Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Nella seduta del 29 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L 30 gennaio 2021, n. 7 , pubblicato in G.U. n. 24 del 30-01-2021. Il provvedimento prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Sono sospese fino al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo agli investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Con comunicato del 1° febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che è stato perfezionato in data 29 gennaio 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’avviso relativo al decreto del Ministro dell’interno, recante “Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2021”, per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro.
Il provvedimento è previsto dall’articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, cosi come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Il contributo è stato attribuito a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 81.300,81 euro.
Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzionata la società in house per la mancata adozione del PTPCT

Con delibera n. 7 del 7 gennaio 2021, l’ANAC ha disposto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 nei confronti dell’Amministratore unico della Società in house del Comune, per la mancata adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). L’Autorità ha verificato che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, nella sottosezione “Enti controllati – Società partecipate”, con riferimento alla Società, risultava pubblicato: il verbale di nomina dell’Amministratore Unico della Società; la deliberazione di modifica dello Statuto della Società e lo schema di convenzione tra il Comune e la Società; modifica dello Statuto. L’Ufficio dell’Autorità ha ulteriormente verificato che nel sito istituzionale della Società non risultava adottato il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022. È emerso altresì che la Società non ha effettuato alcuna ulteriore attività dopo la contestazione dell’ANAC, avvenuta il 1.10.2020 (avvio del procedimento sanzionatorio), periodo durante il quale la Società non ha nemmeno avviato le procedure necessarie per adottare il Piano di cui trattasi.
Il mancato riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, integra – a parere dell’ANAC – a un comportamento omissivo tale da giustificare un aggravamento della sanzione (art. 8 comma 2 lett. a) Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità), riconoscendo la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022, nella misura di 1.500 euro, nei confronti del soggetto obbligato, da identificarsi nell’Amministratore Unico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, capacità assunzionali e turnover del personale

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 15/2021, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019 e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020 e, in particolare, sulla possibilità per un ente – il cui rapporto fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 – di utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. La Sezione, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ribadisce come la capacità assunzionale dei comuni si misura sulla base delle loro entrate, attraverso un meccanismo che “premia”, tra l’altro, gli enti maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. La ratio della norma è chiara: “si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE si stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”. Pertanto, il fulcro centrale della “nuova” normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate o nel migliore dei casi razionalizzarle limitandone la spesa. Pertanto, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che deve guidare le procedure di assunzione di personale per gli enti locali, al fine di assicurare un turn over compatibile con l’adempimento della mission istituzionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti. Ciò al fine di garantire gli equilibri di bilancio presenti e futuri. In tale ottica, dunque, un ente “intermedio”, il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:
– non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato;
– l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione per contributo ai comuni delle isole minori

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 29 gennaio 2021, fornisce chiarimenti in merito alla certificazione da presentare per poter accedere al riparto dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e dall’articolo 32-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.
Al riguardo, viene ribadito che i comuni delle isole minori interessati al riparto dei predetti fondi dovranno trasmettere idonea certificazione, entro il 31 gennaio c.a., così come previsto dalle normative in argomento.
Si precisa che:

  • Non è previsto alcun modello specifico di certificazione;
  • Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
  • Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, dovranno essere indicate le spese per l’acquisito dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa per l’approvvigionamento idrico. Trattandosi di contributo dovranno essere indicati gli effettivi costi sostenuti, per le finalità sopra descritte, dall’ente locale
  • La Direzione centrale per la finanza locale non può fornire ulteriori indicazioni rispetto al presente comunicato poiché le norme non hanno altre specificazioni.
  • Resta inteso che la certificazione viene resa sotto la responsabilità del rappresentante legale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Estensione alle PA del servizio telematico per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale

Le procedure telematiche previste dall’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, sono estese, in regime di facoltatività, alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla iscrizione in catasto. È quanto previsto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 27427/2021.
L’utilizzo del servizio telematico da parte delle amministrazioni pubbliche è effettuato mediante propri dipendenti, in possesso di un titolo di studio idoneo per l’abilitazione all’esercizio delle professioni tecniche che possono sottoscrivere gli atti di aggiornamento catastale, previamente autorizzati a trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate. I dipendenti autorizzati hanno la medesima facoltà dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di poter accedere in via telematica agli atti conservati nell’archivio catastale non ricompresi negli atti del catasto. Ai fini dell’abilitazione del servizio, le amministrazioni pubbliche inviano per posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate un’apposita domanda di accesso al servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto avente potere di rappresentare la stessa amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione ricevuta, abilita sul sistema telematico il responsabile del servizio, il quale potrà a sua volta, nel rispetto delle regole di utilizzo, abilitare o revocare sul sistema ulteriori dipendenti della medesima amministrazione autorizzati all’utilizzo delle procedure telematiche. Con le medesime modalità, la stessa amministrazione pubblica comunica la cessazione e/o revoca delle funzioni del responsabile del servizio o altre modifiche alle informazioni obbligatorie rese nella domanda di accesso al servizio telematico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION