ANCI Lombardia ha diffuso sul proprio sito i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale 2021 e delle differenze rispetto al 2020 dei Comuni lombardi.
Edilizia scolastica, proroga termini aggiudicazione degli interventi per i mutui BEI 2018
È stato registrato alla Corte dei conti il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020, che proroga i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e dei nuovi interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, fissandoli al 30 giugno 2021, in caso di progettazione esecutiva e nel caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva e al 31 agosto 2021 per gli interventi di nuova costruzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dai contributi concessi.
Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità, nella misura e per gli
importi a ciascuna Regione assegnati. Con il decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, sono stati modificati, invece, i piani regionali degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con il quale era stato stabilito che il termine di aggiudicazione dei nuovi interventi inclusi nell’allegato al decreto fosse quello del 21 febbraio 2021.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Indennità di posizione e galleggiamento Segretari Comunali
L’Aran, in risposta a specifico quesito, fornisce chiarimenti in merito alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dall’art. 107del CCNL del 17.12.2020, che hanno ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione.
In particolare, con il comma 1, sono stati rideterminati, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi (espressi per tredici mensilità) della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 così come indicati nella relativa tabella. In relazione all’istituto del c.d. “galleggiamento”, il comma 2 della medesima disposizione contrattuale, ha modificato la previgente disciplina prevista dall’art. 3, comma 7 del CCNL del 1° marzo 2011 secondo la quale, come noto, ai fini della comparazione della retribuzione di posizione del segretario con quella attribuita alla funzione dirigenziale o alla posizione organizzativa più elevata nell’ente, doveva figurativamente tenersi conto dei più elevati valori di retribuzione di posizione stabiliti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 (biennio economico 2000- 2001).
Il richiamato art. 107, comma 2, infatti, prevede espressamente che “ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”. Secondo tale previsione, pertanto, limitatamente alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 5 del richiamato CCNL del 16.5.2001, cessano di essere considerati gli importi “virtuali” previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando applicazione la nuova disposizione contrattuale.
Diversamente, ai soli fini dell’attuazione della disciplina di cui all’art. 41, comma 4 del medesimo CCNL, quanto alla maggiorazione della retribuzione di posizione spettante per l’attribuzione di incarichi aggiuntivi, il comma 4 dell’art. 107stabilisce che gli importi annui lordi della retribuzione di posizione continuino ad essere definiti in applicazione dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.5.2001.
Relativamente alla corretta individuazione della data di decorrenza delle nuove norme introdotte dal CCNL del 17.12.2020, con particolare attenzione agli effetti che la nuova disciplina ha prodotto sugli istituti giuridici ed economici di riferimento, occorre, in primo luogo, aver riguardo al disposto dell’art. 2, comma 2, del richiamato CCNL giusta il quale “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.” Al riguardo, si precisa che, mentre ai fini della rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione dei Segretari l’art. 107, comma 1, del CCNL 17.12.2020, espressamente stabilisce una decorrenza alla data del 1° gennaio 2018, nessuna decorrenza specifica è prevista dalle disposizioni dello stesso art. 107, commi 2 e 3, ai fini dell’efficacia della nuova disciplina del c.d. “galleggiamento” (anche in relazione al trattamento economico spettante al titolare di segreteria convenzionata). Parimenti, e in coerenza con la suddetta norma, l’art. 111, comma 1, lett. a), ultimo alinea, del citato CCNL, che ha disapplicato l’art. 3, comma 7 del CCNL del 1.3.2011 II biennio economico, oltre a non prevedere una decorrenza diversa da quella del 18/12/2020, chiarisce ulteriormente che la disapplicazione della citata norma ha effetto “dalla data di entrata in vigore del presente CCNL”. Dalle richiamate norme contrattuali si evince, dunque, che la nuova regola contrattuale del c.d. “galleggiamento” prevista dall’art. 107, commi 2 e 3, è efficace dal 18/12/2020, con la conseguenza che, sino a tale data, a tutti i fini, continuano a trovare applicazione le disposizioni della citata disciplina previgente.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Legge di Bilancio 2021, la nota ANCI sulle norme in materia sociale
Pubblichiamo la nota di lettura sulle principali novità in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), redatta dal Dipartimento Welfare ANCI e pubblicata sul sito FondiWelfare.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Edilizia scolastica, firmato il decreto per il finanziamento degli interventi urgenti di messa in sicurezza
Con comunicato del 19 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione rende noto che è stato firmato il decreto per il finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici scolastici anche a seguito di eventi quali alluvioni, eventi sismici, danni sui solai. Lo stanziamento complessivo è pari a 2,5 milioni di euro.
I Comuni destinatari del finanziamento firmato sono:
- Floridia (SR): 600.000 euro per opere finalizzate essenzialmente al ripristino e alla messa in sicurezza dei solai in presenza di infiltrazioni di acqua negli istituti del primo ciclo: “E. De Amicis”, “L. Pirandello”, “Fava”, “A. Volta”, “S. Quasimodo”, “F.lli Amato”.
- Calasetta (SU): 605.788 euro per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico sito in via Oberdan.
- Sarego (VI): 118.000 euro per la messa in sicurezza dei solai della primaria “C. Battisti”.
- Oristano: 600.000 euro per la messa in sicurezza della secondaria di primo grado “G. Deledda”
- Caravaggio (BG): 600.000 euro per la messa in sicurezza dei solai della primaria “M. Merisi”.