Possibile provvedere alla copertura assicurativa per i c.d. verificatori interni dei progetti

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 6/2021 – chiamata a fornire un parere in merito alla disciplina attualmente applicabile nei confronti dei verificatori c.d. interni ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 – ha valutato in termini positivi la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, vale a dire del personale a cui viene assegnato un incarico tecnico che si compendia nell’attività di accertamento della rispondenza degli elaborati di progetto e della loro conformità alla normativa vigente, secondo le specifiche dettate al riguardo dal d. lgs. n. 50/2016 e nelle Linee guida Anac n. 1 del 2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Il fondamento giuridico in ordine alla possibilità di stipulare la polizza in questione risiede nell’art. 43 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14 settembre 2000, riservato alla disciplina della “Copertura assicurativa”, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave. Resta, poi, prerogativa dell’ente locale valutare l’esistenza e la consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e di verificare, avvalendosi anche degli orientamenti applicati espressi in materia dall’ARAN, la riconducibilità del personale incaricato per l’attività di verifica ex art. 26 del d. lgs. n. 50/2016 alle specifiche categorie professionali previste dalla contrattazione collettiva ai fini della copertura assicurativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

CDP, Nuove modalità per la presentazione delle domande di diverso utilizzo

CDP comunica ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane che dal 28/01/2021 anche le richieste di Diverso Utilizzo dei finanziamenti potranno essere presentate online, tramite un portale dedicato, denominato “DOL – DU”. Con il nuovo portale, che si affianca alla “DOL” (utilizzata per le richieste di nuovi prestiti), CDP rafforza i propri servizi agli enti locali, consentendo di accrescere l’efficienza delle interazioni nei relativi processi, grazie alla rapidità caratteristica del canale web. Così, l’intero ciclo di vita di un prestito potrà essere gestito digitalmente: dalla fase della richiesta, a quella dell’erogazione, fino alla gestione post-concessione, nella quale si collocano, tra l’altro, i Diversi Utilizzi.
Si anticipa che dal 1° marzo 2021 il portale DOL – DU diventerà l’unico canale attraverso il quale inviare richieste di Diverso Utilizzo; pertanto, da tale data, non saranno più accoglibili le istanze che dovessero essere inoltrare con le modalità attualmente in uso (es. PEC).
Per eventuali chiarimenti contattare il numero verde 800 020 030.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il consigliere comunale deve giustificare la propria assenza alle sedute dell’assemblea

In tema di decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute dell’assemblea, ex art. 43, comma 4, del TUEL, il consigliere ha l’onere di giustificare la propria assenza, ma non anche di dimostrarne la riconducibilità a un impedimento assoluto. Le ragioni a tal fine addotte non sono sindacabili dal Consiglio comunale, a meno che esse siano palesemente infondate. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 19 gennaio 2021, n. 573. Le norme sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale non prevedono che, oltre alla giustificazione dell’assenza, il consigliere sia onerato della dimostrazione di un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del Consiglio. Non si può attribuire al Consiglio comunale un potere di natura discrezionale, che troverebbe fondamento nel fatto che la norma non ricollega la decadenza per assenze ingiustificate a eventi tipizzati, per cui spetterebbe all’organo consiliare, cui è attribuito il potere di dichiarare la decadenza del consigliere, la «valutazione discrezionale delle giustificazioni prodotte dall’interessato in merito agli impedimenti dallo stesso addotti, in esito ad un procedimento finalizzato alla tutela del corretto funzionamento degli organi rappresentativi, suscettibile di essere compromesso dal comportamento di disinteresse per la carica manifestato da uno dei suoi componenti. Le circostanze che giustificano l’esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all’esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del Consiglio comunale, per ragioni di scontro politico (ferma restando, occorre aggiungere, la possibilità del Consiglio comunale di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione sull’utilizzo dei proventi CDS per gli anni 2012 e 2013

Entro il 31 gennaio 2021 gli enti dovranno trasmettere, al Ministero dell’Interno, la relazione sull’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, ai sensi degli artt. 142, comma 12-bis e 208, comma 1 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013. Poiché non risulta praticabile la trasmissione telematica, gli enti procederanno alla trasmissione vi e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, dell’Allegato A del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2019.
La relazione distingue i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi sono ulteriormente suddivisi tra:

  1. proventi di intera spettanza dell’ente locale;
  2. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l’organo accertatore;
  3. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. La relazione riferita ai dati delle annualità precedenti (2014-2018) dovrà essere inviata via mail, sempre secondo lo schema di cui all’allegato A) del decreto, con la seguente tempistica:

  • anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
  • anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
  • anno 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

Scarica modello A in word 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

 

L’esercizio della potestà certificativa del segretario comunale consente l’efficacia del verbale di consiglio

L’esercizio della potestà certificativa del segretario comunale, attestando l’impedimento temporaneo alla firma del sindaco/presidente, consente l’efficacia del verbale, il quale potrà essere soggetto ad approvazione del consiglio comunale dopo l’apposizione della firma da parte dello stesso sindaco. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno in merito alle “indicazioni operative” per la validità delle delibere di consiglio comunale adottate in una seduta di consiglio, attesa l’impossibilità della sottoscrizione dei verbali da parte del sindaco/presidente a causa di un impedimento temporaneo. Al riguardo, si osserva che l’articolo 38 del decreto legislativo n.267/00 al comma 2 dispone che “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento”, mentre il successivo comma 3 prevede che “i consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa”. Nessuna particolare indicazione è contenuta nel citato decreto legislativo in ordine alla sottoscrizione delle deliberazioni e dei verbali, essendo invece prevista, all’art. 124 la sola obbligatorietà della pubblicazione delle deliberazioni all’albo pretorio. Occorre, pertanto, rinviare alle disposizioni interne di cui l’ente si è dotato, in virtù proprio del rinvio di cui all’art.38, nonché alle disposizioni di carattere generale. Nel caso di specie, l’articolo 34 del regolamento consiliare, al comma 7, stabilisce che “il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente delle adunanze e dal Segretario comunale”. Come ritenuto dal T.A.R. Lazio-Sez.I con sentenza 10 ottobre 1991 n.1703, “il verbale, … non attiene al procedimento deliberativo, che si esaurisce e si perfeziona con la proclamazione del risultato della votazione, ma assolve ad una funzione di mera certificazione dell’attività dell’organo deliberante”. Tale strumento “ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse. D’altra parte deve aggiungersi che il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il consiglio comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati” (conforme Consiglio di Stato, Sez.IV, 25/07/2001, n.4074). Si ricorda, altresì, che la deliberazione consiliare ha una autonomia rispetto al verbale di seduta e che la “cura della verbalizzazione” delle sedute del consiglio e della giunta sono riservate, ai sensi dell’art.97, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/00, direttamente al segretario comunale. La manifestazione di volontà del consiglio comunale, infatti, necessita, ad substantiam, di una esternazione costituita dal processo verbale, redatto dal segretario dell’ente, il quale pone in essere, mediante la verbalizzazione, un’attività strumentale di documentazione dell’atto (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 settembre 1984, n.278). Il punto dell’approvazione dei verbali delle sedute precedenti è inserito, per prassi costante, tra i primi argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale ed è, come già detto, finalizzato unicamente all’attestazione che gli stessi verbali riportino fedelmente quanto già deliberato dal consiglio. Secondo la giurisprudenza, non è richiesta la redazione del verbale durante la seduta, essendo sufficiente che avvenga in un tempo successivo e non sia protratta a tempo indefinito (cfr. Consiglio di Stato, sez.IV, 28 gennaio 1975, n.60). Del resto, l’eventuale omissione di tale adempimento non è impeditiva dell’efficacia ovvero della stessa esistenza della delibera consiliare e, conseguentemente, proprio la potestà certificativa del segretario comunale – anche mediante l’attestazione dell’impedimento temporaneo del sindaco/presidente – consentirebbe l’efficacia del verbale in parola, il quale potrà essere soggetto ad approvazione del Consiglio comunale dopo l’apposizione della firma da parte dello stesso sindaco.

Conferenza Unificata, ok all’elenco dei comuni beneficiari delle misure della Legge Realacci

La Conferenza Unificata, nella seduta del 28 gennaio 2021, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione dell’Elenco dei piccoli Comuni rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 158 del 2017. I Comuni ricompresi nell’elenco potranno beneficiare dei finanziamenti della stessa legge, un passaggio importante verso la piena attuazione del provvedimento che mira a sostenere e valorizzare queste realtà che coprono la gran parte del territorio nazionale. Per rendere operativa la fase di utilizzo delle risorse dovrà essere emanato un altro Dpcm che predisporrà il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e fisserà le priorità degli interventi, da realizzare con il Fondo ad hoc. Rispetto a quanto definito nel 2017, al tempo dell’approvazione della legge, è necessario un cambio di passo sia nei tempi di attuazione che nella disponibilità di risorse destinate a realizzarne gli obiettivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION