Unioni di comuni legittimate a ricorrere all’attività consultiva della Corte dei conti

L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della Corte, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 01/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, concernente la legittimazione delle Unioni di comuni a richiedere pareri alla Corte in relazione a funzioni attribuite alle Unioni stesse.
In breve, la Sezione ha rilevato che i comuni, secondo la normativa vigente, possano e, in alcuni casi, siano obbligati ad esercitare le proprie funzioni mediante l’Unione di comuni, ente locale autonomo espressione degli stessi comuni, al tempo stesso strumento di razionalizzazione di risorse pubbliche e soggetto destinatario diretto di norme di coordinamento della finanza pubblica. La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli Comuni e per conseguire condivisibili obiettivi di razionalizzazione della spesa e di una maggiore efficienza dei servizi (in tal senso, deliberazione n. 15/2020/SEZAUT). Occorre considerare che le funzioni di cui si tratta sono funzioni proprie dell’ente “comune” che devono necessariamente essere svolte o dall’ente uti singulus o, in virtù del patto associativo (normativamente imposto o liberamente contratto), dall’Unione di cui fa parte. In questa prospettiva, le Unioni di comuni sono quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento di tali enti. In questi termini, la Sezione, nell’alveo della tassatività dell’elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri ex art. 7, comma 8, della legge 131/2007, estende solo alle Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esente da bollo e registro la Convenzione tra Comune ed Ente religioso

La registrazione della convenzione sottoscritta dal Comune con l’Ente religioso (registrato in Agenzia delle entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’albo associazioni di volontariato) per la destinazione dei contributi derivanti dalla destinazione dell’otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è esente dall’imposto di bollo e di registro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2020. L’Agenzia ritiene che tale convenzione possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore. Con la predetta risoluzione è stato, altresì, chiarito che per le ONLUS, per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) di alcune disposizioni, espressamente previste dall’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Tra le disposizioni che si applicano ai suddetti enti è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del Codice concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali. L’articolo 82 dispone, fra l’altro:
• al comma 3, così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, 105 che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”;
• al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1”;
• al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Permuta immobiliare, il ricorso alla trattativa privata ha carattere eccezionale e residuale

È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ha proceduto, mediante trattativa privata, alla permuta di un proprio bene, previa sdemanializzazione dello stesso, con altro di proprietà del controinteressato e contestualmente previsto la costituzione di una servitù ad uso pubblico su un pezzo di terreno di proprietà del ricorrente. È quanto stabilito dal TAR Veneto, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2021, n. 13.
I giudici rilevano che l’alienazione di beni pubblici debba essere, di norma, preceduta dall’instaurazione di procedure competitive tra più aspiranti all’acquisizione del medesimo bene; il ricorso alla trattativa privata ha, invece, carattere eccezionale e residuale (la regola è, dunque, la gara, mentre la trattativa privata è l’eccezione). Al riguardo, l’art. 192 D.lgs. 267/2000 prescrive che la determina a contrarre debba essere preceduta dall’indicazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base. Inoltre, l’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997 dispone che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e sempre che siano assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato. Ai sensi dell’art. 41 del RD 827/1924 la trattativa privata costituisce modalità di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato (difetto di motivazione) in ordine alle ragioni per le quali ha deciso di procedere alla stipula di un contratto di alienazione (permuta) di un terreno comunale mediante trattativa privata; e ciò benché alla stessa amministrazione comunale fossero pervenute relativamente al terreno di cui trattasi altre manifestazioni d’interesse.
Tale modus operandi, caratterizzato dalla mancata esternazione delle eccezionali ragioni che giustificano il ricorso alla trattativa privata e dall’assenza di ogni forma di pubblicità della decisione di cedere a terzi l’immobile, rende illegittimo l’atto impugnato, che deve essere pertanto annullato, tenuto, altresì, conto che con esso l’Amministrazione ha previsto la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del ricorrente senza notiziarlo, in alcun modo, dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Aran: Rinvio rilevazione deleghe per le ritenute del contributo sindacale

L’ARAN comunica che, ai sensi dell’art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per come convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale – che avrebbe dovuto operarsi con riferimento alla data del 31 dicembre ultimo scorso – sarà effettuata alla data del 31 dicembre 2021.
Lo stesso articolo – che riproduce l’originaria formulazione dell’art. 15 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 – proroga il mandato delle RSU in scadenza nella prossima primavera, in attesa che si registrino le condizioni per la tenuta delle elezioni per il loro rinnovo, che dovrà avvenire entro il termine stabilito del 15 aprile 2022.
Sono dunque sospesi, allo stato, le attività e gli adempimenti legati alla rilevazione delle deleghe e alle procedure elettorali RSU nonché i relativi censimenti dei dati, operati a regime da A.Ra.N. attraverso la propria piattaforma dedicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION