Incentivi per funzioni tecniche anche per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 11/2021, in risposta ad una richiesta di parere articolata in dieci distinti quesiti riguardati gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha precisato che vi è la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, purché ricorrano tutte le altre condizioni generali e, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, ovvero che tali attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Per la Corte non può escludersi l’ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione, segnatamente al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all’interesse pubblico che garantisca il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi che danno vita alla procedura. Per quanto riguarda l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, la Sezione ricorda che tale condizione ricorre soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal R.U.P. soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00, ovvero di particolare complessità. Tali ipotesi vanno considerate alternative, e pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. La particolare complessità rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato. Nell’ambito degli appalti per forniture o servizi in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, gli incentivi spettano anche al Responsabile Unico del Procedimento, oltre che alle altre figure che svolgono le prestazioni di verifica della conformità al progetto di servizio o fornitura messo in gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Investimenti su scuola e infrastrutture e completamento della revisione della Carta delle autonomie: le proposte di UPI a Draghi

Investimenti su scuole superiori e infrastrutture, perché non ci sia più un caso “Genova” e revisione della riforma delle Province per una nuova Carta delle Autonomie locali: sono queste le priorità segnalate dal Presidente dell’UPI Michele de Pascale al Presidente incaricato Prof. Mario Draghi nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.
“Serve un esercito civile che faccia la propria parte per attuare la sfida delle vaccinazioni. Ma un altro punto di emergenza sono le scuole – ha sottolineato de Pascale – in particolare i licei e gli istituti superiori, che sotto il profilo edilizio stanno vivendo un’emergenza da tempo. Il Recovery plan è l’occasione per dire che non ci sarà mai più una scuola non a norma dal punto di vista sismico e che gli istituti diventeranno luoghi innovativi per il risparmio energetico”.
“Voglio ringraziare il Prof . Draghi – ha detto de Pascale nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro – che ci ha onorato profondamente: al di là dell’invito formale, questa occasione ha dato la piena testimonianza di quanto per il Presidente incaricato sia importante tutto il sistema degli enti territoriali. Abbiamo avuto la sensazione che le riflessioni che abbiamo portato siano state di grande interesse e che il Governo che si va insediando, che ha un profilo di autorevolezza molto elevato grazie alla sua guida, abbia la consapevolezza di avere il bisogno di “un esercito civile diffuso” in tutta Italia di Sindaci, amministratori locali e presidenti di Regione che facciano la propria parte nell’attuare la sfida della vaccinazione e dei nuovi investimenti. In particolare –ha aggiunto – come sistema delle Provincie riteniamo che due questioni siano urgenti e fondamentali: gli investimenti per la messa in sicurezza delle scuole e delle opere viarie. In questo paese la situazione delle scuole superiori è in forte criticità: il Recovery Plan è l’occasione per dire ai cittadini e ai ragazzi e ragazze italiane che non ci sarà mai più una scuola non a norma dal punto di vista sismico, per dire ai Fridays for Future che le loro scuole non sono un disastro dal punto di vista energetico, ma luoghi innovativi dove il risparmio energetico e la transizione energetica sono la frontiera del Paese.
Quanto alle infrastrutture, dobbiamo evitare che casi come quelli di Genova si ripetano. Purtroppo nel nostro Paese la situazione dei ponti e viadotti è in grandissima difficoltà: le Province gestiscono il 70% della rete viaria e questa è l’occasione per investire nella messa in sicurezza di tutte le infrastrutture.
C’è poi – ha concluso de Pascale – un tema che come Province ci riguarda da vicino: il Governo uscente, che ringrazio per la collaborazione con gli enti locali e territoriali, aveva avviato un percorso di riforma del Tuel verso una nuova Carta delle autonomie locali. Questo per le Province è un passaggio molto importante e vorremmo per questo che ci sia continuità e si arrivi entro la legislatura a completarlo”.

 

I dati del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021

Il Ministero dell’Interno, a seguito dell’intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021 – ed al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2021 – comunica che sono disponibili, sul sito della Finanza locale, i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021.
Il comma 791 dell’art. 1 della legga di bilancio 2021 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (dal 2021) e al potenziamento degli asili nido comunali (a decorrere dal 2022). Le quote di risorse incrementative del fondo, finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le somme che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio  sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, affidamento servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi a base di gara

Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 3 gennaio 2021 ribadisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Di seguito il testo del comunicato:
L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Preso atto di ciò, l’Autorità intende ribadire alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta
in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

Agid, Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti

È stata pubblicata in G.U. n. 34 del 10 febbraio 2021 la Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021 riguardante criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti. La circolare sostituisce quella del 2016 e recepisce anche le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni all’art.14 bis comma 2 lett. h) del Codice dell’Amministrazione Digitale. Le novità di maggior rilievo della Circolare riguardano la semplificazione delle attività per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle verso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Viene inoltre posta una maggiore enfasi sulle attività di project management, elemento fondamentale per la committenza pubblica nel raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza potendo intervenire ora anche in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati. In particolare, gli elementi di novità afferiscono:

  • la modifica delle soglie dei contratti sottoposti al monitoraggio;
  • l’estensione degli adempimenti alle adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP con determinate soglie;
  • l’estensione degli adempimenti agli affidamenti a in-house con determinate soglie;
  • un modello di monitoraggio molto più improntato al project management e alla governance dei contratti IT;
  • la richiesta di un solo rapporto annuale rispetto ai due semestrali previsti dalla Circolare precedente;
  • l’analisi a campione da parte dell’Agenzia dei rapporti prodotti dalle Amministrazioni;
  • la richiesta di un solo rapporto finale rispetto ai due previsti dalla Circolare precedente;
  • il recepimento delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo luglio 2020 n.76. sull’art.14 bis, comma 2, lettera h del Codice Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I contratti da sottoporre a monitoraggio da parte delle Amministrazioni indicate al par. 2.1 sopra riportato sono i seguenti:
a. contratti con un valore, al netto di IVA, superiore a 10 (dieci) milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 2,5 (duevirgolacinque) milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti.
b. contratti derivanti da proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportato;
c. contratti che si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l’ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;
d. contratti con un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione.
e. contratti inclusi tra gli obiettivi ed i risultati attesi che le singole Amministrazioni sono invitate a realizzare per contribuire concretamente al Piano Triennale.
f. contratti derivanti da adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP, il monitoraggio si applica a tutti i piani dei fabbisogni richiesti dall’Amministrazione, se il valore complessivo di detti piani dei fabbisogni, al netto di IVA, è superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
g. contratti derivanti da affidamenti a in-house, il monitoraggio si applica direttamente a tutti gli affidamenti, se il valore complessivo è superiore, al netto di IVA, a 5 (cinque) milioni di euro annui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ulteriori risorse

Con comunicato dell’11 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dalle successive modificazioni introdotte dall’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno 7 dicembre 2020 con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale – n.220 del 4 settembre 2020.
Il citato decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste siano individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficino, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021.
Con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350.
Riguardo gli enti locali appartenenti alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, il pagamento in esame è stato effettuato direttamente alle citate regioni e province.
Il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.
Il Ministero comunica, altresì, che gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021.
In caso di inosservanza del termine del 10 maggio 2021, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale”.
Per evitare un’eventuale azione di recupero, è necessario che entro il 10 maggio 2021, risulti richiesto (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associato al CUP almeno un relativo CIG di spese di progettazione. Ogni CIG (ad esempio anche relativo alla sola spesa di pubblicazione gara, ad una indagine geologica, etc.) deve essere correttamente perfezionato in BDAP. Il controllo sarà effettuato verificando in BDAP la presenza di almeno un CIG di data anteriore alla scadenza dei 3 mesi e successivamente sommando tutti i CIG. Infine, viene ribadito l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION