CDP, Bonus Edilizi per sostenere la riqualificazione edilizia e l’efficienza energetico

Cassa Depositi e Prestiti lancia “Bonus Edilizi”, un’offerta di 3 nuove soluzioni con cui si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e dell’energia, nonché degli enti pubblici per la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. CDP prosegue nella propria attività di supporto alle imprese italiane e agli Enti pubblici nella delicata fase emergenziale da Covid-19, contribuendo alla ripartenza dell’Italia in ottica sostenibile. La nuova linea di prodotti, infatti, permetterà di favorire il più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico, rispondendo alle esigenze di risorse finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa, sulla base delle misure definite dagli artt. 119 e 121 del DL Rilancio (n.34 del 2020). In particolare, l’offerta complessiva “Bonus Edilizi” si articola in 3 nuovi prodotti:
Cessione del Credito di Imposta: soluzione dedicata a Imprese ed Enti Pubblici che permetterà, beneficiando della capienza fiscale di CDP, di cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia;
Anticipo di Liquidità: finanziamenti diretti dedicati alle Imprese per rispondere alle esigenze finanziarie funzionali all’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico rientranti nelle agevolazioni fiscali previste dal “DL Rilancio”. Questa linea di credito è dimensionata in funzione dei contratti acquisiti e del merito creditizio dell’impresa ed è rimborsabile anche con la cessione dei crediti di imposta;
Prestito Edilizio: prestito garantito dall’ente territoriale di riferimento che assicura la copertura finanziaria degli investimenti eleggibili al c.d. “Superbonus”, nonché di quelli strumentali, connessi e/o accessori. Questa soluzione prevede la possibilità per i soggetti finanziati di cedere a CDP il credito d’imposta maturato sui suddetti investimenti, ai fini dell’estinzione anticipata, parziale o totale, senza oneri, dello stesso. CDP inoltre, secondo modalità già avviate con altre Pubbliche Amministrazioni, può fornire agli enti che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) servizi di consulenza tecnica e finanziaria nell’ambito del processo di programmazione e realizzazione degli investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bonus Covid, esentasse per liberi professionisti, autonomi e collaboratori

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 84/2021, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con la disposizione di cui all’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19. Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi, la norma individua “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
L’Agenzia, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto Ristori, ritiene, pertanto, che il bonus previsto dall’Avviso pubblico erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell’istanza, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si ritiene che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1. Per tali soggetti, quindi, il bonus economico previsto dall’Avviso non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva è agente contabile

Il concessionario del servizio di illuminazione votiva deve rendere il conto giudiziale, quale agente contabile del Comune limitatamente alle entrate riscosse (tariffe versate dagli utenti) e ai versamenti del canone effettuati nel corso di ciascun esercizio. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, con la sentenza n. 17/2021. Per quanto concerne l’obbligo di depositare il conto, la Sezione rammenta che la Corte Suprema di Cassazione – Sez. Unite Civili – con ordinanza n. 14234 del 2020, ha ritenuto che l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite hanno sottolineato, altresì, che non è controverso che la società concessionaria riscuota dall’utenza anche la quota di introiti che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma dell’art. 93 del d.lgs. n. 267 del 2000 e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Miniambiente, riformati i criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e sanificazione nella PA

Sono stati firmati dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di pulizia e sanificazione per la pubblica amministrazione, che rivedono i criteri degli anni passati e introducono importanti novità, sia sotto l’aspetto ambientale e salutare, sia sotto l’aspetto dell’occupazione green per tutta la PA.
“Dopo l’emergenza Covid il mondo dei servizi di pulizia e sanificazione in meno di un anno sono stati rivoluzionati e c’era l’urgenza di stabilire nuovi criteri – spiega il ministro Costa –. C’è stata un’esplosione dei servizi nell’ambito ospedaliero e rsa, contrapposta ad una riduzione delle attività nelle mense e negli uffici per via dello smart working. Parliamo di un settore che conta su un valore della produzione di più di 16,5 miliardi, di cui circa 7,2 miliardi solo per il comparto pubblico, con oltre 35mila aziende e più di 470mila dipendenti, di cui il 70% donne. Secondo le stime degli operatori del settori i soli servizi di sanificazione sono cresciuti di almeno il 50% nell’ultimo anno. Con i nuovi CAM da oggi ogni ufficio pubblico, incluse caserme, scuole e soprattutto ospedali, dovranno dotarsi di servizi di pulizia e sanificazione ecosostenibili”. I nuovi criteri, inoltre, valorizzeranno le imprese che offrono migliori condizioni di lavoro agli addetti, ai quali sarà richiesta una maggiore preparazione su efficienza e sostenibilità per diventare veri lavoratori verdi. “Una strada ulteriore per fare rendere sempre di più tutte le professioni dei veri green jobs” aggiunge il ministro Costa.
I CAM stabiliti col decreto appena firmato si prefiggono, infatti, come principali obiettivi ambientali quelli della riduzione delle sostanze pericolose e dell’efficienza nell’uso delle risorse, inclusa l’energia, con un’attenzione verso la formazione green dei lavoratori. Le nuove regole per i servizi di pulizia prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, l’uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel. L’uso dei detergenti e dei disinfettanti, inoltre, sarà razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze “green”, per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di pulizia o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro. Le macchine che saranno usate per tutte queste attività dovranno rispondere, secondo i CAM, a criteri di ecodesign e dovranno essere più efficienti nell’uso delle risorse idriche ed energetiche.
Altrettanta attenzione dovrà essere riservata a quei prodotti ausiliari per l’igiene come gli elementi tessili in microfibra piatti, che, sulla base di evidenze scientifiche, siano in grado di ridurre il consumo di acqua e di detergenti del 95%. Nel caso di servizi resi presso edifici ed ambienti ad uso sanitario, per assicurare una migliore qualità generale del servizio, fondamentale anche per ridurre le infezioni correlate all’assistenza, i criteri specifici sono stati individuati in condivisione con il ministero della Salute. Con l’entrata in vigore del decreto tutte le PA dovranno affidarsi ad aziende di pulizie che rispettino questi criteri e prevederli nei relativi bandi pubblici per le gare d’appalto.
“Per aiutare le Pubbliche amministrazione nell’applicazione dei CAM per gli acquisti pubblici verdi, il cosiddetto “green public procurement” – spiega infine Sergio Costa – a partire dal 2020 il ministero ha previsto, tramite Sogesid, un’azione di formazione dedicata ai dipendenti pubblici e l’erogazione di un’assistenza ad hoc per le PA finalizzata alla facilitazione della predisposizione di capitolati e bandi di gara”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici

È stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.
Il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi il protocollo reca specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova. Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il piano operativo deve essere reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata
alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
• il rispetto dei requisiti dell’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
• le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.
Il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell’organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION