È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 il Decreto 5 gennaio 2021 di adozione delle Linee guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Le Linee guida hanno una valenza strategica in quanto rappresentano il provvedimento che rende operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all’articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e al citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell’ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all’apprendimento permanente. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall’individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, sono determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione, nonché una spendibilità delle competenze acquisite anche in contesti informali e non formali all’interno del mercato del lavoro.
La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, costituisce una leva strategica essenziale per l’innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l’ammodernamento e l’efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze saranno anche un importante fattore di innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti in contrasto all’insuccesso e alla dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro attraverso una progettazione dell’offerta educativa e formativa arricchita e integrata dall’apporto di una più vasta compagine di soggetti, quali ad esempio le imprese e le associazioni professionali, gli enti espressione della bilateralità o le organizzazioni del volontariato e del terzo settore (Fonte Ministero Lavoro).
ANCI, le FAQ su ristori per servizi trasporto scolastico
Pubblichiamo di seguito i quesiti posti da Comuni e Unioni in riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2020 recante Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 , (GURI n. 2 del 4/1/2021) e le relative risposte di ANCI – IFEL.
FAQ -RISTORI TRASPORTO SCOLASTICO
DECRETO MIT4 dicembre 2020
ALL. A MODELLO DOMANDA
NOTA ANCI
Accordo di programma tra Comuni per contribuire alle spese di manutenzione della Caserma dei Carabinieri
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 2/2021, si esprime sulla possibilità di un Comune di stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri”. Non appare rilevante ai fini della legittimità l’ubicazione della caserma nel territorio del solo Comune, o la titolarità della proprietà dell’immobile, ma il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il comune istante. La Sezione ricorda che la materia in esame rientra nella competenza dello Stato e, nel caso specifico del ministero dell’interno, su cui gravano pertanto in prima istanza i relativi oneri. Il presupposto per un’attivazione del comune deve pertanto basarsi su una specifica richiesta del livello superiore di governo e un intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti. Quanto alla ripartizione delle spese, la Corte non può interferire nella relativa quantificazione, che afferisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente. L’eventuale partecipazione concretizza una spesa in conto capitale che va contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Mobilità tra enti, neutre quelle effettuate entro il 20 aprile 2020
La RGS ha fornito chiarimenti in merito agli oneri relativi la stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165/2001, con riferimento specifico alla mobilità da Regioni e Comuni.
La nota ricorda che con il nuovo sistema delineato dall’intervento normativo di cui all’articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, il legislatore ha introdotto, rispettivamente, per le Regioni a statuto ordinario, le Province e le Città metropolitane, ed i Comuni un innovativo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over, introducendo una nuova disciplina maggiormente flessibile per il reclutamento di personale.
In tale modificato assetto di regolamentazione normativa, la neutralità finanziaria della mobilità sopra richiamata non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, tempo determinato, ecc.) al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Per quanto attiene la concreta entrata in vigore del nuovo assetto normativo, il citato articolo 33 ha previsto l’emanazione di specifici decreti attuativi dei nuovi principi in materia di facoltà assunzionali, demandando agli stessi l’individuazione della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, di cui di seguito si riepiloga l’attuale situazione.
Per quanto riguarda Province e Città metropolitane, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non risulta ancora emanato. Pertanto, fino all’adozione di tale provvedimento, le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica.
Con riferimento ai Comuni, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno del 17 marzo 2020, all’articolo 1 (Finalità, decorrenza e ambito soggettivo), ha disposto l’applicazione delle nuove regole in materia di assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 20 aprile 2020. Al riguardo, si fa presente che con la Circolare del 13 maggio 2020 a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno (registrata dalla Corte dei conti) esplicativa del predetto decreto attuativo, è stato chiarito che “Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente…”.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 20 aprile 2020, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa di cui al punto 1.1 della circolare 13 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, codesto Dipartimento potrà considerare l’assunzione neutrale, per il solo anno 2020, ai fini della finanza pubblica.
Viceversa, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non rientrano nelle procedure transitorie conservative della previgente normativa sopra richiamata, codesto Dipartimento non potrà considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica,
ma dovrà effettuarle a valere sulle facoltà assunzionali.