Pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento di un immobile acquistato dallo Stato

Il trasferimento a titolo oneroso di un immobile acquistato dallo Stato è esente dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con risposta n. 111 del 16/02/2021. L’Ente pubblico istante fa presente che, la Provincia ha messo in vendita un immobile che è stato acquistato dallo Stato esercitando un diritto di prelazione. Al momento della stipula dell’atto di compravendita, la predetta Provincia “ha rappresentato che il pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento dell’immobile (comprese quelle di registrazione) oltre alle spese per il contratto di vendita e gli accessori, sono a carico dello Stato, parte acquirente, ai sensi dell’articolo 1475 del c.c.
L’Agenzia evidenzia che il comma 1 dell’articolo 10, modificando l’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento» mentre il successivo comma 3 che «Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta». Pertanto, il trasferimento dell’immobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali ma solo all’imposta di registro.
Con riferimento, invece, ai “soggetti obbligati al pagamento” dell’imposta in argomento, il comma 7 dell’articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che «Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente (…) sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello stato».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM 21 dicembre 2020, su cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Unificata il 3 dicembre scorso e che provvede al riparto dei 90 milioni aggiuntivi previsti dal dl Rilancio per il Fondo Non Autosufficienze per il 2020. ali risorse si aggiungono ai 571 milioni per il 2020 ripartiti con il DPCM del 21 novembre 2019, al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente (cui sono riservati 20 dei 90 milioni) per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all’Allegato C del DPCM 21 novembre 2019. Le regioni utilizzano le risorse d ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Revisione del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 20/2021, premesso un richiamo in generale alle norme di sostegno al trasporto scolastico per i minori ricavi del servizio a causa del diffondersi dell’epidemia, indica il perimetro normativo di riferimento, costituito dall’art. 106 del d.lgs. 50 del 2016 comma 1 lett. c), per la revisione del contratto di appalto per i maggiori costi derivanti dalle attività aggiuntive di igienizzazione richieste dalle normative di prevenzione della diffusione dell’infezione da COVID. In particolare, assume rilievo il comma 1 lett. c) per cui i contratti di appalto possono essere modificati “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di servizi – in particolare di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché servizi di ristorazione – soggetti a un grave squilibrio economico a causa dell’emergenza sanitaria, si è pronunciata l’ANAC in due occasioni (delibera n. 540 del 1° luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020), che ha affermato che “l’obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, Parlamento accolga le richieste sulle questioni irrisolte nella Legge di Bilancio

“Richiamiamo l’attenzione del Parlamento ed in particolare dei componenti delle Commissioni competenti sulle richieste fondamentali dei Comuni al voto nelle prossime ore. Sono questioni poste da tempo che avrebbero già dovuto trovare soluzione nella Legge di bilancio, che in massima parte non comportano oneri a carico del bilancio statale, ma che impattano pesantemente nella gestione contabile e finanziaria dei Comuni che vivono ancora una fase assai difficile, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica”. Lo afferma Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato alla Finanza locale Anci Ifel, in vista della conversione in legge del Decreto Milleproroghe ora all’esame della Camera.
Canelli auspica innanzitutto il “rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del fondo di garanzia per i debiti commerciali, una novità la cui concreta operatività presenta tante criticità rese ancora più elevate dall’emergenza”; così come il “rinvio o la facoltatività del ‘canone unico’ per le difficoltà di ridefinire le tariffe nel contesto dell’emergenza”. Ancora il delegato Anci si augura “il rinnovo anche per il 2021 di alcune previsioni introdotte per i Comuni nel 2020 in tema di flessibilità su utilizzo avanzi, nonché la sospensione del recupero delle quote di disavanzo per il 2021, dando respiro agli enti in condizioni finanziarie più critiche”.
“Vi è poi un settore finora totalmente trascurato che – spiega il delegato – riguarda l’impatto della crisi sulle società partecipate locali: sono assolutamente urgenti alcune regole che consentano di gestire gli effetti sui bilanci locali, sospendendo l’applicazione della normativa vigente”. Mentre “altre questioni minori riguardano la proroga dei permessi dei sindaci e la possibilità di utilizzare le graduatorie.
Infine, secondo Canelli “appare auspicabile che i Relatori o il Governo riprendano la proposta di norma che permette in modo esplicito di commisurare le previsioni delle entrate 2021 al periodo ante emergenza (media del triennio 2017- 19), nelle more della migliore definizione dell’effettivo andamento delle entrate locali e dell’ammontare dei ristori statali” (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Organismi partecipati, la verifica dei crediti e debiti deve recare la doppia asseverazione degli organi di revisione

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 35/2021/PRSE, nell’ambito dell’attività di controllo dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 di un Comune, ha rilevato che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, concernenti i debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. A tal riguardo, la Sezione ha rammentato che la norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La verifica dei crediti e debiti reciproci  risponde all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION