Assegnazione contributi aggiuntivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Con decreto dell’11 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020, il Ministero dell’Interno ha definito il riparto ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, in attuazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020). L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni, per il 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Si ricorda che con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, in attuazione del comma 29, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito riportato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all’obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche.
I contributi integrativi saranno erogati ai comuni beneficiari in due tranche:
a) per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
b) per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato dovrà essere inviato con modalità telematica, tramite il sistema di certificazione enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati).
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Attribuzione contributo ai comuni capoluogo delle Città metropolitane in piano di riequilibro o in dissesto

Pubblicato in G.U. n. 30 del 5-02-2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 1° febbraio 2021 ai comuni capoluogo delle Città metropolitane che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del TUEL, o che abbiano deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. L’importo complessivo del contributo attribuito ai comuni indicati nell’allegato A, a valere sul fondo di cui all’art.38, comma 1-septies del D.L. n. 34/2019, ammonta complessivamente ad euro 12.176.468,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su fatture elettroniche, calcolo e integrazione dell’Agenzia delle entrate

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 4 febbraio 2021, definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle fatture inviate tramite SdI per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Sono inoltre definite le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo (DM 4 dicembre 2020).
L’Agenzia delle entrate renderà disponibile al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato – mediante un apposito servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre – due distinti elenchi contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A) e delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta ma per le quali emerge tale obbligo (elenco B). Il cedente/prestatore può modificare o integrare l’elenco B, con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche potranno essere effettuate, in modalità puntuale o massiva, più volte ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. Solo l’ultima modifica elaborata sarà utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. Il cedente/prestatore effettuerà il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo come determinato dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, il cedente /prestatore potrà effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consentirà per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati. In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata dall’Agenzia, questa trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. Entro 30 giorni è comunque possibile presentare chiarimenti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. Nel caso in cui non si provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION