Progetto “Sport nei Parchi”, presentazione domande entro il 15 febbraio 2021

Scade il prossimo 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle domande di adesione, da parte dei comuni, al progetto “Sport nei Parchi”, per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Il Progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza. Obiettivo del Progetto è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza – per l’utilizzo di aree verdi comunali; modelli e sinergie particolarmente utili in contesti territoriali caratterizzati da una scarsa presenza di palestre scolastiche ed impianti sportivi.
Per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento:
Linea di intervento 1 – Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di nuove aree attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; dall’altro, la riqualificazione delle aree attrezzate già presenti nei parchi cittadini. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o dal Comune stesso. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD e sarà ispirato al modello di planning settimanale riportato nell’allegato 3 (Piano di Azione) al presente Avviso.
Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD, previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week end si impegnano ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione.

Avviso pubblico;
Piano d’azione;
Le FAQ

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasparenza online della P.A. e privacy, le FAQ del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet le domande e le relative risposta in materia di trasparenza on line nella pubblica amministrazione. La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull´azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi. Sì. Con l´adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per  assicurare l´osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell´adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell´azione amministrativa. In merito ai limiti degli obblighi di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali, il Garante precisa che, dopo aver verificato la sussistenza dell´obbligo di pubblicazione dell´atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l´adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:
– individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
– verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l´oscuramento di determinate informazioni;
– sottrarre all´indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Partecipate in perdita, piano di risanamento e divieto di soccorso finanziario

Il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipanti è da considerare precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, e di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Per le società partecipate che gestiscono servizi di pubblico interesse in caso di crisi d’impresa è necessario predisporre un piano di risanamento, approvato dall’autorità di regolazione di settore comunicato alla Corte dei conti, ai sensi dell’art 14, co. 5, d.lgs. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni, nell’ottica della continuità aziendale. Non costituisce un idoneo piano di risanamento “la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario.
Inoltre, la norma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva” (Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). L’adempimento dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo di ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati permane del tutto precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Ne deriva che un ente locale, che dovesse assorbire , sistematicamente, a carico del proprio bilancio, i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, pur in presenza degli accantonamenti prudenziali di cui all’art. 21, sarà tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito, in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente e positivamente sostenibile. La trasgressione degli obblighi di vigilanza, d’indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 33/2021/SRCPIE/PRSE.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali, definite le modalità per accedere al contributo

È stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 1 comma 800 della Legge di Bilancio 2021 che definisce le modalità in base alle quali il contributo di cui all’art. 1 comma 797 è attribuito all’ambito territoriale e da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
Si rammenta che i commi 797-804 dell’art. 1 della legge 178/2020, recano misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.
A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:
• ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
• ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Il contributo sarà attribuito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il contributo non spetta in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni richieste.
Spetta, altresì, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
I Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono indire possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti richiesti: ovvero, essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato anche la Nota 1139 del 4 febbraio 2021 con la quale comunica che sono in via di definizione le modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo ed è in via di definizione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso. Dei citati provvedimenti, una vota definiti sarà data tempestiva comunicazione, insieme alle relative istruzioni e ai chiarimenti necessari, in vista della scadenza prevista dalla normativa per la comunicazione dei dati necessari al ministero prevista per il prossimo 28 febbraio. La nota evidenzia, altresì, che il contributo costituisce finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni assistente sociale (equivalente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato eccedente e non esuberante le soglie minima e massima sopra richiamate.
Anci ha predisposto una Nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La spesa ICT nella PA italiana 2020: pubblicato il nuovo report dell’Agid

Il report “La spesa ICT nella PA italiana 2020, pubblicato dall’Agid, ha accompagnato la redazione del Piano triennale per l’informatica 2020-2022, raccogliendo e analizzando dati e informazioni su un insieme di amministrazioni pubbliche che complessivamente muovono buona parte della spesa pubblica italiana destinata all’Information and Communication Technologies (ICT), definendo le caratteristiche principali del percorso di digitalizzazione della Pubblica amministrazione italiana.
È stato coinvolto un panel di 73 Enti: 24 amministrazioni centrali (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali, Corte dei Conti, Istituto Nazionale di Statistica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Inps, Inail, Aci), 21 amministrazioni regionali e Province autonome, 14 Città Metropolitane con i rispettivi Comuni capoluogo.
La spesa ICT stimata per il 2020 per la Pubblica amministrazione italiana – sulla base di una proiezione che poggia sui dati emersi dall’analisi del panel – è di circa 6,2 miliardi di euro, riferibili complessivamente a tutte le tipologie di amministrazioni (inclusi quindi il settore Sanità ed Education, che non sono stati specificatamente indagati nella rilevazione).
Nel 2019 la spesa ICT per il complesso della Pubblica amministrazioni ammontava a 5.960 milioni di euro, segnando una ripresa generalizzata di tutti i comparti grazie ad una crescita del 6,6% rispetto al triennio precedente 2016-2018. Nel 2020 la spesa ICT stimata raggiunge quota 6.216 milioni di euro con una crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente.
L’andamento della spesa per il panel di amministrazioni di riferimento presenta una crescita del 7% annuo tra il 2017 e il 2020, passando da un totale di circa 2,2 miliardi di euro a quasi 2,7 miliardi di euro anche se, come illustrato nel report, il trend non si mostra uniforme tra i comparti delle amministrazioni centrali e locali.
Tutti i comparti evidenziano una netta prevalenza della spesa operativa rispetto a quella in conto capitale, concentrata soprattutto sulla quota destinata alla manutenzione e ai presidi hardware e software, che si conferma la più consistente per tutto il periodo di riferimento. Il ricorso ai canali di acquisto centralizzati, generalmente crescente, risulta oramai consolidato soprattutto nelle amministrazioni centrali.
La nuova edizione del report dedica ampio spazio ad informazioni qualitative e quantitative relative ad aspetti considerati cardine per la riuscita dei processi di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche: tipologia e modalità di erogazione dei servizi offerti a cittadini e imprese, gestione dei dati e degli open data, livello di utilizzo e di spesa dei servizi in cloud, livello di implementazione e di spesa della cybersecurity.
L’analisi di ben 629 progetti ICT realizzati da amministrazioni centrali e locali mostra come gli investimenti per le Infrastrutture e le Piattaforme rappresentino i principali ambiti in termini di spesa, rispettivamente con il 41% e il 33%. Segue la spesa destinata alla realizzazione di Servizi digitali, pari al 19%.
Ulteriore aspetto innovativo e originale è la costruzione – in via sperimentale – di un indice di digitalizzazione (Digital Innovation Path Index), che ha l’obiettivo di valutare, come sintesi delle risposte fornite nella survey, il grado di Digital Readiness, ovvero di “preparazione” al digitale delle Pubbliche amministrazioni che hanno partecipato alla rilevazione e, conseguentemente, il loro avanzamento lungo il percorso di innovazione digitale.
Ne risulta che, pur permanendo criticità nell’ambito della cybersecurity e nell’adozione del cloud computing, l’innovazione digitale appare essere un cammino intrapreso da tutte le amministrazioni, interessando soprattutto la trasformazione dei servizi offerti all’utenza privata e aziendale (fonte Agid).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’Ambiente 188 del 22 settembre 2020, recante “Regolamento sui criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del d.lgs.152/2006”.
Lo schema di regolamento individua, sulla base della delega contenuta nell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti la componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale, a valle di apposito trattamento e se soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento, cessa di essere qualificata come rifiuti, per essere reintrodotta nel ciclo economico come inerte da recupero. La cessazione della qualifica di rifiuto – End of Waste (EoW) rappresenta una misura concreta per realizzare, come deciso da tutti gli stati dell’UE, una società del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualità, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime. Il rifiuto da spazzamento stradale diventa risorsa e contribuisce a ridurre l’utilizzo di materia prima e il quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento, favorendo il recupero di materia.
Il regolamento si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, l’articolo 2 opera un rinvio alle definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integrate con le definizioni specifiche; l’articolo 3 dispone che all’esito di operazioni di recupero la componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come inerti recuperati. L’articolo 4 individua gli usi specifici di utilizzo dei materiali end of waste; l’articolo 5 introduce la dichiarazione di conformità; l’articolo 6 prevede che il produttore applichi un sistema di gestione della qualità, ed infine, l’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda gli allegati:

  • l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • l’allegato 2 dispone gli scopi specifici per cui sono utilizzati gli inerti recuperati e le relative norme UNI di riferimento;
  • l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION