Con la circolare n. 3 del 26 gennaio 2021, la RGS fornisce elementi chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2021, che ha disposto una revisione delle procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenute, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, le cui regole sono contenute nei decreti del Ministro del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008. I chiarimenti sono indirizzati in particolare agli enti individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, prima categoria di soggetti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal citato decreto.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce un principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in base al quale il pagamento è considerato tempestivo qualora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza. Questo principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati tramite modello F24 EP, a prescindere dalla progressiva decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione delle richieste di addebito al conto sospeso collettivi. Le modifiche procedurali introdotte dal decreto comportano adeguamenti dei sistemi informativi della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate, dedicati alla gestione operativa dei versamenti in questione. Ai pagamenti effettuati tramite modelli F24 EP da addebitare a partire dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati inviati all’Agenzia delle entrate, saranno applicate le modifiche procedurali che l’articolo 1 del D.M. del 28 agosto 2020 ha apportato all’articolo 4 del D.M. del 5 ottobre 2007. In relazione alle nuove modalità operative, a far data dall’8 febbraio 2021:
- in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 28 agosto 2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabilità speciale di tesoreria unica non saranno più contabilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le relative disposizioni verranno stralciate;
- per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno ad applicarsi le disposizioni dei citati DD.MM. del 2007 e 2008, con contabilizzazione in conto sospeso degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, in attesa che siano realizzate le relative procedure informatiche, che consentiranno l’applicazione del D.M. del 28 agosto 2020.
Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che continuano a essere temporaneamente scritturati in conto sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte delle Tesorerie, i titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale sono invitati a voler inserire nella causale dell’ordinativo di pagamento emesso per la sistemazione informazioni standardizzate che riportano gli estremi del modello F24 EP di riferimento, quale ad esempio la data dell’operazione (es. F24 EP del…). Per le stesse finalità si raccomanda inoltre di indicare nella causale se l’ordinativo riguarda la regolazione totale o parziale di un modello F24 EP, ovvero di più modelli F24 EP, qualora sistemati con un unico titolo (es. F24 EP del … parziale sistemazione; F24 EP del … e del …).
Autore: La redazione PERK SOLUTION