In arrivo la proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 27 febbraio 2021, rende noto che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).
Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto. Si ricorda che nell’ambito delle misure introdotte per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti, il Decreto Legge n. 137/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha previsto – per coloro che erano in regola con i versamenti delle rate del 2019 – il differimento al 1° marzo 2021 del termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Il Consiglio non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di DFB che siano già stati ammessi alla massa passiva

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 26/2021 ha ribadito che il Consiglio comunale non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dalla Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del Tuel. Nel merito, si era già espressa la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, pronunciando il seguente principio di diritto “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” Di fatto viene superato l’orientamento restrittivo, maturato presso molte Sezioni regionali di controllo, che hanno ritenuto necessario il previo riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare ai fini dell’inclusione del piano di rilevazione. La disciplina relativa al dissesto presenta, infatti, caratteri di specialità e dal quadro normativo si rileva la volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Con l’art. 254 del TUEL il legislatore si è fatto carico di apprestare in favore dell’organo straordinario di liquidazione idonei strumenti istruttori per adottare le determinazioni di competenza anche con riguardo alle ipotesi di debito fuori bilancio connotate da maggiori margini di discrezionalità. La competenza dell’Osl al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è da intendersi in senso atecnico e l’inserimento nella massa passiva del debito da parte dell’Osl ha funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti per le successive fasi di liquidazione e pagamento, senza ulteriori formalità in capo agli organi comunali, ordinari e straordinari. Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblico impiego: la P.A. che abusa dei contratti a termine deve risarcire il danno

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la PA  è tenuta a risarcire il danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2980 dell’8 febbraio 2021. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere. Sulla questione  è intervenuta la Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha evidenziato che «la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di giustizia 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION