Spetta al Vice l’indennità prevista per il sindaco dichiarato decaduto

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 4/2021 chiarisce che nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, spetta al vicesindaco, che lo sostituisce e che assume la reggenza dell’ente fino alle nuove elezioni, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Nel caso di specie, l’Ente istante rappresenta che, a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, il sindaco del Comune è stato proclamato consigliere regionale, con conseguente decadenza dalla carica. Alla luce del fatto che, a norma dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, nel caso di decadenza del sindaco il vicesindaco è chiamato a svolgere le funzioni di quest’ultimo fino a nuove elezioni, nonché del possibile slittamento delle consultazioni elettorali a causa della contingente emergenza sanitaria, l’Ente chiede di sapere se è possibile attribuire al vice l’indennità prevista per il sindaco, secondo la misura riportata nella tabella A del D.M. n. 119/2000. La Sezione, aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, parere n. 501/2001), ritiene che al vicesindaco, carica istituzionalizzata dall’art. 46, comma 2, del TUEL, vada corrisposta, nel periodo di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 4 del DM n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012 (che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabilità, anche presso enti locali, abrogando gli art. 58 e 59 del TUEL), fino alla cessazione di tali misure o, nel caso di pronuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo sindaco. Al contrario, l’attività di ordinaria supplenza del sindaco, assente per motivi temporanei (l’assenza o impedimento previsti dal comma 2 dell’art. 53), non comporta l’attribuzione al vicesindaco dell’indennità spettante al sindaco, trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’art. 4 del DM n. 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio scadenze in ambito tributario

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 gennaio, ha approvato, tra gli altri, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. Il testo, secondo quanto riportato nel comunicato del Governo, prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Non può accettare l’incarico il revisore che al momento dell’estrazione non è più residente nella regione

Il Revisore non può accettare l’incarico se al momento dell’estrazione a sorte non è più residente nella regione nel cui elenco era stato originariamente inserito, ma si dovrà procedere con la prima riserva estratta per la nomina del revisore dell’ente locale. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura. Nel caso di specie è emerso che il revisore, prima dell’estrazione, ha cambiato residenza in un’altra regione (senza comunicarlo al Ministero) e che, a seguito dell’estrazione, avrebbe manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e di cambiare nuovamente residenza nella regione. Il Ministero chiarisce che il revisore al momento della modifica della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente comunicare  il cambio di residenza. Infatti, l’articolo 7 del regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali, di cui al DM n.23 del 2012 , stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, si specifica che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Di talché, risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una regione piuttosto che ad un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio. In altri termini, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella regione; di conseguenza non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION