Il revisore sorteggiato in un ente di fascia 2 o 3 può essere nominato e può proseguire l’incarico in corso, anche a seguito del successivo eventuale declassamento per errore nell’indicazione dei dati relativi agli incarichi dichiarati. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla procedura di nomina del collegio dei revisori. Nel caso di specie, è emerso che l’ente, nelle proprie procedure di verifica propedeutiche alla nomina del nuovo collegio, ha rilevato un’incongruenza relativamente al secondo estratto circa gli incarichi pregressi dichiarati dallo stesso in sede di domanda di iscrizione ai fini dell’inserimento nelle tre fasce dell’elenco. Infatti, il dottor XXX, in sede di domanda di iscrizione all’elenco dei revisori per l’anno 2021, ha autocertificato lo svolgimento di due trienni presso il comune di YYY dal 2006 al 2012, mentre, come attestato dallo stesso al comune e confermato dal comune di YYY, l’incarico si è svolto dal 2003 al 2009. Con avviso approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 2020, è stata avviata la procedura per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali con la compilazione da parte degli interessati di apposito modello telematico contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti. Le predette dichiarazioni, rese sotto la responsabilità del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono soggette al controllo ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto.
Il Ministero evidenzia come il controllo sul requisito relativo agli incarichi, a differenza degli altri dati, non avviene a tappeto in quanto è più complesso essendo subordinato alla risposta degli enti indicati dai revisori; nello specifico, nonostante i solleciti, il comune di YYY non ha mai dato riscontro alla richieste inoltrate. Nell’avviso approvato con decreto ministeriale del 23 ottobre 2020, è precisato che: “Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”. Da una verifica nella banca dati risulta che il dottor XXX, iscritto nell’elenco dei revisori da 9 anni, fino all’elenco in vigore dal primo gennaio 2019 aveva indicato i trienni esatti. Solo dal 2020 ha inserito un triennio successivo compiendo un evidente errore materiale non certamente sotteso ad avere un beneficio non spettante. Come si evince dall’inciso riportato nell’avviso “Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”, il declassamento vuole essere una sanzione per il revisore per la mancanza di attenzione e precisione nell’indicazione dei propri dati ma ciò non mette in discussione il possesso del requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce superiori. Ne consegue che il dottor XXX può essere nominato nel collegio dei revisori e, anche a seguito del successivo declassamento, potrà continuare l’incarico.
Autore: La redazione PERK SOLUTION