Ristrutturazione debito enti locali, costituita la cabina di regia

È stato firmato dal Presidente del Consiglio il DPCM sulla costituzione dell’Unità di coordinamento per la riduzione del debito degli enti locali, ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020), c.d. milleproroghe 2020. Si ricorda che ai sensi dell’art. 39 i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016–2018 superiore all’8 per cento, possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui. È previsto, inoltre, che nell’istanza l’ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante.
Per la gestione delle suddette attività il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per assicurare il buon esito dell’operazione, si demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la costituzione di una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero degli Interni, cui spetta il monitoraggio delle attività, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società. Spetta all’Unità di coordinamento, con il supporto delle società in house, individuare:
a) le ipotesi di ristrutturazione e/o rinegoziazione ritenute più adeguate, sotto il profilo tecnico-economico, rispetto alle esigenze dei destinatari dei benefici delle operazioni stesse;
b) tempi e modalità di verifica delle proposte inerenti le soluzioni amministrative volte a uniformare le interlocuzioni con gli enti locali;
c) tempi e modalità per l’implementazione e la verifica delle procedure di accesso alle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali;
d) le forme di rappresentazione contabile, sentita la Commissione Arconet, anche ai fini dell’approvazione da parte dei competenti organi deliberanti degli enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Anticipo TFR/TFS, i chiarimenti della Funzione Pubblica

Nell’ottica di agevolare l’accesso all’istituto dell’anticipo TFS/TFR da parte dei dipendenti pubblici collocati a risposo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. prot. DFP-0001975-P-13/01/2021, informa le amministrazioni pubbliche della conclusione dell’iter normativo e applicativo della misura, invitando le stesse a provvedere tempestivamente alla comunicazione dei dati necessari per la completezza delle posizioni assicurative dei propri dipendenti gestiti dall’INPS.
Nella circolare, la Funzione Pubblica ricorda che l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta “quota 100”, di cui all’articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51 sono state adottate le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo e successivamente è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata. La misura in argomento è volta a colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
La Circolare, nel ricordare il ruolo fondamentale dei datori di lavoro pubblici, al fine di rendere effettiva tale possibilità di anticipo della prestazione di fine servizio per i propri dipendenti, pone l’accento sull’esigenza di una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni, quale elemento indispensabile per il successo della misura intrapresa, con particolare riguardo alla gestione dei dati relativi al proprio personale dipendente, alla loro completezza e accessibilità da parte degli enti che gestiscono i pagamenti.
Nell’ambito della disciplina attuativa prevista dal citato DPCM, tutti gli enti erogatori del trattamento (l’INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati – che ne facciano richiesta al fine di ottenere l’anticipo – il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in un’unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.
In particolare, è necessario che i datori di lavoro pubblici che si avvalgono dell’INPS per l’erogazione si adoperino per inviare a tale Istituto, nel modo più tempestivo possibile, i dati necessari per la certificazione. Analogamente, i datori di lavoro che erogano direttamente dovranno assicurare, per il tramite dei propri uffici di competenza, la richiesta certificazione.
L’INPS, dal mese di settembre 2019, ha reso disponibile una procedura telematica finalizzata alla trasmissione dei dati giuridico – economici utili al calcolo del TFS e ha attivato diverse iniziative formative a favore delle amministrazioni per la divulgazione di tale procedura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo demolizione opere abusive, in G.U. il decreto di assegnazione delle risorse

È stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 dicembre 2020 di approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive. Sono 106 gli interventi istruiti positivamente in n. 32 Comuni, ubicati in n. 14 Regioni (a seguito delle domande presentate dal 21 settembre al 21 ottobre 2020 attraverso il sistema informatico del MIT) per una volumetria complessiva di 100.577,18 metri cubi, per un totale di euro 3.383.272,55 di contributi assegnati. Le risorse sono state attribuite prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle seguenti aree:
• aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
• aree a rischio idrogeologico;
• aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
• aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000.
E’ in via di predisposizione da parte del medesimo Ministero il decreto per il materiale trasferimento diretto dei fondi ai Comuni che si rammenta – in base all’art. 7 del decreto n. 254 del 23 giugno 2020 – verrà erogato per il 50% a seguito dell’assegnazione mentre il saldo sarà effettuato sulla base delle rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
Per i Comuni scattano quindi i 12 mesi per l’affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto con l’impresa ed i 24 mesi per la conclusione degli interventi stessi, fermo restando la possibilità di proroga per l’ultimazione dei lavori, secondo le specifiche previsioni di cui all’articolo 3, comma 7 del Dm 23 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione ai Comuni della perdita di gettito per riclassificazione immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali

È stato pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2020, concernente l’erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali, a seguito delle modifiche introdotte dai commi 578-582 della legge 205/2017 – legge di bilancio 2018 (Vedi notizia del 13 gennaio scorso).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le indicazioni ministeriali per l’applicazione del D.L. n. 2/2021 e del D.P.C.M. 14 gennaio 2021

È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, contenente indicazioni per l’attuazione del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 10, dello stesso giorno), recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, adottato di seguito, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 11, del 15 gennaio 2021), con il quale sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus.
Nell’illustrare le nuove prescrizioni, la circolare richiama il ruolo e il compito dei prefetti rinnovando l’esigenza di garantire la rigorosa osservanza delle norme vigenti attraverso la predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto con riferimento alle aree urbane – specialmente quelle interessate da affollamento nelle ore serali e notturne (la cosiddetta movida) -, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.
La circolare ricorda anche le misure introdotte dal decreto-legge n.2/2021 sia in tema di consultazioni elettorali che di permessi e titoli di soggiorno.
Per quanto riguarda le consultazioni elettorali da svolgersi nell’anno 2021, nel dettaglio l’articolo 4 del decreto prevede che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio.
Entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali sciolti in base all’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per il 22 e 23 novembre 2020. Per questa ragione, è stata prorogata la durata delle relative gestioni commissariali straordinarie.