DL Sostegno, incremento fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali

L’art. 21  della bozza in circolazione del Decreto legge “Sostegno”, attraverso la modifica del comma 822 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all’ articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
È previsto, altresì, l’incremento per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 600 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Corte dei conti ribadisce i criteri distintivi delle spese di rappresentanza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 19/2021/VSG, si è occupata della legittimità delle spese di rappresentanza, riscontrando, nel caso di specie, la non conformità di alcune previsioni contenute nel regolamento dell’ente con le coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile.
La Sezione ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.
Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:
– esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
– non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono.
– non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:
– gli atti di mera liberalità;
– le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
– l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
– omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
– ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
– spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION