Dissesto idrogeologico, oltre 262 milioni di euro per 119 interventi nelle regioni

Oltre 262 milioni per 119 interventi in tutta Italia, immediatamente esecutivi e cantierabili, per mettere in sicurezza il territorio. Sono i numeri del Piano nazionale di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico (Piano stralcio previsto dal D.L. Semplificazione) approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi dovranno essere eseguiti in 19 regioni italiane (tutte tranne il Trentino Alto Adige, le cui Province autonome non hanno presentato progetti). Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana sono le quattro regioni che hanno presentato progetti – e ottenuto quindi il relativo finanziamento – per un valore maggiore. Per ognuna di queste quatto regioni, infatti, il Piano stralcio prevede finanziamenti per oltre 20 milioni di euro (circa 30 la Lombardia). Seguono Lazio, Sicilia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e Calabria con stanziamenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro circa. Marche, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta sono invece le regioni che hanno presentato progetti, e ottenuto i relativi stanziamenti, per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro.
Nell’elenco del Piano stralcio sono previste opere molto differenti fra di loro per funzione e dimensione dell’intervento. Si tratta per lo più di azioni di ripristino, salvaguardia, messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Sono presenti, inoltre interventi di regimazione idraulica e lavori di consolidamento, adeguamento e manutenzione di opere già esistenti.

In allegato, i dettagli degli interventi e gli importi per regione

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, esecuzione lavori e requisiti di qualificazione

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8025/2020, ha chiarito che qualora, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici, il bando richiede a titolo di esperienza l’effettuazione di un determinato importo di lavori analoghi, è necessario che la relativa attestazione riguardi l’avvenuta regolare esecuzione dei lavori nella loro interezza, coincidendo tale circostanza con l’esatto adempimento del contratto che, a sua volta, dipende dal collaudo delle opere (e, quindi, dalla verifica di regolarità che presuppone il loro compimento).
La regolare esecuzione di lavori analoghi da far valere ai fini del possesso di un determinato fatturato per interventi ascrivibili alle categorie richieste dal bando deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti, salvo diverse previsioni della lex specialis: solo laddove il bando lo preveda è possibile ipotizzare che sia spendibile un’attestazione di lavori parziale, sempre che questi siano certificabili (nel caso di stralci autonomi e funzionali dell’opera).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Notificazioni telematiche degli atti tributari, gli orientamenti giurisprudenziali in materia

La Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il primo volume dedicato a “I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di notifica telematica degli atti tributari”, prende il via il progetto editoriale “TAX JUSTICE DF” – Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie. Il progetto si prefigge di fornire un valido strumento di ricognizione ed aggiornamento delle recenti pronunce di merito e di legittimità sulle questioni più controverse in ambito fiscale, offrendo una “bussola” agli operatori del diritto per orientarsi nel complesso scenario normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Il volume è dedicato alla notifica mediante posta elettronica certificata degli atti tributari. Suddiviso in due parti, si sofferma preliminarmente sull’individuazione di tre macro-aree tematiche: conoscenza da parte del destinatario dell’atto tributario; domicilio digitale e posta elettronica certificata; nonché formazione dell’atto da notificare quale atto nativo digitale. Nella seconda parte, si procede all’approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali, allo scopo di evidenziare uniformità e contrasti sul tema delle notificazioni telematiche degli atti tributari sostanziali. L’indagine, quindi, si propone di approfondire tali aspetti anche con riguardo alle posizioni assunte dai giudici di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione relativamente alle notifiche telematiche degli atti giudiziari nell’ambito del Processo Tributario Telematico, rilevando le criticità emerse nella prima fase di transizione al digitale e nell’intermedia fase di alternatività, fino all’obbligatorietà dal 1° luglio 2019. Da ultimo si registra qualche spunto di riflessione relativo al rapporto che intercorre tra le procedure di notifica telematica attivate nel giudizio tributario di merito e il ricorso di legittimità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, danno da disservizio e danno all’immagine

La falsa attestazione della presenza in servizio, attuata dal pubblico dipendente mediante l’omesso utilizzo del badge durante i periodi di assenza, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all’Ente dai maggiori costi sostenuti per l’attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell’Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l’Ente danneggiato. Sussiste, altresì, danno dall’immagine cagionato dal medesimo dipendente (che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio), a prescindere dal livello di diffusione della notizia dell’illecito tramite i “mass media”, che nel caso di specie è stata divulgata solo all’interno dell’Amministrazione, poiché tale ultimo aspetto incide sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza. Il danno all’immagine è azionabile da parte del Pubblico ministero contabile senza che le false attestazioni siano state accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna. La quantificazione del danno all’immagine va effettuata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicando gli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia. Per contro, non sussiste danno patrimoniale contestato dalla Procura erariale per la falsa attestazione in servizio del medesimo dipendente, quando l’Ente di appartenenza abbia posto in essere, tempestivamente, iniziative volte ad evitare il perpetrarsi dell’illecito, quali la disposta sospensione per tre mesi dal servizio, impedendo, conseguentemente, una possibile compensazione del “debito orario” mensile e/o giornaliero con le ore di presenza illecitamente attestate dal dipendente e l’erogazione del compenso a titolo di straordinario per le ore predette. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 313/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION