Dichiarazioni fiscali 2021, i modelli definitivi di 730, CU, IVA e 770

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito i modelli di 730, Certificazione Unica, Iva e 770 e le relative istruzioni.
Le novità contenute nel modello 730/2021, da presentare entro il 30 settembre 2021, riguardano principalmente: la riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente; le detrazioni per ristrutturazione “Superbonus” e Bonus facciate; il credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica e per bonus vacanze, nonché le riduzioni in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta.
Per il modello di Certificazione Unica, da trasmettere entro il prossimo 16 marzo, le novità da segnalare sono la clausola di salvaguardia (articolo 128 del decreto legge n. 34 del 2020) per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali, il premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020 come previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 18 del 2020.
Il modello IVA, da presentare entro il 30 aprile, reca modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.
Il modello 770 contiene le nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020 e anche l’aggiornamento delle istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono confermati i nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Istituiti i codici tributo per il versamento del TEFA e delle relative sanzioni

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione 5/E del 18 gennaio 2021 ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e dei relativi interessi e sanzioni. La disciplina relativa al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), istituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della medesima legge.  L’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 (c.d. Decreto fiscale), nel novellare l’art. 19, comma 7 del D.lgs. n. 504/1992 ha disposto che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24, si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune. Il decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle finanze ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Per l’annualità 2020, verrà effettuato lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, e il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni saranno versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il TEFA verrà riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti.
Quindi, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) sono istituiti i seguenti codici tributo:
–  “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
– “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
– “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportato i dati richiesti.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in  corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i dati richiesti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2021, le proposte emendative dell’ANCI

Pubblichiamo il testo con le proposte emendative che l’Anci ha inviato alla Commissione Bilancio della Camera per la conversione in legge del Dl Milleproroghe, D.L. n. 183/2020, che è stato approvato lo scorso 31 dicembre. Tra le misure proposte evidenziamo:

  • la facoltà di rinviare al 2022 l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd canone unico),  in quanto le novità normative connesse al COVID, nonché la necessità di fronteggiare i perduranti effetti economici, sociali e amministrativi della pandemia rendono l’attuale contesto amministrativo e tributario incompatibile con le attività necessarie per l’introduzione del nuovo canone unico;
  • la proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), poiché l’applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 porrebbe seri problemi attuativi legati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali;
  • la rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari, allo scopo di tenere distinto il termine,  in via ordinaria, per le deliberazioni del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni. Viene pertanto stabilito un termine specifico (il 30 aprile), entro il quale devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema indicata da ARERA;
  • la proroga dell’utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo;
  • la possibilità di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (pari al 95%); di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell’accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell’80% l’accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l’integrale considerazione in fase di rendiconto;
  • sospendere per il 2021 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l’allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento, fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale, nonché utilizzare le economie derivanti da queste misure emergenziali al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all’emergenza;
  • la sospensione delle sanzioni per gli enti locali strutturalmente deficitari (art.243, comma 5, TUEL) per il mancato rispetto della percentuale minima di copertura dei servizi a domanda individuale;
  • la proroga dell’applicazione delle sanzioni conseguenti alla mancata adozione della piattaforma PagoPA;
  • la proroga dell’efficacia dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti di cui al d.lgs 116/2020.

Ok dal Cdm al Recovery Plan: le risorse per la Pa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza – Next Generation Ue, che contiene interventi importanti per la Pubblica amministrazione sull’asse digitalizzazione e innovazione. Secondo il comunicato del Governo, l’impegno chiave è quello di cambiare la Pa per favorire l’innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandola di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure. A questo si accompagna l’obiettivo di accelerare, all’interno di un quadro di riforma condiviso, i tempi della giustizia e di favorire la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti elettronici presso le pubbliche amministrazioni e i cittadini.
La realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione della macchina pubblica costituisce una chiave di rilancio del sistema Paese. Questa componente si sostanzia da un lato nella digitalizzazione della Pubblica amministrazione e nel miglioramento delle competenze digitali del personale della Pa, dall’altro nel rafforzamento e nella riqualificazione del capitale umano nella Pa e in una drastica semplificazione burocratica.
Fondamentale è, inoltre, il passaggio al cloud computing, una delle sfide più importanti per la digitalizzazione del Paese, in quanto costituisce il substrato tecnologico che abilita lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, senza dimenticare le ricadute sul necessario raggiungimento dell’obiettivo di avere banche dati pienamente interconnesse. Ma in questo quadro particolare valore rivestono pure l’impatto di genere (ad esempio in relazione allo sviluppo dello smart working e all’accesso a posizioni dirigenziali) e quello sui giovani (ad esempio in relazione al reclutamento straordinario per l’esecuzione del Pnrr).
Complessivamente il capitolo digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa beneficia di fondi per 11,45 miliardi. Le tre voci principali riguardano:

  • 7,95 miliardi per la digitalizzazione, suddivisi in 5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e cyber security, 1,13 miliardi per i Dati e l’interoperabilità;
  • 1,5 miliardi per la Modernizzazione della Pa, suddivisi in 720 milioni per PA Competente: rafforzamento e valorizzazione del capitale umano, 480 milioni per la PA semplice e connessa: semplificazione delle procedure e digitalizzazione dei processi, 210 milioni per la PA capace: reclutamento di capitale umano, 100 milioni per la PA Smart: creazione di Poli Territoriali per il reclutamento, la formazione, il coworking e lo smartworking;
  • 2 miliardi per l’innovazione organizzativa della Giustizia.

Naturalmente, gli interventi a sostegno di una Pa più digitale ed efficiente toccano, trasversalmente, molti altri settori, dalla sanità alla scuola, dal fisco alla ricerca, dal lavoro alla cultura.

In G.U. il DL n. 3/2021 in materia di accertamento, riscossione e versamenti tributari

È stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021 il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono sospese, fino al 31 gennaio 2021, le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sono, altresì, sospese fino al 31 gennaio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.