In data 8 febbraio 2021 si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti della Corte dei conti, presso le commissioni riunite Bilancio, tesoro e programmazione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica e commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Nella relazione la Corte si sofferma anche sul ruolo degli enti locali nell’attuazione del Piano, che potrebbero essere responsabili dell’utilizzo di un ammontare complessivo di risorse per circa 48 miliardi, di cui poco meno di 19 già scontati nei tendenziali, 29 miliardi di nuovi finanziamenti dal dispositivo europeo RRF e circa 1,6 dal React-EU. Risorse che rappresentano circa il 22 per cento dei finanziamenti totali, il 28,8 per cento degli stanziamenti già in essere e quasi il 20 per cento rispetto alle nuove risorse. Le aree di azione che vedranno come soggetti attuatori prevalentemente gli enti locali si possono ricondurre per sintesi alla tutela e valorizzazione del patrimonio e del territorio, alle infrastrutture sociali e al rafforzamento dei servizi essenziali per le collettività. Sono ambiti interconnessi e reciprocamente funzionali che esprimono, oltre alla sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle autonomie locali, anche la vocazione di prossimità di tali enti. I progetti hanno prevalentemente natura di investimento, ma, in particolare per le azioni di rafforzamento dei servizi socioassistenziali, alle spese di infrastrutturazione si associano incrementi di spesa corrente. In diversi casi le azioni rappresentano una prosecuzione o un restyling di linee progettuali precedenti ed ora che le maggiori risorse del Recovery plan costituiscono l’occasione per assicurare un finanziamento pubblico consistente, la programmazione avanzata di progetti non ancora tradotti in appalti, a causa delle risorse finanziarie limitate, può rappresentare un vantaggio. La Corte evidenzia come in diversi casi, tuttavia, gli interventi in via di pianificazione appaiono contrassegnati da una storia di ritardi e sospensioni non strettamente riconducibili alla scarsità delle risorse a disposizione e che pertanto se non adeguatamente e dettagliatamente riprogrammati attraverso una chiara identificazione delle responsabilità attuative, della tempistica e delle modalità di attuazione con target intermedi e finali credibili, potrebbero essere soggetti ad una valutazione negativa in base ai criteri di ammissibilità individuati dal regolamento per la Recovery and Resilience Facility. Per contro, i progetti di investimento a trazione locale possono costituire un punto di forza della pianificazione per diversi motivi: sono idonei a produrre effetti rapidi – trattandosi di interventi di dimensioni contenute e quindi più agevoli e veloci da realizzare – e positivi per numerosi beneficiari (criterio incluso tra le condizionalità per la selezione degli interventi). In secondo luogo, consentono di incrementare la dotazione di capitale e rafforzare i servizi in aree considerate marginali dal mercato. Gli enti locali, inoltre, negli anni più recenti, si sono dimostrati reattivi rispetto alle misure di incentivazione degli investimenti, intensificando progressivamente la numerosità degli interventi di loro competenza. A fronte di questi aspetti, ve ne sono da considerare altri che invece possono costituire fattori di debolezza, quali: la dimensione dei quadri economici decisamente contenuta che ne può ridurre l’impatto macroeconomico; ritardi accumulati nella realizzazione degli interventi e alle opere incompiute.
Per la Corte, tali fattori di rischio richiedono la necessaria attivazione di idonee politiche di supporto, tese in particolare a:
– sostenere le capacità progettuali degli enti locali al fine di compensare con la numerosità e la diffusione capillare delle iniziative le ridotte dimensioni economiche delle stesse;
– migliorare ed accelerare la fase di coordinamento centrale degli investimenti;
– migliorare e dare continuità alle attività di manutenzione e monitoraggio degli interventi per evitare la dispersione delle risorse, introducendo eventualmente anche meccanismi sanzionatori/premianti che costituiscono uno strumento di coordinamento della finanza pubblica – già sperimentato in passato, ad esempio, per il Patto di stabilità interno – idoneo a rafforzare il livello di responsabilità dei soggetti attuatori.