Proroga del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021

La Conferenza Stato-città nella seduta odierna ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021, attualmente fissato al 31 gennaio  2021. Nella medesima seduta è stato sancito l’accordo sul riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021 e reso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il trattamento economico durante l´aspettativa per dottorato di ricerca

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica – in risposta ad un quesito in merito alle voci del trattamento economico spettante al titolare di posizione organizzativa in aspettativa per dottorato di ricerca, senza borsa di studio, che debbano essere considerate ai fini dell’applicazione della previsione di salvaguardia contenuta nell’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 –  ha precisato che l’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successivamente dall’articolo 19, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che il pubblico dipendente che richiede di fruire del regime di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. La norma di salvaguardia è richiamata in ambito contrattuale dall’articolo 40, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 – Comparto funzioni locali -, secondo cui “I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni”.  Ciò posto, al dipendente titolare  di posizione organizzativa, beneficiario dell’aspettativa in questione, occorre garantire, oltre allo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, per il solo fatto del conferimento della titolarità dell’incarico di posizione organizzativa. In merito alla retribuzione di risultato, il parere precisa che il regime di aspettativa del dipendente non consente l’effettivo svolgimento della prestazione e, quindi, il conseguimento degli obiettivi connessi al risultato. Ne deriva che l’emolumento in questione non possa concorrere per sua natura al trattamento economico in godimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spetta al Consiglio la nomina del Presidente del Collegio dei revisori

L’articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, attribuisce la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. È quanto precisato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – in risposta ad una richiesta di parere in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell’incarico medesimo. Nel caso specifico, il presidente in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente del collegio.
Nel merito, il Ministero rammenta che sulla materia è intervenuta la normativa di cui dalla lettera b) dell’articolo 57 ter, del D.L. n. 124/2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, (in vigore dal 25 dicembre 2019), che ha modificato la previgente disposizione normativa dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma prevede che, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta del componente con funzioni di presidente spetti al consiglio dell’ente. La facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. Pertanto, è necessario che il consiglio dell’ente locale deliberi formalmente, manifestando la volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato che, dovrà essere iscritto all’elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 2012. In conclusione, risulta imprescindibile il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare come presidente del collegio, dei requisiti summenzionati, prima della deliberazione di scelta del nuovo presidente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ai lavoratori autonomi in quiescenza solo incarichi gratuiti

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere circa la compatibilità – nell’ipotesi del conferimento dell’incarico di Presidente della costituenda Autorità (omissis) ad un libero professionista in quiescenza presso l’ente previdenziale Inarcassa – con quanto previsto dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha ribadito che le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 si debbano applicare anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Pertanto, non si ravvisano elementi ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.
L’articolo 5, comma 91, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi
di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e
dirigenziali, con il limite annuale. In merito, la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori”  contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l’uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di PPP

Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2020, l’ANAC ha avviato la verifica di impatto della regolazione delle Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, basata sulla somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato di stazioni appaltanti e una Consultazione pubblica aperta a tutti i soggetti interessati. L’Autorità intende acquisire dal mercato elementi di conoscenza relativi all’attuazione delle indicazioni fornite con le Linee guida n. 9, mediante l’avvio di una verifica di impatto della regolazione (VIR) basata sulla  somministrazione di un apposito questionario ad un campione stratificato, suddiviso per tipologia di procedura e importo, di 269 stazioni appaltanti, scelte con riferimento ad altrettante procedure di gara, che dovrebbero aver seguito le indicazioni di cui alle medesime Linee guida aventi carattere vincolante. Il questionario è volto ad accertare se e in che modo le stazioni appaltanti abbiano dato attuazione
alle indicazioni di cui alle Linee guida, con particolare riferimento all’allocazione dei rischi, alla revisione del piano economico finanziario e al flusso informativo per il monitoraggio dei rischi, nonché le difficoltà che sono state incontrate nell’attuazione medesima. Il questionario sarà somministrato nel mese di gennaio 2021 mediante l’utilizzo di un apposito applicativo al soggetto che, in virtù dei dati contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, risulta ricoprire il ruolo di responsabile unico del procedimento nella singola procedura selezionata. Inoltre, nell’ottica di acquisire elementi utili in relazione alle difficoltà e agli elementi ostativi che limitano il ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato e non consentono di sfruttare appieno le potenzialità dello stesso, nonché alle esperienze maturate nell’ambito di operazioni di partenariato dagli operatori del settore, sia pubblici che privati, gli ulteriori soggetti interessati sono invitati a partecipare alla verifica di impatto della regolazione, compilando un apposito modulo

Niente imposta di bollo su istanze per l’ottenimento di contributi Covid a fondo perduto

Non è soggetta ad imposta di bollo l’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto destinato a soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 37 dell’11 gennaio 2021.
Nel caso di specie, l’istante fa presente che la Regione Toscana ha approvato apposito atto deliberativo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo. Con successivo decreto dirigenziale la Regione Toscana ha approvato il bando. L’istante evidenzia che il fine dell’intervento è “la concessione di un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo”. Poiché la domanda di aiuto, in base alla delibera, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, l’istante chiede di chiarire se possa applicarsi l’esenzione in virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’allegato B del d.P.R. 642 del 972, che prevede un’esenzione per le «Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti».
L’Agenzia osserva che l’imposta di bollo, da corrispondere per la presentazione dell’istanza, è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. Nell’Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo, mentre nell’Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni. L’articolo 8, comma 3, della Tabella stabilisce l’esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere «sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza». Il termine “sussidio” – secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato – per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.
L’analisi dei provvedimenti adottati dalla Regioni evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. Ne deriva, quindi, che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B – al d..P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le “domande per il conseguimento di sussidi” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali è escluso l’assoggettamento ad imposta di bollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società partecipate, avviata la consultazione pubblica

Il Dipartimento del Tesoro informa che è stata avviata la consultazione pubblica sulle indicazioni della Struttura di monitoraggio  sull’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) in merito ai principali contenuti del “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”, da adottare ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUSP. Eventuali commenti o osservazioni potranno pervenire entro il 9 febbraio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it.
La predisposizione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale rappresenta un adempimento temporalmente antecedente rispetto alle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza – Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che, in conseguenza della proroga prevista nell’articolo 5 del D.L. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  ntrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2021. Nel merito, l’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 (di seguito “TUSP”) fa obbligo alle società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l’Assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario, la quale viene predisposta annualmente dall’organo amministrativo della società, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata nel registro delle imprese contestualmente al bilancio di esercizio. Tale disciplina è funzionale a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del TUSP, il quale dispone che, laddove “emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6 comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico debba adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.
Il documento illustra, in via esemplificativa, i principali contenuti di un Programma-tipo di valutazione del rischio di crisi aziendale e fornisce indicazioni sulle modalità di monitoraggio delle aree di rischio individuate. Esso intende valorizzare la finalità informativa di detto Programma, il quale se ben redatto consente: i) ai soci pubblici di analizzare e valutare lo stato di salute delle società partecipate e, quindi, tra l’altro, la convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili; ii) all’organo amministrativo di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.
Il rispetto dell’obbligo di predisposizione del Programma ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUSP, è oggetto di interesse da parte della Corte dei conti nelle Linee guida annuali sul funzionamento integrato dei controlli interni di enti locali, Regioni e Province
autonome. In tale ambito, l’indagine della magistratura contabile attiene all’attività di verifica dell’ente pubblico socio sulle società partecipate, in relazione ad una puntuale valutazione di eventuali riflessi sulla propria situazione economica e finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION