Corte dei conti, inosservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipate

L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. prevede, come noto, che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2.
L’art. 20, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie, nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
Inoltre, l’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 10/2021/VSG con la quale accerta l’inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con conseguente segnalazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Appalti, legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che non dichiara una precedente risoluzione contrattuale

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia omesso di dichiarare l’esistenza di una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento (art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). È quanto stabilito dal  TAR Lazio, sezione II, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 1328, pronunciandosi sul ricorso presentato da una Società contro Consip s.p.a., che ha disposto la sua estromissione dalla terna di subappaltatori, indicata dal R.T.I. nell’ambito di una procedura di gara, per aver reso una dichiarazione non veritiera attesa l’omessa indicazione, nell’ambito del proprio DGUE e nella domanda di partecipazione, della risoluzione di un precedente contratto. Nel merito, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, ripetutamente riconosciuto – in ragione dell’equiparabilità, ai fini dell’esclusione automatica prevista dal citato art. 80, comma 5, lett. f-bis), della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera – come la mancata menzione di una precedente risoluzione contrattuale, invero esistente, rientri tra quelle dichiarazioni obiettivamente “false” idonee a giustificare l’esclusione automatica del concorrente, senza che residuino poteri di apprezzamento in capo alla stazione appaltante, trattandosi di fattispecie “di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità” (da ultimo, C.d.S., Sez. V, n. 2332/2020). Ne discende, pertanto, la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica dell’impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, afferendo il relativo obbligo dichiarativo ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che presiedono ai reciproci rapporti delle parti nella disciplina degli appalti pubblici, giustificando la dichiarazione non veritiera – “per ciò soltanto” e a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza e gravità dei relativi episodi – l’estromissione dalla gara, non consentendosi, per l’effetto, alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei relativi requisiti di integrità ed affidabilità professionale del concorrente possibile futuro contraente (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 3925/2018). L’operatore economico non può, infatti, sottrarsi all’obbligo informativo – posto a suo carico dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 nonché, nel caso di specie, dalla lex specialis di gara – di dichiarare tutte le situazioni suscettibili di integrare una delle cause di esclusione tipizzate, autonomamente valutando la rilevanza dell’episodio di inadempimento o negligenza, essendo il relativo accertamento di esclusiva pertinenza della stazione appaltante (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 5171/2019 e Sez. III, n. 6433/2019).

 

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ANAC, proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan, sottoponendo al vaglio del Parlamento delle proposte per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la crescita. L’intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Per il Presidente dell’ANAC risulta fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. L’investimento nella digitalizzazione del settore pubblico e in particolare dei contratti si auto-ripaga e libera ricchezza per interventi ulteriori che consentiranno di migliorare altri settori e ambiti di grande rilevanza.
Sarebbe molto più efficiente, per l’ANAC, anche la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione LSU: contributo 2021 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

È disponibile online, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Modulistica”, il modello di domanda per richiedere il contributo 2021 ex art. 1, comma 1156, lett. f) e f-bis), Legge 296/2006 e ss. mm. ii. corredato della Guida alla compilazione.
Sono interessati al contributo esclusivamente i Comuni individuati nei seguenti decreti:
• Dd 1° aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2008, come modificato dal Dd 17 settembre 2014 e dal Dd 18 giugno 2018);
• Dd 3 giugno 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2008):
• Dd 16 febbraio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009).
La domanda deve contenere la dichiarazione sostituiva del Sindaco (o di chi ne fa le veci) relativa alla permanenza in servizio presso l’ente del personale a suo tempo stabilizzato, nonché all’ulteriore condizione essenziale per l’accesso al beneficio economico in questione, ossia il rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente applicabile al medesimo Comune nell’annualità cui si riferisce la domanda. La dichiarazione sindacale relativa alla permanenza in servizio presso l’ente del personale stabilizzato sarà oggetto di controllo, principalmente tramite il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie.
Il rispetto dei limiti di spesa del personale sarà verificato, in relazione al contributo erogato nella precedente annualità, mediante controlli a campione nella misura percentuale di almeno il 10% di tutti i Comuni ammessi al finanziamento, richiedendo ai vari enti estratti apposita certificazione dell’organo di revisione, mentre, ai fini dell’erogazione del contributo relativo all’annualità corrente, tale forma di controllo sarà esercitata nelle ipotesi di dissesto o di scioglimento degli organi elettivi dell’ente, oltre che, eventualmente, in altri casi.
La domanda compilata in ogni sua parte, protocollata, datata e firmata dal Sindaco (o da chi ne fa le veci), con allegata copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta deve essere inviata in formato .pdf (o p7m se firmata digitalmente) esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: dgammortizzatorisocialidiv2@lavoro.gov.it, entro e non oltre il 31 marzo 2021 per ottenere l’accredito del contributo in tempi rapidi ed entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

 

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Agenzia delle entrate, niente IVA sui ristori per le imprese esercenti il trasporto scolastico

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 95 dell’8 febbraio 2021 ha chiarito che l’importo del contributo (art. 229 c. 2 bis DL Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, si configura come mera movimentazione di denaro e, come tale, esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’art. 229, comma 2-bis del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020), come noto, ha istituito nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Le perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente determinazione del contributo sono da correlate alla riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali. Con successivo DM del 4 dicembre 2020 sono stati esplicitati i criteri e le modalità di determinazione del contributo, pari alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica, entro il limite di 200.000 euro. I Comuni interessati, entro il termine del 3 febbraio scorso, avrebbero dovuto raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare al ministero la relativa tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento posta in calce al decreto.
I Comuni beneficiari e gli importi spettanti sono individuati, nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto direttoriale MIT, sentita l’ANCI.
In risposta al Ministero istante, l’Agenzia ha ribadito, richiamando la circolare n. 34/E del 2013, che al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un mero tramite per il trasferimento delle medesime somme a terzi attuatori. L’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. Nel caso di specie può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale in quanto le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti, al verificarsi di presupposti predefiniti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION