RGS, le misure dell’IVC 2019 da corrispondere al personale

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle I.V.C.  2019 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico impiego, rideterminato sulla base nel nuovo stipendio previsto dal CCNL 2016-2018. A stabilirne l’erogazione è la legge 145/208 (legge di Bilancio 2019) dove si prevede che “nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici, il vincitore non è titolare di un diritto soggettivo e incondizionato all’assunzione

Il vincitore di un concorso pubblico è titolare non già di un diritto soggettivo pieno e incondizionato all’assunzione, bensì di un interesse legittimo alla stessa, atteso che, qualora nelle more del completamento dell’iter concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (riordino delle dotazioni organiche) o finanziaria (difetto di copertura), l’Amministrazione può paralizzare o annullare la procedura selettiva, fermo restando il sindacato giurisdizionale sulla congruità e sulla correttezza delle relative scelte. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 908.
Nel nuovo contesto di impiego pubblico contrattualizzato, in base all’interpretazione dei commi 1 e 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 data dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7507; id., 18 ottobre 2005, n. 20107; 4 aprile 2008, n. 8736), una volta esaurita la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive (come quelle relative alla mancata assunzione del vincitore) ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e sono conosciute dal giudice ordinario. Secondo l’ormai consolidato indirizzo del giudice di legittimità, la procedura concorsuale è disciplinata dal diritto pubblico con conseguente posizione di interesse legittimo in capo ai partecipanti, ma, una volta che la stessa si sia esaurita, deve, invece, riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all’interesse del vincitore a stipulare il contratto individuale di lavoro, correlato all’obbligo dell’amministrazione di prestare il proprio consenso (cfr. Cass., 5 marzo 2003, n. 3252; 16 aprile 2007, n. 8951; sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812; id., 23 settembre 2013, n. 21671). Diversa tuttavia è la relativa impostazione laddove l’assunzione non sia resa possibile da vincoli finanziari normativamente imposti, siccome accaduto nel caso di specie, laddove è sopravvenuta una disciplina che disponeva, per finalità di contenimento della spesa pubblica, il blocco temporaneo delle assunzioni (Cass., n. 8476 del 31 marzo 2017).

 

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Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione. I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso. Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l’avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi. Le Regioni e le Province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle Regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION