Incremento indennità Sindaco piccoli comuni, necessario il cofinanziamento dell’ente

Con deliberazione n. 12/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, ha fornito chiarimenti in merito all’incremento dell’indennità per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019. La stessa disposizione ha previsto l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, presso il Ministero dell’Interno, al fine di contribuire alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni, rinviando la ripartizione del fondo ad un decreto, assunto in data 23 luglio 2020. La Sezione ribadisce che sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater), sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative appare strutturata nel senso che l’incremento, di cui al comma 8-bis, non operi ex lege ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta. Depone in tal senso proprio la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Quanto al contributo statale, lo stesso ha un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco (il quale è titolare della facoltà di rinunciare all’indennità). Pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento con ulteriori fondi propri.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: criterio di approvazione dello statuto comunale

Il Consiglio di Stato, con Parere n. 129 del 1° febbraio 2021, ha fornito dei chiarimenti in merito a delle questioni interpretative poste dal Ministero dell’Interno, ovvero: a) se il sindaco debba essere computato nella determinazione del numero di voti necessario per l’approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie; b) quale sia il criterio di arrotondamento che si debba applicare nel caso in cui, nel calcolo del quorum richiesto, la divisione dia come resto un numero con frazioni decimali (se “il criterio dell’arrotondamento per eccesso anche in caso di cifra decimale inferiore o pari a 5, sia da intendersi quale criterio prevalente, nel caso in cui il quorum sia prescritto per la validità della deliberazione”). Secondo il Ministero non vi è uniformità né nella normativa, né nell’interpretazione giurisprudenziale e applicativa, sia riguardo al numero esatto dei consiglieri per la determinazione del quorum (considerata la possibilità che il calcolo matematico della maggioranza richiesta produca dei resti con decimali, atteso il diverso numero dei membri in relazione alla fascia demografica di appartenenza del comune), sia riguardo alla posizione del sindaco, se debba o meno essere computato per la validità della seduta e/o della votazione.
In base al principio per cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, occorre attenersi rigorosamente alla lettera della legge (e degli statuti e dei regolamenti comunali, tenendo conto anche dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta dall’art. 114 Cost.). Se in alcuni articoli del TUEL è specificato che il sindaco non va computato tra i consiglieri assegnati, è da concludere che, negli altri casi, il TUEL presupponga che tra i consiglieri assegnati sia da comprendere il sindaco. Pertanto, l’art. 6, comma 4, del TUEL, che richiede per l’approvazione dello statuto e per le modifiche statutarie in prima seduta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deve interpretarsi nel senso che ai fini del predetto quorum debba computarsi anche il sindaco, in quanto non espressamente escluso dalla disposizione normativa.
In merito al criterio di calcolo dell’arrotondamento nel caso in cui la maggioranza richiesta per la deliberazione sia definita dalla norma indicando una frazione (un terzo, due terzi, etc.) del numero complessivo dei componenti (che è variabile in funzione della classe demografica di appartenenza dell’ente locale) e il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, la Sezione chiarisce che, in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, si debba procedere all’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore. Tale soluzione è preferibile sotto un duplice profilo. Innanzitutto quando la divisione riguarda numeri interi non frazionabili (i membri dell’organo), l’arrotondamento alla cifra intera inferiore (se la frazione è inferiore a 0,50) finirebbe per portare il numero reale dei componenti richiesti al di sotto della soglia minima voluta dalla norma (“almeno un quarto”, ad esempio: se la norma prevede che una certa procedura venga attivata da almeno un quarto dei componenti e i componenti sono 13, allora 13/4= 3,25, sicché per soddisfare il requisito minimo – non meno di 3,25 – e nell’impossibilità di dividere numeri interi non frazionabili, la procedura potrà ritenersi regolarmente attivata solo se promossa da 4 – e non da 3 – componenti). Sotto un secondo profilo, la linea interpretativa che si affida alla ricerca della ratio sottesa alla norma che richiede quorum speciali rischia di condurre ad esiti opinabili e incerti, come tali fortemente sconsigliabili in una materia quale quella in esame, che richiede per quanto possibile soluzioni nette e certe, che non lascino spazio a soverchi dubbi applicativi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2021 (quadriennio 2017/2020)

Con Circolare n. 4 del 1° febbraio 2021, il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni per la presentazione della certificazione inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali. Si ricorda che con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario. A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo 1, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IVA servizi non commerciali. Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che della regione Sardegna nonché le province delle regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il certificato. Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 scaricabile alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/dec4-2001all.html sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna. I suddetti ente dovranno presentare la certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione di accessibilità, il monitoraggio dell’AGID

AgID ha svolto un’analisi su numero e tipologia di amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare le dichiarazioni di accessibilità dei propri siti web
Il tema dell’accessibilità degli strumenti informatici è di grande rilevanza, come da ultimo richiamato anche dalla Legge 120/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni) all’art.29.
Le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici indicano alle PA di pubblicare la dichiarazione del livello di accessibilità dei propri siti web e app. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha effettuato un primo monitoraggio relativo al numero e alla tipologia di amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare le dichiarazioni di accessibilità riguardanti i siti web.
A fine 2020, 8.586 amministrazioni hanno pubblicato 9.931 dichiarazioni di accessibilità, relative sia ai siti istituzionali che a quelli tematici (servizi, progetti, iniziative).
Entro il 23 settembre 2021 tutte le amministrazioni dovranno pubblicare le dichiarazioni per tutti i propri siti web e app. Dall’analisi dei dati trasmessi, le PA hanno dichiarato quanto segue:
– il 59% delle dichiarazioni indica il sito come “parzialmente conforme”;
– il 36% delle dichiarazioni indica il sito come “conforme”;
– il 5% delle dichiarazioni indica il sito “non conforme”.
Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia Romagna hanno pubblicato il maggior numero di dichiarazioni di accessibilità. Quasi tutte le scuole hanno pubblicato le dichiarazioni; fra i ministeri un quinto ha provveduto.
AgID ha appositamente sviluppato un’applicazione on line per consentire alle PA di pubblicare le dichiarazioni secondo il modello definito dalla Commissione europea.

Guida alla compilazione della dichiarazione di accessibilità