Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

Gli enti locali beneficiari potenziali del rimborso statale dell’IVA corrisposta in relazione alla gestione del trasporto pubblico locale hanno tempo fino al 1° marzo 2021 per inviare la dichiarazione sull’importo che presumono di pagare nell’anno in corso a titolo di IVA, e fino al 30 aprile per l’invio della dichiarazione relativa al dato consuntivo, cioè dell’importo effettivamente pagato nell’anno precedente.
Le relative certificazioni corrispondono, rispettivamente, al modello B e al modello B1 contenuti negli allegati al decreto interministeriale 22 dicembre 2000 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.3 del 4 gennaio 2001), che individua le modalità di applicazione della norma istitutiva del contributo (articolo 9, comma 4, della legge n. 472/1999) e le modalità di erogazione.
Con una circolare n. 6/2021 del 4 febbraio, la Direzione centrale della Finanza locale riepiloga gli enti beneficiari, cioè quelli “che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, che sono: unioni di comuni, consorzi, comunità montane, province della regione Sardegna.
Nel documento sono indicati anche le modalità di trasmissione delle certificazioni alle prefetture, le conseguenze della mancata o tardiva trasmissione e i contatti per chiarimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso spesa sostenuta nell’anno 2020 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2021

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, con la Circolare FL n. 7/2021 del 4 febbraio scorso ha stabilito criteri, tempi e modalità per la richiesta di rimborso delle spese sostenute sostenuta nell’anno 2020 per il personale assunto ex Fime e Insud. A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo, gli enti aventi potenzialmente titolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, devono trasmettere le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 1° aprile 2021.
Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data di arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita) o quella di trasmissione (se inviata con PEC).
Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Le Prefetture-UTG dovranno inviare al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio 2021, le certificazioni trasmesse dagli enti. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto di 855 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 1° ottobre 2020 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale”. La somma complessiva è così ripartita: euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. Ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%. Il riparto delle suddette risorse non tiene conto dell’incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall’anno 2021, dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Entro trenta giorni, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) interventi nell’ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, deposito nucleare, sostenere proroga dei termini consultazione dei Comuni

L’Anci, sostenendo le istanze del Coordinamento dei Comuni interessati al deposito scorie nucleari, invita i deputati impegnati nella conversione del decreto Milleproroghe a votare l’emendamento che proroga i termini per segnalare criticità da parte dei Comuni sullo stesso deposito. Due emendamenti bipartisan presentati in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera e segnalati dai gruppi sono di fondamentale importanza per permettere ai territori di partecipare compiutamente al processo di consultazione avviato con la pubblicazione della carta Cnapi. Anci e il Coordinamento ritengono necessaria la modifica del termine attuale previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 31 del 15 febbraio 2010, per consentire ai Comuni di entrare nel merito di valutazioni tecniche complesse rispetto alla prima mappatura dei siti, anche in considerazione della rilevanza delle infrastrutture che si andrebbero a realizzare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, il revisore declassato può proseguire l’incarico in corso

Il revisore sorteggiato in un ente di fascia 2 o 3 può essere nominato e può proseguire l’incarico in corso, anche a seguito del successivo eventuale declassamento per errore nell’indicazione dei dati relativi agli incarichi dichiarati. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla procedura di nomina del collegio dei revisori. Nel caso di specie, è emerso che  l’ente, nelle proprie procedure di verifica propedeutiche alla nomina del nuovo collegio, ha rilevato un’incongruenza relativamente al secondo estratto circa gli incarichi pregressi dichiarati dallo stesso in sede di domanda di iscrizione ai fini dell’inserimento nelle tre fasce dell’elenco. Infatti, il dottor XXX, in sede di domanda di iscrizione all’elenco dei revisori per l’anno 2021, ha autocertificato lo svolgimento di due trienni presso il comune di YYY dal 2006 al 2012, mentre, come attestato dallo stesso al comune e confermato dal comune di YYY, l’incarico si è svolto dal 2003 al 2009. Con avviso approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 2020, è stata avviata la procedura per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali con la compilazione da parte degli interessati di apposito modello telematico contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti. Le predette dichiarazioni, rese sotto la responsabilità del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono soggette al controllo ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto.
Il Ministero evidenzia come il controllo sul requisito relativo agli incarichi, a differenza degli altri dati, non avviene a tappeto in quanto è più complesso essendo subordinato alla risposta degli enti indicati dai revisori; nello specifico, nonostante i solleciti, il comune di YYY non ha mai dato riscontro alla richieste inoltrate. Nell’avviso approvato con decreto ministeriale del 23 ottobre 2020, è precisato che: “Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”. Da una verifica nella  banca dati risulta che il dottor XXX, iscritto nell’elenco dei revisori da 9 anni, fino all’elenco in vigore dal primo gennaio 2019 aveva indicato i trienni esatti. Solo dal 2020 ha inserito un triennio successivo compiendo un evidente errore materiale non certamente sotteso ad avere un beneficio non spettante. Come si evince dall’inciso riportato nell’avviso “Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”, il declassamento vuole essere una sanzione per il revisore per la mancanza di attenzione e precisione nell’indicazione dei propri dati ma ciò non mette in discussione il possesso del requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce superiori. Ne consegue che il dottor XXX può essere nominato nel collegio dei revisori e, anche a seguito del successivo declassamento, potrà continuare l’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION