Sottoscritta l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR al 31 dicembre 2025

L’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con l’Ipotesi di CCNQ sottoscritto oggi il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

Il nuovo numero del “Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti” fornisce, a conclusione della stagione contrattuale 2016-2018, la sintesi sulla tempistica dei rinnovi con la specifica delle singole fasi e tappe procedurali (sia per le aree dirigenziali che per il personale dei comparti). Con la firma del contratto dell’Area dirigenziale delle Funzioni locali, avvenuta nel mese di dicembre del 2020, si è infatti sostanzialmente completato il percorso dei rinnovi 2016-2018, avviato nel luglio del 2017.
Sulla base dei dati di Contabilità Nazionale Istat, il Rapporto prosegue mostrando gli effetti di tali rinnovi contrattuali sulle retribuzioni di fatto, sia in una prospettiva temporale che di confronto con i settori privati. I dati evidenziano un tasso medio di crescita nel periodo 2015-2019 dell’1,5% a fronte dello 0,9% del settore privato. Nel quinquennio precedente, 2015-2010, le retribuzioni nel pubblico hanno avuto un arretramento dello 0,5%, a causa del blocco dei contratti, contro una crescita dell’1,4% nel privato. Guardando invece al ventennio 2000-2019, la crescita media nella PA è stata del 2% che si confronta con un 2,1% per il privato.
Spostando l’attenzione sui futuri rinnovi del periodo 2019-2021, viene inoltre aggiornato il quadro delle risorse finanziarie stanziate nelle ultime tre leggi di bilancio. Con la legge di bilancio del 2021, lo stanziamento complessivo a regime su tutta la PA ha raggiunto la cifra complessiva di 6,8 miliardi di Euro (nel precedente triennio 2016-2018 le risorse complessive per tutta la PA sono state pari a circa 5,4 miliardi di Euro), corrispondente a incrementi del 4,07% e ad incrementi complessivi medi mensili a regime di 107 euro per le amministrazioni statali.
Il Rapporto analizza anche il percorso seguito per quantificare le risorse destinate ai contratti collettivi. Come più volte sottolineato, il sistema attualmente non possiede una cornice di assetti contrattuali attorno alla quale predefinire un equilibrio negoziale. Sempre più si va affermando un modello nel quale Autorità di governo e OO.SS. negoziano direttamente un valore di incremento retributivo a regime, svincolato da riferimenti espliciti a grandezze macroeconomiche.
Un altro tema affrontato nel Rapporto è quello delle differenze di dinamica retributiva all’interno della PA, effetto soprattutto degli appostamenti finanziari specifici dedicati a singoli settori o comparti. Guardando alle ultime due leggi di bilancio, viene fornito un quadro sintetico di tali stanziamenti settoriali (che si aggiungono allo stanziamento generale dedicato ai rinnovi contrattuali), quantificandone l’importo complessivo in circa 1,3 miliardi di Euro.
L’ultima sezione, come di consueto, è dedicata ai dati, aggiornati a settembre 2020, sulle retribuzioni contrattuali mensili (cioè le componenti fisse della retribuzione, la cui dinamica risente in modo diretto degli incrementi definiti a livello di contratto nazionale). I valori registrati nella pubblica amministrazione desunti dai dati ISTAT dei primi nove mesi del 2020 sono confrontati con quelli del settore privato. Anche in questi dati, seppur con riferimento alle sole componenti fisse, si vede l’effetto dei rinnovi contrattuali del periodo 2016-2018 e, in particolare, di quelli che hanno interessato, a fine 2019 e nel corso del 2020, rispettivamente l’Area dirigenziale della Sanità e quella delle Funzioni centrali (Fonte ARAN).

Emanato il decreto di proroga del termine di approvazione del bilancio 2021-2023

Con comunicato del 14 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno informa che è stato emanato, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, il decreto con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.
Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga dello stato di emergenza e misure di contenimento del contagio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre, è stato approvato, nella medesima seduta, un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
  • le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria;
  • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

Agevolazioni prima casa in costruzione, termine di conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 39 del 12 gennaio 2021 chiarisce che, con riferimento agli immobili in costruzione, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione “prima casa” non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di aver ricevuto in donazione un immobile in corso di costruzione, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’ e che entro tre anni dalla data di registrazione avrebbe dovuto dichiarare l’avvenuta conclusione dei lavori. Al riguardo, l’interpellante osserva che, in seguito alla chiusura totale dei cantieri a causa dell’emergenza ‘Covid 19’, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il termine previsto, avendo dovuto interrompere i lavori di ultimazione dell’abitazione per oltre tre mesi.
L’Agenzia ricorda che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E). Per gli immobili in costruzione, con circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato chiarito, altresì, che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. In base alla succitata circolare (par. 5.1) è stato evidenziato che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. In ultimo, l’Agenzia ricorda che il termine di tre anni per la conclusione dei lavori per usufruire delle agevolazioni prima casa non sia riconducibile tra i termini oggetto di sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 23/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Province, l’assunzione di personale mediante mobilità non ha valenza neutrale

Con la deliberazione n. 169/2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti ad un Ente Provincia in merito alla possibilità di fronteggiare delle carenze organiche acquisendo del personale in mobilità dei Comuni. L’Ente istante chiede di sapere se l’assunzione vada considerata o meno neutrale ai fini della finanza pubblica o vada ad erodere le proprie facoltà assunzionali, anche in presenza di altre mobilità in uscita (2 dirigenti, una Posizione organizzativa ed un Istruttore amministrativo trasferiti a seguito di mobilità in Regione).
La Sezione ricorda che con l’abrogazione del comma 420 dell’art. 1 della legge 190/2015 (ad opera dell’art. 1, comma 846, della l. 27 dicembre 2017, n. 205) – che prescriveva limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato – sia consentito all’ente effettuare assunzioni di personale anche attraverso l’istituto della mobilità. L’istituto della mobilità è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico in materia di pubblico impiego), che all’art. 30 dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
I giudici evidenziano, inoltre, come nell’attuale contesto normativo, non più basato sulla logica del turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può più considerarsi neutra, non ricorrendo quelle ragioni e quegli elementi su cui si fondava la sua stessa neutralità. Nel precedente regime giuridico in materia di assunzione di personale, fino all’entrata in vigore dell’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni, la ragione della neutralità dell’acquisizione del personale mediante mobilità andava ricercata nel fatto che lo scopo ultimo da perseguire era quello di evitare aumenti della spesa del personale incontrollati non solo con riguardo al singolo ente, bensì dell’intero comparto pubblico. In questo senso la mobilità era considerata un istituto attraverso cui realizzare una più razionale distribuzione dei dipendenti già in servizio presso le diverse amministrazioni, che consentiva di conseguire un soddisfacimento del fabbisogno del personale senza dover assumere nuovo personale con consequenziale incremento della spesa della pubblica amministrazione intesa nel suo complesso. Il nuovo regime introdotto dall’art. 33 richiede, invece, il rispetto di determinate soglie di spesa relativa a tutto il personale di un singolo ente, calcolate in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Si tratta, quindi, della necessità che la spesa del personale non superi determinate soglie e, evidentemente, tali soglie fanno riferimento al singolo ente e non di quella dell’intero comparto pubblica amministrazione. Tali considerazioni valgono anche per l’attuale situazione in cui versano le province rispetto alle quali non è stato adottato il relativo decreto ministeriale attuativo. Invero, a parte l’attuale rilievo della spesa complessiva di personale del singolo ente, nel rapporto tra i due enti viene a mancare quel necessario elemento che si sostanziava nel fatto che entrambi gli enti fossero soggetti a limitazioni assunzionali. E nel caso di assunzioni eseguite dalle province – per le quali non è stato ancora adottato il decreto attuativo – mediante mobilità da comuni – in cui è stato adottato il decreto attuativo – per uno dei due enti (il comune) non sono più operativi limiti assunzionali ma solo criteri di sostenibilità finanziaria. Ne deriva che l’Ente, non potendo considerare neutra la mobilità in entrata, dovrà procedere ad una generale valutazione delle proprie facoltà assunzionali in cui includere anche la valutazione delle mobilità in uscita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo straordinario per genitori con figli in DAD nelle “zone rosse” o con disabilità grave

Con Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 e relativi Allegati, l’INPS fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, come previsto dall’art. 22 bis, commi 1 e 3, del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Nel dettaglio, il provvedimento regola due differenti situazioni:

1 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di figli nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 22 bis, comma 1.
Con riguardo alla platea dei destinatari del congedo previsto dal comma 1 dell’art. 22 bis, l’Istituto chiarisce che possono beneficiarne solo i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari. Inoltre, tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque nei soli casi in cui non possano svolgere la prestazione di lavoro in smartworking.
Per accedere al beneficio, il genitore lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile;
– il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure previste per le c.d. zone rosse di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19 bis del Decreto Ristori.
Si precisa, inoltre, che ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.
Quanto alla durata, il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure per le c.d. zone rosse.
Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sono coperti da contribuzione figurativa.

2 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di cui all’art. 22 bis, comma 3.
Questo congedo potrà essere fruito soltanto da genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati da figli con disabilità in situazione di gravità.
Si tratta di una misura a valenza nazionale e, pertanto, fruibile indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Ai fini del riconoscimento, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) ed è, altresì, necessario che il figlio:
– sia riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992;
– sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Anche con riferimento a questa tipologia di congedo non è necessaria la convivenza con il figlio.
In relazione alla durata, il congedo in parola può essere richiesto per tutto o parte del periodo da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Parimenti al congedo di cui all’art. 22 bis, comma 1, per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità.
Da ultimo, l’Istituto chiarisce che la domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa purché relativa a periodi non antecedenti al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020, c.d. Decreto Ristori bis) e – per il congedo di cui al comma 1 – purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.