Al via l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Il Dipartimento del Tesoro informa che a partire dal 3 marzo 2021 le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it i dati relativi:
• al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, da adottare entro il 31/12/2020 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
• alla relazione, da approvare entro il 31/12/2020, sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
• alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
• ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).
Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 28 maggio 2021.
L’applicativo Partecipazioni è stato sviluppato per assolvere contestualmente e in maniera integrata agli adempimenti informativi introdotti dal TUSP e a quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti.
Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
I provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.
Come già annunciato in occasione della pubblicazione delle schede per la rilevazione dei dati degli adempimenti in oggetto, la comunicazione non presenta elementi di novità rispetto a quella dello scorso anno (dati 2018).
Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere caricato a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Nella compilazione delle schede l’applicativo non richiede l’inserimento dei dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-InfoCamere) o inseriti a sistema da altro utente che ha censito la partecipata per primo. L’applicativo, inoltre, esegue un controllo delle quote di partecipazione inserite a sistema su una stessa partecipata per evitare lo sforamento del cento per cento.
I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare la correttezza dell’indirizzo email registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e delle utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni.
Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inoltrate alla casella : supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 aprile 2021

Con comunicato del 2 marzo 2021 l’INAIL informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, restituzione somme per erroneo versamento sanzioni Covid

La direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno, a seguito di numerose richieste da parte di privati cittadini che necessitano informazioni circa la procedura da seguire per ottenere la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate, con particolare riferimento a quelle relative alle sanzioni amministrative a seguito di verbali Covid-19 ribadisce, con una nota inviata a tutti i prefetti, che la pratica di rimborso è di competenza della prefettura della provincia di residenza o domicilio dell’istante, alla quale lo stesso potrà rivolgersi. A tal fine occorrerà acquisire apposita istanza da parte degli interessati, nonché la documentazione comprovante il versamento.
Nel caso di istanza presentata da privati – come era già stato indicato con la circolare prot. n. 10111 del 9.2.2017 – è dovuta l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’art. 3 della Tariffa (allegato A) annessa al D.P.R. 26/10 1972, n. 642 e s.m.i., fatti sa lvi i casi di esenzione specificati dalle tabelle di cui all’allegato B dello stesso D.P.R..
Per quanto riguarda, invece, la restituzione di somme erroneamente/indebitamente versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, invece, a seguito dell’istituzione dell’apposito capitolo di spesa la competenza è stata trasferita al Dipartimento della Pubblica sicurezza – direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, indirizzo pec (dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it) che ha già diramato circolari alle prefetture-Utg in merito all’iter di rimborso.

Circolare del 1° marzo 2021 – Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, aggiornamento prezzario regionale

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 17 febbraio scorso, ha invitato le Regioni a provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale del prezzario regionale così come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 23, comma 16). A seguito di un monitoraggio, infatti, l’Autorità ha rilevato come in diversi casi le Regioni non provvedano all’aggiornamento, o lo fanno in un periodo avanzato dell’anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno. L’aggiornamento consente alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato. L’Anac ha rilevato anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell’introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi, auspicando che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION