La RGS, nelle more della messa in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it dei nuovi modelli per la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avverrà nel mese di marzo 2021, e al fine di facilitare le simulazioni di calcolo per la compilazione dei modelli excel, ha pubblicato i dati gestionali di competenza con fonte F24 e fonte ACI, di cui alle colonne che saranno pre-compilate della Sezione 1 – Entrate del predetto modello COVID-19, colonna (a) – “Accertamenti 2020” e colonna (b) – “Accertamenti 2019”. I dati sono stati comunicati dal Dipartimento delle Finanze e sono aggiornati al 4 febbraio u.s. Si tratta pertanto di dati provvisori, di cui ciascun ente già dispone; in particolare, per i versamenti F24, si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento già effettuato entro il 31 dicembre 2020.
Per i versamenti F24 gli importi fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti. La RGS chiarisce che i dati definitivi con fonte F24 e fonte ACI saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze e saranno disponibili non prima del 28 febbraio 2021, in quanto i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2020 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale vigente n. 212342 del 3 novembre 2020. Pertanto, i dati definitivi non saranno disponibili prima dei primi giorni di marzo 2021.
La RGS ricorda, inoltre, che è in corso di emanazione il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, attualmente vigente, emanato in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni pervenute dagli enti.
Natura giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL)
Il TAR Umbria, con sentenza n. 44 dell’8 febbraio 2021, pronunciandosi in merito al ricorso presentato da alcuni comuni contro l’Associazione Gruppo Azione Locale (GAL) per l’annullamento della deliberazione dell’assemblea dell’Associazione ne ha fornito un inquadramento giuridico, quali soggetti protagonisti dello sviluppo locale di tipo partecipativo cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei. L’Analisi svolta dai giudici amministrativi fa emergere la complessità che deriva dalla particolare natura di tali soggetti: enti privati partecipati anche da enti pubblici.
“I gruppi di azione locale (GAL) costituiscono i soggetti deputati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando ad essi, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17.12.2013, la gestione dello strumento denominato “Sviluppo locale di tipo partecipativo” (SLTP).
Lo stesso art. 32, par. 2, lett. b), del regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce che i gruppi di azione locale siano «composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto».
L’art. 34, par. 2, del regolamento dispone, poi, che «[l]’autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita».
La definizione della forma giuridica dei GAL è lasciata alle autorità di gestione responsabili dei programmi che finanziano le strategie locali, pur nel rispetto di alcune indicazioni di fondo rinvenibili nel regolamento europeo. In particolare, è prevista la necessaria rappresentazione organica nel GAL, accanto agli interessi privati, degli interessi pubblici (tramite la partecipazione degli enti locali dell’ambito territoriale, delle camere di commercio, degli enti parco etc.). Il peso della presenza della componente pubblica è però significativamente attenuato dalla disposizione dell’art. 32, par. 2, lett. a), del regolamento UE, che stabilisce che nell’organo decisionale dei GAL né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto: dunque, la componente pubblica nell’organo decisionale sarà sempre minoritaria. Inoltre, l’art. 34, par. 3, lett. b), del regolamento prevede, per la selezione degli interventi che attuano la strategia, che «almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche». Dunque, laddove riuniti in una “struttura comune legalmente costituita”, i GAL assumono la configurazione di soggetto collettivo di diritto privato a partecipazione pubblica necessaria e minoritaria.
Per stabilire la disciplina concretamente applicabile all’attività dei GAL occorre muovere dalla natura degli atti concretamente assunti, secondo la prospettiva della nozione funzionale e dinamica dell’ente pubblico fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha osservato che «quando un ente viene dalla legge sottoposto a regole di diritto pubblico, quell’ente, limitatamente allo svolgimento di quell’attività procedimentalizzata, diviene, di regola, “ente pubblico” a prescindere dalla sua veste formale. Deve essere ribadito che lo diviene non in maniera statica ed immutevole, ma dinamica e mutevole, perché dismette quella veste quando svolge altre attività non procedimentalizzate» (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043).
Il caso dei gruppi di azione locale si inquadra nell’approccio da ultimo ricordato, giacché non tutte le manifestazioni della loro attività appaiono essere sottoposte alle regole del diritto pubblico.
Così, in via esemplificativa, avendo riguardo alle regole ed ai principi che il GAL si trova, di volta in volta, a dover applicare:
a) per quanto concerne i procedimenti istruttori finalizzati all’approvazione delle graduatorie per l’erogazione dei finanziamenti sui fondi SIE, la giurisprudenza ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa, sul presupposto che, in materia, i GAL sono tenuti al rispetto dei principi che riguardano l’attività amministrativa ai sensi dell’art. 1, c. 1-ter, della legge n. 241/1990): infatti, «gli atti con i quali i gruppi di Azione Locale (cosiddetti Gal), incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento, procedono, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, all’individuazione delle proposte progettuali più vantaggiose, costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche, per cui sono soggetti alla giurisdizione del g.a.» (TAR Sardegna, sez. I, 15 luglio 2016, n. 616);
b) per quello che riguarda l’applicazione delle norme sulle procedure di scelta delle controparti contrattuali ai fini dell’acquisizione di beni e servizi e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, devono ritenersi sussistenti i requisiti dell’organismo di diritto pubblico di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di enti: 1) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (consistenti nei compiti correlati alla gestione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui agli artt. 32 e ss. del regolamento UE n. 1303/2013); 2) dotati di personalità giuridica (laddove organizzati, ai sensi dell’art. 34, par. 2, del regolamento UE, in una “struttura comune legalmente costituita”); 3) finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (tramite il sostegno finanziario dei fondi SIE ai sensi dell’art. 35 del regolamento UE n. 1303/2013).
c) ai GAL, se costituiti in forma societaria, è applicabile anche la normativa di cui al d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), tanto che lo stesso legislatore si premura di fare «salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014» per escludere gli stessi enti dall’ambito di applicazione del divieto di costituzione di società ovvero di acquisto e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranze, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente costituente o partecipante;
d) l’applicabilità del d.lgs. n. 175/2016 assume rilievo ai fini del reclutamento del personale ai sensi dell’art. 19 del Testo unico;
e) deve poi ritenersi che i GAL, «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario», sono qualificabili come pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione della normativa in materia di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;
f) infine, alle condizioni di cui all’art. 2-bis, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, ai GAL sarà applicabile la disciplina in materia di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al medesimo decreto.
Tenuto conto della nozione “funzionale” dell’ente pubblico sopra ricordata, non possono invece ritenersi soggetti alla disciplina pubblicistica gli atti nei quali si esplica la “vita interna” dell’organismo collettivo (associativo o societario)”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Agenzia delle entrate, detraibile l’IVA sulla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili
L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107 del 15 febbraio 2021, ha chiarito che il Comune può detrarre l’Iva relativa ai costi per beni e servizi legati all’attività di raccolta differenziata dei rifiuti per la sola parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale, ovvero limitatamente ai costi inerenti all’esercizio della medesima attività commerciale ai sensi dell’articolo19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di specie, il Comune istante ha affidato ad una società terza il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, effettuato secondo i criteri della c.d. ” raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (c.d. “piazzola ecologica”). La ditta, per tale servizio, emette fattura con applicazione dell’Iva, che l’istante, finora, non ha mai detratto. Il Comune fa, altresì, presente che conferisce i rifiuti riciclabili raccolti (specificatamente la carta, il vetro, la plastica e il legno) ai Consorzi di lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produttiva CONAI, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi. Con tali Consorzi sono state stipulate delle convenzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato alla quantità e qualità del materiale consegnato. A fronte del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emette fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti dell’Iva, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento. Il Comune chiede la possibilità di detrarre l’Iva addebitata dalla società affidataria per il servizio di “raccolta differenziata” dei rifiuti riciclabili in quanto relativa ad operazioni di acquisto rientranti nell’ambito delle attività commerciale di cessione dei rifiuti a favore dei Consorzi.
L’Agenzia ricorda che in base all’art. 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio di tali attività. Il Comune istante esercita un’attività commerciale fornendo una prestazione di servizi, soggetta ad Iva ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una convenzione per la quale il primo si obbliga a compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad effettuare il ritiro ed a corrispondere un corrispettivo pattuito, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità del materiale consegnato. In effetti, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. n. 267 del 2000, diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un’operazione commerciale, soggetta ad Iva in regime di imponibilità Iva (cfr. Circ 43/2008, Ris. 38/2007 e n. Ris. 115/2004). La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come commerciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente collegata alla loro inerenza effettiva ed alla strumentalità rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano come commerciali. Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta correttamente detraibile, il Comune dovrà, quindi, utilizzare criteri oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico dei costi. Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti, dal momento che l’art. 19-ter subordina l’ammissione della detrazione alla circostanza che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale, non sarà possibile esercitare il diritto per gli anni in cui il Comune non si è attenuto a tale prescrizione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contributo per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e la gestione dei flussi migratori
Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 febbraio 2021 informa che è stato perfezionato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 4 febbraio 2021, recante “Attribuzione di contributi, in misura pari a 375.000 euro a favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, per l’anno 2020, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori”, previsto dall’articolo 42 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Danno erariale per l’avvocato- pubblico dipendente per omessa riproposizione di domanda in appello
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 4/2021 del 7 gennaio 2021 ha accertato la sussistenza del danno erariale a carico dell’avvocato pubblico – dipendente in servizio presso il Settore affari legali del Comune di appartenenza – per omessa riproposizione di domanda subordinata (volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per l’utilizzo dello Stadio comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c.) nel successivo grado di giudizio, in cui è stato riconosciuto il carattere oneroso dell’utilizzazione dell’impianto sportivo e che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata. In ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile dell’avvocato pubblico dipendente, trova applicazione il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui, nel caso di responsabilità professionale del legale per condotta omissiva, vige la regola della preponderanza del “più probabile che non” (cfr. ex multis, Sezione III, ord. n. 10320 del 2018, sentenza n. 22225 del 2014, n. 23933 del 2013, 14 n. 21255 del 2013) che si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass. Civ. Sezione III, 15 sentenza n. 25112 del 2017).
La condotta omissiva del soggetto chiamato in giudizio è da qualificarsi, per la Corte, gravemente colposa, in quanto carente del livello minimo di attenzione, diligenza, perizia e prudenza che dovrebbe essere sempre riscontrabile nella condotta di un avvocato di un Ente locale. La colpa grave, nel caso di specie, va ravvisata nel non aver riproposto in appello – in qualità di patrocinatore dell’Amministrazione nella controversia sia in primo grado che in grado d’appello – l’azione ex art. 2041 c.c., che era stata proposta in via subordinata davanti al giudice di primo grado e da questi non esaminata. Accertata la sussistenza nel caso concreto del danno patrimoniale, l’importo del danno addebitabile è stato determinato escludendo innanzitutto dal quantum gli interessi anatocistici, la cui maturazione è stata determinata dalla durata abnorme del processo civile, che non può dirsi imputabile alla condotta dell’avvocato e applicando, alla somma cui l’Ente è stato condannato in sede di appello, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance, un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile, quantificando conseguentemente in via equitativa e prudenziale il danno cagionato al Comune, dalla condotta omissiva dell’avvocato, in un importo corrispondente al 30% di detta somma.