Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali

L’articolo 2, comma 4, del Ddl di conversione in legge del D.L. 183/2020, approvato in via definitiva dal Parlamento,  dispone il differimento al 20 maggio 2021, in luogo del 31 marzo 2021, del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l’annullamento dell’elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, il Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull’elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello, stabilisce la data dell’elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2). Il termine iniziale del 31 marzo (ora differito al 20 maggio a causa della perdurante emergenza sanitaria) entro cui procedere alla consultazione elettorale, è il medesimo indicato all’art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125/2020 per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare.
Il comma 4-bis del medesimo art. 2 modifica l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali da svolgersi entro il 31 marzo 2021. Con la modifica si stabilisce che le elezioni si devono tenere:
– entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
– o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.
Infine, il successivo comma 4-ter stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota IFEL sulle concessioni di gestione dei servizi di accertamento e riscossione a canone fisso

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla possibilità di continuare ad affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali secondo la formula corrispettiva del c.d. “canone fisso”. Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2-bis del DL n. 193/2016, che dispongono il versamento obbligatorio delle entrate comunali sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, IFEL ha espresso il proprio parere, secondo il quale l’obbligo in questione trova applicazione solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque spettanti all’ente locale e quindi destinate ad essere riversate, non operando, invece, per i casi in cui le entrate, pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per la particolare forma contrattuale, dal soggetto affidatario. Nel caso della concessione del prelievo sulla pubblicità (o di altre fattispecie analoghe) a fronte di un canone fisso annuale, anziché ad aggio o ad altra forma di remunerazione del servizio, l’incasso del concessionario (fatto salvo il versamento del canone fisso dovuto all’ente impositore) non configura le condizioni di maneggio e custodia di denaro pubblico che hanno condotto il Legislatore ad intervenire nel senso di rendere obbligatorio il versamento diretto all’ente impositore, ma si connota piuttosto quale incasso diretto del corrispettivo devoluto contrattualmente al concessionario a fronte dell’attività eseguita in forza della concessione. Secondo IFEL, il divieto posto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ovvero l’esclusione delle attività di incasso diretto dal novero delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, non può intendersi riferito, a somme di spettanza del concessionario, come quelle relative alle somme del canone unico di cui all’art. 1, comma 816, legge 160/2019 nell’ipotesi di affidamento a “canone fisso” e non ad aggio sul riscosso, perché trattasi di somme non destinate ad essere riversate all’ente locale. Di conseguenza, il divieto posto dall’art. 53 citato va letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e quindi non può che riferirsi al divieto di incasso diretto delle entrate dei Comuni e degli altri enti locali. Conclusivamente, l’istituto si ritiene che, anche a seguito del mutato quadro normativo, sia salvaguardata la possibilità di affidamento a canone fisso, tipico delle piccole realtà comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, Nuovo portale MAV per l’adeguata verifica degli Enti Locali

Cassa Depositi e Prestiti informa che è online il nuovo “Portale MAV per l’adeguata verifica degli Enti Locali”. Il “Portale MAV” permette agli Enti Locali accreditati al Portale Finanziamenti (ELPA) di fornire i dati, le informazioni e i documenti richiesti da CDP per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio (ivi incluso il censimento di un nuovo esecutore). Il Portale sostituisce per gli Enti Locali la modalità operativa previgente, che prevedeva l’invio a CDP, via email/PEC, del modulo di adeguata verifica compilato e dei relativi allegati.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dello schema di regolamento IFEL del “Canone unico”

L’IFEL ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021, dalle quali si discosta in particolare sull’apparato sanzionatorio e la realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Per tutti gli altri temi di intervento, i maggiori punti di novità di questa revisione riguardano:
-una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
-la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
-una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
-il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION