Fondo Innovazione, entro il 15 gennaio 2021 la presentazione delle domande

Si ricorda che PagoPA Spa, in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno promosso un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani, risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio. Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a espletare le attività necessarie per:
• rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
• portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
• rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.
Possono partecipare e richiedere il contributo (Allegato 2) tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. I contributi sono subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi e calcolati in base all’assegnazione del Comune ad una fascia demografica. Il Comune ammesso all’Avviso, potrà avvalersi del supporto di Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti (Allegato 1).
Il contributo potrà essere richiesto in due fasi distinte, in base all’obiettivo di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti raggiunto:
– entro il 31 marzo 2021 per l’erogazione del 20% del contributo per le attività concluse entro il 28 Febbraio 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1° febbraio 2021;
– entro il 31 gennaio 2022 per l’erogazione dell’80% del contributo per le attività concluse entro il 31 dicembre 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 30 luglio 2021.
Alle richieste di erogazione del contributo seguirà una fase istruttoria (Allegato 3) che consisterà nella verifica del completamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ITACA, Linee di indirizzo sul D.L. Semplificazioni

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», così come convertito con legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. In tale contesto, ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di indirizzi operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione di tali norme. In quest’ottica è stato realizzato, nell’ambito del Gruppo di lavoro contratti pubblici presso ITACA, il documento recante “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Linee indirizzo ITACA Semplificazione 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio bilancio di previsione 2021/2023 e FSC all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città

È stata anticipata al 12 gennaio 2021, già convocata per il 14 gennaio, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020.

2. Fondo di solidarietà comunale 2021. (ECONOMIA E FINANZE E INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021 degli Enti locali. (richiesta ANCI e UPI).
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare

L’adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7 del 5 gennaio 2021. L’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. L’articolo 2, comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
Con riferimento all’indagine di mercato, il documento denominato manifestazione di interesse (finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per l’ente, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo.
Per quanto concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, l’Agenzia rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta di bollo sui capitolati che disciplinano particolari aspetti del contratto, questi sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PCC, indicatori e stock del debito al 31 dicembre 2020

L’IFEL informa che a breve il Sistema PCC pubblicherà la funzione per la comunicazione dello stock del debito al 31 dicembre 2020.
In particolare gli enti, tramite la voce di menu “Ricognizione debiti > Comunicazione debiti L. 145/2018” oltre a visualizzare e aggiornare le informazioni dello stock dei debiti commerciali residui, scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, potranno:

  • visualizzare i dati rilevati dalla piattaforma relativi allo stock al 31/12/2020;
  • comunicare l’ammontare complessivo dello stock al 31/12/2020;
  • visualizzare i tempi di pagamento e ritardo per le fatture ricevute e scadute nel 2020;
  • scaricare le risultanze di dettaglio del debito e dei tempi.

Per contro, non sarà più possibile visualizzare i dati della rilevazione 2018. Salvo avere verificato la coincidenza del valore dello stock 2020 in PCC con l’importo risultante dalle contabilità locali, i Comuni sono invitati sin da ora a trasmettere l’informazione dell’ammontare del debito al 31/12/2020 con l’effetto di migliorare l’attività di monitoraggio della PCC.
Si ricorda che detti indicatori saranno utilizzati per valutare la sussistenza dell’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali – FGDC (articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018).