Fabbisogni standard di Comuni e Unioni di Comuni: nuovo questionario SOSE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il decreto del 9 febbraio 2021 – “Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.a. il questionario unico FC60U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali”.
Il nuovo questionario, da compilare in riferimento all’annualità 2019, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010. Per la compilazione è necessario accedere al portale OpenCivitas nella sezione “Compila il questionario” e utilizzare il link “Compila il questionario FC60U relativo all’annualità 2019 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Sicilia” utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dagli enti locali.
Il questionario si divide in due moduli:
• Dati strutturali;
• Dati relativi al personale e dati contabili.
Il primo modulo, Dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.
Il secondo modulo, Dati relativi al personale e dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.
Il questionario va compilato in ogni sua parte dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle RSO e dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Sicilia sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo strutturale, con riferimento all’anno 2019, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (n. 51 del 01/03/2021) , ovvero entro il 30 aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo azienda speciale per perdite registrate in esercizi precedenti

La Corte dei conti, Sez, Campania, con deliberazione n. 25/2021, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità per l’ente locale di ripianare il disavanzo di un’Azienda speciale, emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo. I giudici ricordano che l’art. 194, lett. b) TUEL, in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è una norma che disciplina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso singoli o più creditori dell’azienda, ma una regola per il rifinanziamento del disavanzo. La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti dell’ente strumentale: i) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 TUEL.
Il concetto del pareggio previsto dalla norma riguarda la contabile coincidenza tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio economico tra costi e ricavi in fase di programmazione, attraverso il budget ed i suoi aggiustamenti), mentre l’equilibrio attiene alla verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell’effettività di tale condizione con l’obbligo di provvedere al ripristino del disallineamento con adeguate misure correttive. Il concetto di pareggio, del resto, non può declinarsi in termini di equilibrio una volta che questo venga messo a contatto con il concetto di “disavanzo”: il fatto stesso che la legge contempli l’ipotesi di un disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del “pareggio” è evidenza che il pareggio contabile può mancare eppure sussiste la condizione di osservanza della norma. Di conseguenza, in ragione del precetto del pareggio/equilibrio, l’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica (su piano-programma e budget,) – e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di esercizio e piano degli indicatori), con l’obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico.
Pertanto, ad avviso della Sezione, è compatibile col principio di “pareggio”, ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:
– non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”;
– è sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo;
– dipende da fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il risultato alla fisiologica imprevedibilità del business, e non ad una grave negligenza manageriale.
È possibile, quindi, procedere al riconoscimento del disavanzo collegato a fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente accertata) solo nell’ultimo esercizio. In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se tanto l’ente dominus che il management (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con solo con l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

Svincolo fondo perdite società partecipate

Con deliberazione n. 25/2021, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità dell’Ente di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio. Nel merito, i giudici contabili hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. L’ente obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull’andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. la deliberazione n. 127/2018/PAR Sez. Liguria). Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva (cfr. Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate, la Sezione ricorda che le stesse sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Lo svincolo della quota accantonata non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale. La copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata. La liberazione delle risorse accantonata presuppone, quindi, l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società e che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In Cdm la riforma dello sport e il recepimento delle norme europee sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 febbraio scorso approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo è stato approvato anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.
In particolare, il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta, si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Inoltre, il testo prevede l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico. Il decreto stabilisce che le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali.
Nella medesima seduta è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro. Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.
Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe

È stata pubblicata in G.U. n. 51 del 1 marzo 2021 la legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. È stato altresì pubblicato il testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 coordinato con la legge di conversione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la messa in sicurezza anno 2021, entro il 31 marzo 2021 la certificazione del PUA e del PEBA

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 (vedi notizia del 23 febbraio scorso), sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Il Ministero dell’Interno, con apposita comunicazione inviata agli enti destinatari del contributo, segnala che l’art. 2, comma 2 del citato Dm, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 141 della legge n. 145/2018, ha stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PUBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento.
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo assegnato sarà rideterminato e le eventuali risorse liberate saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. La predetta certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il sistema certificazioni enti locali (TBEL), accessibile dal sito internet della Direzione della Finanza Locale. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

Autore: La redazione PERK SOLUTION