Rifiuti urbani, utenze non domestiche fuori perimetro comunale: bozza regolamento e schema delibera

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.116/20, che ha modificato il d.lgs. n.152/06, (Circolare D. Lgs. n. 116/2020) è stata data facoltà alle utenze non domestiche di provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti urbani. Tale previsione determina impatti certi per i Comuni sia in termini di organizzazione del servizio che in termini di costi, alla luce del minor gettito connesso alla previsione sopra riportata.
In tal senso, ANCI ha chiesto al Governo Nazionale di rinviare il termine di entrata in vigore degli adempimenti in materia di rifiuti e relativo PEF al 2022, al fine di consentire una gestione più efficace ed ordinata da parte dei Comuni. Tuttavia, allo stato, restano confermati tutti i termini di entrata in vigore delle norme approvate. In tale contesto, diverse Amministrazioni comunali iniziano a ricevere richieste di uscita dal perimetro della gestione del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche ed hanno rivolto quesiti all’ANCI per definire modalità comuni di approccio a tale novità legislativa.
ANCI Puglia ed AGER hanno condiviso una bozza di regolamento finalizzato ad assicurare omogeneità di approccio e gestione da parte delle Amministrazioni comunali. in allegato la proposta di regolamento elaborata, unitamente ad una bozza di delibera di approvazione dello stesso regolamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione “Fondone”, il dettaglio dei ristori di entrata e di spesa relativi all’anno 2020

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile a fini conoscitivi sul sito web del pareggio di bilancio il Modello RISTORI COVID-19, al fine di visualizzare il dettaglio delle risorse che compongono le voci del modello COVID-19 “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori specifici spesa (E)” relativo all’anno 2020.
Per visionare il modello RISTORI COVID-19 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’a pplicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente – descrizione, esercizio finanziario (2020), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “ CONFERMA”.
La RGS precisa che la voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)” della Sezione “Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 – Sezione 2 Spese)” del Modello RISTORI COVID-19 è valorizzata per la quota parte del contributo del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne attribuita a ciascun comune per l’anno 2020 con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020 (pari a 2/3 del contributo attribuito).
Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per l’anno 2020 pari a 90 milioni di euro, ivi compresi i 60 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Compete al datore di lavoro e non al Comune (inf. a 10.000 abitanti) il versamento dei contributi per gli assessori in aspettativa non retribuita

Per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere di un Sindaco di un Comune di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in ordine all’individuazione del soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un assessore comunale in aspettativa non retribuita.

Di seguito la risposta del Ministero:

L’articolo 81, di disciplina delle “Aspettative”, a seguito delle modifiche disposte dalla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), prevede che “[…] i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova”; l’ultimo periodo del suddetto articolo prevede che “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86”.
Il successivo articolo 86, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori (tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti”; cfr. il suo comma 1) che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando ad un’attività lavorativa dipendente (v. comma 1) o di natura autonoma (v. comma 2).
Più nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 86 in questione dispone che “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per […] gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”.
Ebbene, facendo applicazione delle disposizioni sopra riportate emerge anzitutto che tutti i soggetti che rivestono la carica di assessore comunale e che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (v. art. 81 cit.). Ancora, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del TUEL., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del TUEL non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.
Pertanto, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I debiti da sentenza esecutiva della società in house non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio dall’ente locale

Non è possibile attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti di una società in house, rispetto alla quale, si rileva l’estraneità della posizione giuridica dell’ente socio. È la risposta fornita dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 14/2021/PAR, ad una richiesta di parere presentata dal Comune di Roma, in merito alla possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio originati da sentenze sfavorevoli emesse nei confronti di una società in house strumentale quali debiti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a) ovvero da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 (art. 194, comma 1, lett. e) TUEL. Fatta questa breve premessa sull’art. 194 TUEL e sulla disciplina dei debiti fuori bilancio ivi prevista, la Sezione precisa che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società di diritto comune implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta: in primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità. Costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti la circostanza per cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio. Tale principio non viene meno nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, anche assumendone il controllo, in quanto il rapporto tra la società e l’ente è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo lo stesso influire sul funzionamento della società avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Il sostegno finanziario, erogato da un ente locale ad un organismo partecipato per far fronte agli oneri da contenzioso di quest’ultimo, appare inquadrabile nella diversa fattispecie dell’accollo di debiti altrui che l’ente pubblico, pur non essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali, previa valutazione di sostenibilità finanziaria dell’operazione, razionalità economica e rigorosa motivazione delle specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico (non riducibili alla sola tutela delle ragioni creditorie) tali da giustificare la perdita del beneficio della limitazione legale della propria responsabilità patrimoniale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Al via l’Alta Commissione per la qualità dell’abitare, 170 enti registrati per partecipare al bando

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) rende noto che si è svolta la prima riunione dell’Alta Commissione per la Qualità dell’Abitare, istituita  per dare attuazione all’omonimo Programma innovativo nazionale, varato con il decreto interministeriale 395/2020. La Commissione ha, tra l’altro, il compito di esaminare e finanziare progetti per la riqualificazione delle aree urbane disagiate dal punto di vista abitativo e socioeconomico. Il prossimo 16 marzo scadrà la prima fase per la presentazione dei progetti, per i quali sono disponibili 854 milioni di euro (a cui si potranno aggiungere ulteriori risorse europee). Al bando si sono già registrati 170 enti locali e territoriali.
“Il Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare è destinato a incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone e delle famiglie”, ha affermato il Ministro Giovannini intervenendo alla riunione di insediamento dell’Alta Commissione per la Qualità dell’Abitare. “La Commissione dovrà programmare in modo dettagliato e puntuale le proprie attività, stimolando una riflessione sul futuro delle politiche abitative, aprendo un dialogo con le organizzazioni della società civile e con le Università che sono chiamate a contribuire attivamente alla trasformazione dei territori nella direzione dello sviluppo sostenibile”. ​

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio consultazioni elettorali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021.
Il testo, secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso.
Dal rinvio sono interessate, nello specifico:

  • le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
  • le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante integrale rinnovo del procedimento dì presentazione delle liste e delle candidature;
  • le elezioni amministrative a seguito dell’annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
  • le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;
  • le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

Il decreto stabilisce che per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.
Infine, si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell’ordine dello scrutinio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION