Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario

Il comma 5-bis del DDL di conversione del D.L n. 183/2020, c.d. Milleproroghe 2021, introdotto durante l’esame in sede referente, nel novellare il comma 6 dell’articolo 32 del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Si proroga inoltre al 30 settembre 2022 la validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.
Con riferimento ai limiti temporali di validità delle graduatorie, l’art. 1, co. 147 della legge 160/2019 ha previsto:
– che le graduatorie approvate nell’anno 2011 siano utilizzabili entro il 30 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti interessati, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e previo superamento, da parte dei medesimi soggetti, di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
– l’unificazione al 30 settembre 2020 del termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;
– per le graduatorie approvate nell’anno 2018, il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione, in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021;
– per le graduatorie approvate nell’anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
– per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il termine mobile viene ridotto da tre a due anni.
Sulle previsioni dell’art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l’art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)98, che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione Milleproroghe, proroga stabilizzazioni precari

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 1 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, modifica il termine per l’applicazione della normativa transitoria, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e smi, consente alle pubbliche amministrazioni, nel periodo 2018-2021 di assumere a tempo indeterminato – in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
– essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che proceda all’assunzione;
– essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all’assunzione;
– avere maturato, entro un termine temporale ora oggetto di proroga, alle dipendenze dell’amministrazione che proceda all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La novella di cui al comma 7-bis differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Camera approva il decreto Milleproroghe 2021, il testo all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe 2021). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge entro il 1° marzo 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori è necessaria l’iscrizione nell’Elenco

L’articolo 57 ter del D.L. n. 124 del 2019 stabilisce che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale è tenuto ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quali l’inserimento del suddetto nominativo nell’Elenco dei revisori vigente a tale data. La valutazione discrezionale che l’ente locale è chiamato a svolgere, non può prescindere, in primo luogo, dall’esame del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e, in secondo luogo, da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Pertanto, la mancata iscrizione nell’Elenco dei revisori del componente dell’organo di revisione, nominato dal Consiglio dell’Ente con funzioni di presidente, costituisce vizio genetico tale da compromettere la potenziale capacità di nomina degli altri revisori considerati nel voto, cioè sia di quello con il medesimo maggior numero di voti, sia degli altri che avrebbero potuto avere diverse possibilità. In tal caso, l’ente deve procedere ad una nuova elezione dei nominativi considerati, previa valutazione dei requisiti previsti dalla legge. Dall’altro lato, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina, espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’Interno con parere del 17 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento dei servizi sociali, Accesso alla piattaforma e le FAQ ministeriali

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo è così determinato:
– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
Per quanto riguarda l’articolazione degli Ambiti, si farà riferimento a quella comunicata dalle Regioni sulla piattaforma SIOSS (il Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali, accessibile esclusivamente tramite le credenziali SPID),
Dal punto di vista operativo:
– entro il 28 febbraio di ogni anno il responsabile dell’Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell’anno precedente e le previsioni dell’anno corrente;
– entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate le somme per l’anno corrente.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15, in corso di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Risposte alle domande frequenti (FAQ)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I buoni pasto ai lavoratori agili sono esenti ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 123 del 22 febbraio 2021, ha chiarito che i buoni pasti riconosciuti ai lavoratori agili non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Di conseguenza il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici. La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto (cfr. risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E). In assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, l’Agenzia ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION