Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA

Con comunicato dell’8 marzo 2020, il Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con IFEL e PagoPA s.p.a., fornisce indicazioni sul pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA. a seguito dell’emanazione del D.M. 21 ottobre 2020. Di seguito il testo del comunicato:

Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA,
In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori – Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA (cfr. monografia e  Specifiche Attuative Nodo Pagamenti PagoPA).
Per l’incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra.
Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021.
Sono state pertanto individuate alcune prassi che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l’anno 2021, senza intralciare il processo di riscossione.  In particolare:
1. In caso di pagamento rateizzato della TARI è possibile prevedere che il TEFA sia incluso nel pagamento dell’ultima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno p.v. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche a regime;
[Esempio]
2. In caso di pagamento in unica soluzione della TARI, sarebbe opportuno posticipare la scadenza del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 2021 – avendo cura di evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento; [Esempio]
3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pagamento TARI con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell’intero importo del TEFA. [Esempio]
In considerazione della prima applicazione del D. M. 21 ottobre 2020, tali soluzioni permetteranno:
– agli oltre 400 PSP aderenti a pagoPA, di adeguarsi al nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario e di offrire quindi al cittadino la piena multicanalità integrata;
– ai Comuni di adeguare le proprie procedure informatiche, avendo il tempo necessario per procedere con test più accurati;
– alle Province/Città Metropolitane di ricevere l’accredito del TEFA in un’unica soluzione, non frammentata e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione TARI-TEFA, con tempistiche meno stringenti;
– ai Partner tecnologici di supportare adeguatamente gli Enti in questo processo di migrazione.
A fronte di quanto previsto nell’allegato A dello stesso Decreto, agli Enti che al 30 giugno 2021 non saranno ancora stati in grado di sviluppare una soluzione o di adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare una soluzione “in riuso” messa a disposizione da numerose società “in house” regionali, PagoPA spa metterà a disposizione una soluzione in sussidiarietà, che consentirà:
– la generazione degli avvisi pagoPA (analogici/digitali);
– la successiva postalizzazione degli avvisi pagoPA a cura dei singoli Comuni;
– di generare, a richiesta, un’avvisatura digitale tramite App IO.
Gli avvisi pagoPA generati con questa soluzione, consentiranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante i canali, resi disponibili dai PSP aderenti alla piattaforma, fisici (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line e tramite App IO.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

LSU, in G.U. il DPCM di riparto delle somme destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato

È stato pubblicato in G.U. n. 53 del 3 marzo 2021, il DPCM del 28 dicembre 2020, concernente il riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili. Ai sensi dell’art. 1 comma 497 della legge 160/2019, le risorse di cui all’art. 1 comma 1156 lettera g-bis) della legge 296/2006, sono ripartite, per l’annualità 2020, tra le Regioni  Basilicata,  Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel prospetto allegato. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g -bis ) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite, per le annualità 2021 e successive, a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – Congruità prezzo

Il Presidente dell’Autorità, con apposito comunicato, fornisce indicazioni in ordine ai presupposti di ammissibilità e alle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.  Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere di cui all’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l’adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.
Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’Amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta:
1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere;
2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture;
3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi;
4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;
Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

È stato pubblicato in G.U. n. 56 del 6 marzo 2021 il DPCM del 21 gennaio 2021, recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Il decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.

Comuni richiedenti il contributo
Hanno facoltà di richiedere i contributi, nel limite massimo di 150 milioni all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Interventi ammessi
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivita’ culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera.

Presentazione della domanda
Con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti.
La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell’apposito modello informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell’«Area certificati».

Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP/MOP;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION