Versamento dei sovracanoni al Consorzio da parte del Comune concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 26/2021, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune nella quale rappresenta di essere concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici e che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 959/1953, riconosce al Consorzio del bacino imbrifero montano i relativi sovracanoni. Nella considerazione della natura pubblica del Comune-concessionario, il Sindaco chiede di sapere se gli anzidetti sovracanoni siano dovuti al Consorzio oppure debbano intendersi non dovuti.
La Sezione ricorda che per effetto dalla disciplina prevista dalla legge n. 959/1953 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, è ammesso per le comunità dei bacini imbriferi, il diritto di essere compensate per il dirottamento della “risorsa idrica” verso scopi di produzione energetica e, quindi, diversi da quelli connessi alle tradizionali esigenze delle popolazioni del posto.
L’art. 1, comma 8, della predetta legge ha previsto che “i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione”. Il comma 14 del medesimo articolo ha disciplinato, invece, le modalità di utilizzo del fondo, precisando che “Nel caso di consorzio, il sovracanone è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato “.
La vigente legge impone, dunque, un ritorno alla collettività locale dei proventi che derivano dallo svolgimento di attività industriali sulle acque, attraverso il “sovracanone”, ovvero attraverso l’erogazione di energia elettrica gratuita alla collettività. Si tratta, quindi, di un ristoro parziale della collettività, a fronte dell’uso industriale delle acque. In sostanza, il sovracanone mira a compensare per la distrazione del flusso le comunità locali rivierasche che, pur non vantando specifici diritti reali sul bene acqua, partecipano all’ecosistema idrico mediante beni giuridici costituzionalmente protetti (il paesaggio, l’ambiente e l’iniziativa economica privata).
Poiché il comma 8 dell’art. 1 della legge 959/1953 non effettua una distinzione in considerazione alla natura giuridica del titolare, ma identifica il referente passivo dell’obbligazione nel soggetto di diritto “concessionario di grandi derivazioni d’acqua “, sia esso pubblico o privato, ne consegue che il comune (concessionario delle derivazioni) sia tenuto al versamento del sovracanone al Consorzio del bacino imbrifero. Le somme confluiscono in un fondo il cui impiego è stabilito dal Consorzio stesso a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana. Al Consorzio è affidato il compito di predisporre, annualmente, il programma degli investimenti che intende attuare. L’eventuale scelta di distribuire le somme tra i Comuni interessati dalle opere deve passare da una manifestazione volitiva degli Organi del Consorzio e da una loro conseguenziale contabilizzazione nei relativi documenti programmatici e finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TAR Toscana: illegittime le proroghe al 2033 delle concessioni del demanio marittimo

Il rilascio delle concessioni demaniali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE è subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con la conseguenza che è illegittima la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa perché disposte in aperta violazione del divieto, introdotto dalla normativa eurounitaria, di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018. È quanto ha stabilito il TAR Toscana, sentenza  8 marzo 2021, n. 363.
La Sezione ha ricordato che prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si era espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’ art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168; id. 31 gennaio 2017 n. 394).
Detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
Da tale sentenza, si desume che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare. La Corte di Giustizia, più specificamente, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva.
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.
Pertanto, in seguito alla soppressione, in ragione delle disposizioni legislative sopra richiamate, dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio, come sopra già evidenziato, il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, come già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, con riferimento, sia alle proroghe disposte dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009 e dall’art. 34-duodecies, d.l. n. 179 del 2012, e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, sia alla proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale

È stato firmato dal presidente del Consiglio e dal ministro della P.a. Renato Brunetta con i segretari di Cgil, Cisl e Uil il “Patto per l’innovazione della pubblica Amministrazione”.
Il Patto si colloca nel solco di un’azione di rilancio del Paese, volta a realizzare gli obiettivi cruciali della modernizzazione del “sistema Italia” e dell’incremento della coesione sociale, a partire dalla straordinaria opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Innovazione e coesione sono obiettivi centrali dello storico programma Next Generation EU e saranno perseguiti simultaneamente. Un Paese più moderno, infatti, può offrire servizi migliori e maggiori opportunità di sviluppo ai propri cittadini; al contempo, un Paese più coeso assicura che ogni persona possa sentirsi parte del processo innovativo e che ciascuno possa trarre beneficio dagli sforzi comuni.
Il Patto stabilisce che “coesione sociale e creazione di buona occupazione saranno i pilastri di ogni riforma e di ogni investimento pubblico” previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Tra gli obiettivi, riconoscere alla Pa il ruolo centrale di “motore di sviluppo” e “catalizzatore della ripresa”: “la semplificazione dei processi e un massiccio investimento in capitale umano possono aiutare ad attenuare le disparità storiche del Paese, curare le ferite causate dalla pandemia e dare risposte efficaci ed efficienti” al Paese e quindi ai cittadini. Ma anche valorizzare il personale.
Draghi spiega che lo smart working ha difatti cambiato il modo di lavorare, ora occorre investire in formazione e abbassare l’età media degli statali. Ma c’è ancora molto da fare, sottolinea ancora Draghi, se i servizi non funzionano si crea una società più ingiusta.
“Nuove professionalità richiedono investimenti e nuove regole. – aggiunge Draghi – Questo è quello che oggi stiamo cominciando”, rilevando che “se guardiamo la situazione attuale concludiamo che c’è molto da fare”, in particolare per l’età media e la formazione del personale.
In particolare l’accordo prevede anche i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021; il lavoro agile; la revisione dei sistemi di classificazione professionale; la formazione del personale; i sistemi di partecipazione sindacale; il welfare contrattuale.
Si sottolinea che il Governo emanerà in tempi brevi gli atti di indirizzo all’Aran per il riavvio della stagione contrattuale, che interessa 3,2 milioni di dipendenti pubblici. “I rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021 salvaguarderanno l’elemento perequativo della retribuzione già previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, il quale confluirà nella retribuzione fondamentale cessando di essere corrisposto quale elemento distinto della retribuzione, nonché attueranno la revisione dei sistemi di classificazione, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive nella legge di bilancio 2022”. Inoltre, il Governo, “previo confronto, individuerà le misure legislative utili a valorizzare il ruolo della contrattazione decentrata”.
Per il lavoro agile occorre porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, con la definizione nei futuri contratti collettivi nazionali del pubblico impiego di una disciplina normativa ed economica del lavoro agile che garantisca condizioni di lavoro trasparenti e concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con quelle delle pubbliche amministrazioni. Nell’ambito dei contratti del triennio 2019-2021, saranno quindi disciplinati, in relazione al lavoro agile, aspetti di tutela dei diritti sindacali, delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro (quali il diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei dati personali, il regime dei permessi e delle assenze ed ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale).
Sono previsti anche nuovi sistemi di classificazione professionale, formazione e partecipazione, valorizzando il ruolo della contrattazione integrativa. Saranno adeguati i sistemi di partecipazione sindacale, favorendo processi di dialogo partecipazione sindacale e i processi di dialogo costante fra le parti. Inoltre saranno implementati gli istituti di welfare contrattuale, anche con riferimento al sostegno alla genitorialità e all’estensione al pubblico impiego delle agevolazioni fiscali già riconosciute al settore privato per la previdenza complementare e i sistemi di premialità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, 1 miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole secondarie di secondo grado

Il Ministro dell’Istruzione ha firmato un Decreto sull’edilizia scolastica che assegna 1 miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole secondarie di secondo grado. Il Decreto Ministeriale attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle Città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione.
“Con questi investimenti, oggi, abbiamo impresso una forte accelerazione. Stiamo lavorando per sbloccarne rapidamente altri. Gli edifici scolastici nel nostro Paese sono circa 40.200, questo significa che la scuola è dappertutto ed è il segnale che lo Stato c’è. Cominciamo a lavorare affinché tutte le scuole di questo Paese siano luoghi di sicurezza, di sostenibilità, luoghi di accoglienza e di socialità”. Lo dichiara il Ministro, che oggi è intervenuto alla presentazione del “XX rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi” di Legambiente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ristori per trasporto scolastico

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato l’elenco provvisorio del riparto del fondo ex art. 229 bis DL 34/2020, che riporta l’importo dei contributi richiesti e l’importo concedibile (ridotto dell’IVA ove esplicitamente ricompresa nella comunicazione), riproporzionato alla luce delle risorse disponibili, per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato avute nel periodo tra la sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 per l’emergenza sanitaria.
Per una verifica ex ante della esattezza dei dati riportati nell’elenco provvisorio, il Ministero chiede agli enti di verificare:
1. la correttezza dell’indicazione dell’importo richiesto IVA esclusa;
2. la correttezza del n. del conto di tesoreria o del codice IBAN riportati (o qualora tali dati fossero assenti di comunicarli).
Le comunicazioni dovranno essere inviate al Ministero entro il 15 marzo 202.
Acquisiti eventuali dati rettificati, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità provvederà ad emanare il decreto, sentita l’ANCI, riportante il riparto dei fondi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Consiglio di Stato sulla legittimità dell’affidamento del servizio pubblico locale

Con la sentenza 23/2/2021 n. 1596, il Consiglio di Stato dichiara la legittimità della scelta di un Comune di affidare in house la gestione del servizio di igiene urbana, sulla base della relazione ex art. 34, c. 20 dl n.179/2012, che evidenzia i punti di forza e di debolezza dei vari modelli attraverso punteggi numerici.  Il Consiglio di Stato evidenzia che in coerenza con l’onere di istruttoria e motivazione rafforzati imposto alle amministrazioni dai sopra richiamati artt. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – a sua volta conformi al diritto dell’Unione Europea, come accertato dalla Corte di giustizia nella parimenti richiamata ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19 (Rieco spa) – l’opzione del Comune per l’in house providing è sorretta da un’adeguata esposizione delle sottostanti ragioni. Infatti, sottolineano i giudici amministrativi, la relazione approvata dal Consiglio Comunale prevede un’analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali (in house, mercato e mista) rispetto agli obiettivi dell’amministrazione nello svolgimento del servizio di igiene urbana. Nell’ambito di questa analisi la relazione sottolinea i vantaggi della scelta del modello in house. Nel caso di specie, la relazione svolge un’analoga analisi per il modello del ricorso al mercato, del quale sono individuati quali punti di forza: la professionalità e l’esperienza nel settore; l’assunzione di responsabilità per l’esecuzione del servizio in via esclusiva in capo all’operatore privato; la competizione sul prezzo in sede di gara; una maggiore capacità di investimenti, cui però si contrappone l’assenza delle sinergie tipiche dell’in house providing derivanti dall’alterità soggettiva dell’appaltatore rispetto all’amministrazione; e i rischi di contenzioso tra le due parti. Il Consiglio di Stato sancisce quindi che attraverso le succitate modalità descritte la relazione enuncia le «ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta», come richiesto dall’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, quindi respinge il ricorso e dichiara legittimo l’affidamento in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowers, report dell’attività sanzionatoria svolta dall’ANAC nel 2020

L’ANAC ha pubblicato un breve resoconto dell’attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall’ANAC nel corso del 2020. Le tre delibere sanzionatorie adottate nel periodo di riferimento contengono l’accertamento, da parte dell’Autorità, della natura ritorsiva delle misure disposte nei confronti del whistleblower, delle quali è stata tra l’altro dichiarata la nullità (comma 7 dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001). Nel documento sono contenute le motivazioni alla base delle decisioni di ANAC di sanzionare i soggetti responsabili della violazione della disciplina sul whistleblowing.
Nel corso del 2020, oltre a definire complessivamente 1616 fascicoli in materia di whistleblowing, l’ANAC ha riscritto il regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001), adottato dal Consiglio con la Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18.8.2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION