Il Milleproroghe è legge

Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga affidamento dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione

L’articolo 13, comma 8, del DDL di conversione in legge del DL n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, amplia i termini da 3 a 6 mesi, concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali. I commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli Enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell’anno 2020, dei progetti presentati dagli Enti locali, con conseguente obbligo per detti Enti di procedere all’attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.
Pertanto, Province e Città Metropolitane ammesse con decreto direttoriale 12672 del 25.09.2020, al finanziamento dei progetti a valere sul fondo per la progettazione avranno tempo fino al 28 marzo 2021 per  procedere alla pubblicazione del bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Più tempo ai comuni per l’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 12, comma 7 del DDL di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), al fine di concedere più  tempo ai comuni stante l’attuale situazione di crisi,  proroga al 30 giugno 2021 il termine concesso per procedere all’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando, così, alla previsione di cui all’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012 prevede – per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante. La relazione deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio. Sul tema, si ricorda che l’ANAC, con comunicato del 27 febbraio 2019,  a seguito di specifiche indagini condotte sulle procedure di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti condotti all’Agenzia, riguardavano in sintesi le seguenti violazioni:
– violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
– omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
– ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
– violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
– mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Con comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità, per consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, aveva ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedessero alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali. Inoltre, era stata richiamata l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

 

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Il controllo della Corte dei conti sull’attuazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Il controllo della Corte dei conti sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale intervien in fase di accesso, in fase di attuazione, in fase di scadenza del termine finale del piano medesimo. Il controllo che effettua la Corte comporta in tutte le ipotesi contemplate, un giudizio di accertamento sulla situazione contabile dell’ente e sulla congruità della procedura di salvaguardia intrapresa e, in caso di esito negativo (qualificato in termini di incongruità, grave e reiterato inadempimento, mancato raggiungimento dell’obiettivo finale nel tempo previsto), determina, sistematicamente, l’avvio della parallela procedura di dissesto guidato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. L’approvazione del PRFP da parte del Comune determina specifici obblighi per l’ente che vi ha fatto ricorso, attraverso la previsione e la quantificazione di determinati obiettivi intermedi. L’odierno controllo si inserisce nella fase “concomitante” all’esecuzione del piano; il PRFP fornisce infatti la misura degli obiettivi intermedi e finali su cui parametrare l’azione di risanamento e il giudizio sull’adempimento del Piano. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 36/2016/QMIG del 20 dicembre 2016, l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario va individuato nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente, atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel. Conseguentemente, particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente e che possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un trend negativo difficilmente reversibile: è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, nel prevedere tra le ipotesi di fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall’art. 243-quater, comma 7, del T.U.E.L, il “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”. L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. Il conseguimento degli obiettivi intermedi in termini di recupero del disavanzo non esonera pertanto la Sezione da un esame sulla capacità dell’ente di aver conseguito risparmi strutturali che garantiscano in chiave prospettica il mantenimento del ritmo di rientro del disavanzo. D’altra parte, il rispetto degli obiettivi parziali del PRFP non è necessariamente di per sé garanzia di recupero del disavanzo nel lungo periodo, potendo, in caso di gestione corrente deficitaria, accumularsi nuovo disavanzo per l’emergere di ulteriori fattori di criticità, pur in presenza di piena attuazione delle misure volte al recupero del disavanzo oggetto dell’originario piano di rientro nel PRFP. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 19/2021/PRSP, nella verifica ai sensi dell’art. 243 quater del D.lgs. 267/2000 del rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.

 

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Corte dei conti, il danno erariale da violazione di legge deve essere provato

La mera violazione di legge non può essere ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa. Diversamente opinando, si verrebbe a configurare un’ingiustificata ipotesi di responsabilità sanzionatoria in cui, come è noto, è particolarmente accentuato il carattere punitivo, in quanto viene prevista l’applicazione di una sanzione nei confronti del soggetto che abbia violato il disposto normativo, prescindendo dall’accertamento dell’esistenza di un effettivo nocumento patrimoniale arrecato all’amministrazione. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con la Sentenza n. 3/2021. Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato la ripetuta violazione delle norme in materia di approvvigionamento di carburante per gli automezzi in uso alla società in house. L’illegittimità del comportamento foriero di danno viene contestata agli esponenti della società (Direttore tecnico e Responsabile Unico del Procedimento e Direttore amministrativo) sotto un duplice profilo: a) sia per la violazione delle norme che prevedono l’obbligo per le società pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a.; b) sia in ordine all’illegittimità della scelta di procedere mediante il contratto di fornitura concluso in via diretta, prescindendo dallo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.
Integrare l’elemento oggettivo del danno ingiusto “non è sufficiente la mera violazione di legge, essendo necessaria una ingiustificata diminuzione patrimoniale”; o meglio, che “non tutti i comportamenti illeciti determinano danno in quanto la potenzialità dannosa del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiata in concreto nei singoli casi anche nei casi di violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Il danno derivato dall’omesso ricorso a tali specifiche regole non possa considerarsi sussistente in re ipsa, ma che debba, al pari delle altre ipotesi di danno erariale, essere provato. Da tale principio discende come logica conseguenza che, secondo le regole generali di riparto dell’onere della prova (art 94 c.g.c. e art. 2697 c.c.), incombe sulla Procura attrice l’obbligo di dimostrare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo pregiudizio patrimoniale per l’ente pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION