale l’art. 243-bis, comma 5, TUEL, concernente il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
È incostituzionale – per violazione degli artt. 1, 3, 81, 97, commi primo e secondo, e 119, primo comma, Cost. – l’art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42). È quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 marzo 2021, n. 34.
L’art. 243-bis, comma 5, del medesimo decreto dispone che il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149». L’art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede, invece, che la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
Nel merito, i giudici costituzionali hanno evidenziato come il termine di novanta giorni, intercorrente tra la data di ricorso alla procedura di riequilibrio e quella di deliberazione del PRFP, si innesta in un procedimento in cui coincidono soggetto richiedente e soggetto che predispone il piano. Rispetto all’amministrazione che opera in continuità – la quale elabora il piano a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio da essa stessa deliberato – quella successiva, pur ereditando un grave squilibrio e l’assenza totale di un progetto di risanamento, si trova invece costretta a intervenire in un lasso temporale gravemente ridotto e potenzialmente insufficiente, poiché il termine di novanta giorni per deliberare il PRFP decorre da un momento anteriore a quello del suo insediamento, ossia dalla data della delibera di ricorrere alla procedura di riequilibrio assunta dalla precedente compagine. Mentre il legislatore ha tenuto presente la complessa interrelazione delle vicende temporali inerenti al procedimento di riequilibrio e alla successione nell’esercizio del mandato elettorale per le amministrazioni che intendono rimodulare il piano precedentemente approvato, una coerente fattispecie legale non è stata presa in considerazione per il caso della procedura ereditata in assenza di un piano.
Viola, quindi, i principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell’ente, nonché il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, l’automatico avvio al dissesto quando una nuova amministrazione sia subentrata alla guida dell’ente e, chiamata a farsi carico della pesante eredità ricevuta dalle precedenti gestioni, non sia stata messa nella condizione di predisporre il PRFP per l’assegnazione di un termine che decorre da epoca anteriore al suo insediamento ed è sganciato dal momento in cui acquisisce, con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, piena contezza della situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente e della misura dell’indebitamento. Ciò finisce inevitabilmente per pregiudicare il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse con violazione dell’art. 81, Cost., e impedisce di esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell’art. 1 Cost.
Inoltre, il meccanismo delineato dalla normativa collide, altresì, con il principio di ragionevolezza (sotto un ulteriore profilo) e con l’interdipendente principio di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto costituisce conseguenza sproporzionata e non coerente con la ratio sottesa alla procedura di riequilibrio, che è proprio quella di porre rimedio alla situazione deficitaria dell’ente locale ove sia concretamente possibile, mettendo i nuovi depositari del mandato elettorale nella condizione di farsene pienamente carico.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Adeguamento spazi e aule: Manuale Operativo di Funzione per le richieste di modifica
Il MIUR ha pubblicato il manuale operativo, diretto ai RUP degli Enti Locali beneficiari degli Avvisi PON FESR Prot. N. 13194 del 24/06/2020 e Prot. N. 19161 del 6/07/2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 contenente le indicazioni operative per la gestione delle richieste di modifica (inviate dai controllori dell’Adg) ai progetti autorizzati nel Sistema di Gestione Unitaria del Programma – nominato di seguito GPU. Il documento descrive i passaggi necessari alla compilazione di alcune sezioni di modifica e gestione dei dati in riferimento a quanto descritto negli Avvisi in questione. I progetti FESR sono riconducibili all’Obiettivo 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)” e, in particolare dell’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità, del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Il manuale ha il solo scopo di guidare il RUP accreditato alla compilazione di alcune sezioni di modifica dei progetti autorizzati, individuati dai controllori, all’interno del sistema informatico GPU, e pertanto non ha lo scopo di sostituirsi alle linee guida di riferimento e alla normativa vigente.
Vedi anche: Istruzioni per l’inserimento dei mandati nelle CERT
Autore: La redazione PERK SOLUTION
L’Amministrazione che ha stipulato un accordo con altre Amministrazioni può recederne unilateralmente
La Pubblica Amministrazione che abbia stipulato un accordo o una convenzione con altre Pubbliche Amministrazioni, art. 30 del TUEL, conserva il potere di recederne unilateralmente con atto motivato. È quanto ribadito dal TAR Abruzzo, sentenza 3 marzo 2021, n. 89.
Gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell’assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. La predetta qualificazione trova puntuale riscontro sotto il profilo sistematico-normativo nell’inserimento degli accordi in argomento all’interno del capo IV della l. n. 241/1990 relativo alla semplificazione amministrativa.
Gli accordi ex art. 15 della l. n. 241/1990 si connotano per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ad una “volontà negoziale” fondata sull’autonomia privata, ma è una “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici. Trattasi di moduli consensuali ed organizzativi dell’azione amministrativa (che si contrappongono al tradizionale modulo unilaterale provvedimentale ma che condividono, con quest’ultimo, il perseguimento dell’interesse pubblico) di esercizio della potestà pubblica che sostituiscono la sequenza procedimentale destinata a sfociare nell’accordo alla pluralità di procedimenti condotti in modo autonomo dalle diverse Amministrazioni (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 90). In definitiva, con questo modello convenzionale l’Amministrazione esercita una funzione pubblica (C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1053) ed in tal modo viene assicurata l’azione integrata e coordinata dell’esercizio di funzioni proprie delle amministrazioni in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass. civ., Sez. un., ord. 13 luglio 2006, n. 15893).
Riconosciuta la connotazione pubblicistica agli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed ex art. 30 t.u.e.l., ne consegue, come ineludibile corollario, che l’Amministrazione possa sempre recedere dall’accordo in quanto tale potere è espressione “del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 20 dicembre 2014, n. 3141). Il provvedimento che sia espressione di un tale potere di recesso va adeguatamente motivato, tenendo conto delle circostanze avvenute e delle esigenze di spesa (C.d.S., Sez. IV, sent. 4 giugno 2014, n. 2859) e mediante l’indicazione del processo valutativo degli interessi su cui si va ad incidere (C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1172). Il potere di recesso dagli accordi tra amministrazioni non discende dall’art. 11, comma 4, della l. n. 241/1990, che prevede l’indennizzo in caso di recesso legittimo dell’amministrazione dall’accordo, ma direttamente dal principio generale della “inesauribilità del potere pubblico”, di talché nel caso di accordo stipulato tra più PP.AA. e di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alle altre PP.AA. alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 23 aprile 2019, n. 463), con conseguente inapplicabilità anche dell’ultimo periodo dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241/1990.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
5 per mille, entro il 30 giugno 2021 la relazione sui controlli ispettivi
Con Circolare F.L. n. 10/2021, la Direzione Centrale della Finanza Locale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale le Autorità di Governo (Prefetture, Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano, Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta) dovranno inviare alla stessa Direzione Centrale le relazioni sui controlli ispettivi in merito all’utilizzazione e alla rendicontazione dei contributi per il cinque per mille dell’Irpef da parte dei Comuni destinatari delle relative assegnazioni.
Si ricorda che i Comuni beneficiari destinatari delle quote del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme (Ministero Interno), per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.
Gli enti beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione al Ministero entro i successivi sette giorni.
Con la Circolare FL n. 17/2018, la Direzione della Finanza Locale ha impartito le istruzioni in merito l’esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla normativa che disciplina l’attribuzione del 5 per mille dell’IRPEF. Di seguito gli aspetti salienti del controllo come previsti dalla Circolare:
1. Individuazione in almeno il 15 per cento il numero degli enti che devono essere ispezionati per ogni esercizio finanziario. I Comuni saranno individuati in base a sorteggio.
2. Le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’IRPEF devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte dei Comuni interessati il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dell’avvenuta erogazione dell’importo da parte della Direzione Centrale, per cui il controllo può essere eseguito dopo il quattordicesimo mese.
3. Risulta necessario fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale, in quanto non risulta sufficiente, per eseguire il controllo, il solo diritto del Comune a percepire le risorse ma occorre l’effettiva erogazione dei fondi.
4. Oggetto del controllo è il rendiconto, secondo il/i modello/i ministeriale/i pubblicati dalla Direzione Centrale con Circolare FL 13/2015 richiamata nel comunicato del 24 maggio 2016, successivamente modificati con Circolare F.L. 10/2018, debitamente compilati e sottoscritti dai responsabili del Servizio Finanziario, dei Servizi Sociali e dall’Organo di Revisione economico finanziario, nonché ogni altro elemento utile che le Autorità ritengano pertinente alla gestione delle risorse attribuite (es: eventuali contratti stipulati o accordi raggiunti con cooperative o associazioni, fatture dei fornitori, mandati di pagamento, la pubblicazione sul sito web di cui al successivo punto 5, e così via).
5. Nel caso in cui i comuni utilizzano i fondi assegnati contestualmente con fondi del Bilancio Comunale, il rendiconto deve riferirsi soltanto alle risorse erogate dal Ministero dell’Interno.
6. I controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai Comuni, indipendentemente agli anni d’imposta a cui si riferiscono (principio di cassa),
7. L’eventuale comunicazione delle Autorità di Governo in merito alla mancata utilizzazione o parziale utilizzazione delle risorse, oppure a impieghi per finalità diverse da quelle indicate dalla citata Circolare del F.L. 10/2017, comporterà, per il Comune inadempiente, il recupero delle somme attribuite per la parte non utilizzata ovvero utilizzata per finalità diverse dagli scopi per i quali sono attribuiti i fondi del 5 per mille dell’IRPEF.