Contabilità economico-patrimoniale, le modifiche al patrimonio netto e contabilizzazione dei debiti finanziari

Nella seduta del 16 dicembre scorso, la Commissione Arconet ha dato il via libera alle modifiche da apportare alla contabilità economico-patrimoniale (principi contabili, schemi di bilancio, piano dei conti e matrice di transizione). In particolare, al fine di consentire un’analisi corretta degli stati patrimoniali degli enti territoriali, nei quali è stata riscontrata la presenza di voci negative del patrimonio netto, è istituita la voce “Riserve negative per beni indisponibili”, che può avere solo valore negativo, da utilizzare quando le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione delle riserve indisponibili a seguito dell’incremento dei beni indisponibili non derivante da trasferimenti e donazioni. Tali riserve non possono presentare un importo superiore, in valore assoluto, a quello dei beni indisponibili iscritti nell’attivo e sono ridotte sia con i risultati degli esercizi futuri, sia con il ridursi del valore dei beni indisponibili iscritti nell’attivo (ad esempio, a seguito dell’ammortamento). Viene prevista la voce “Risultato economico di esercizi precedenti”, con contestuale eliminazione della voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” (che di fatto viene spostata), che può assumere sia valore positivo che negativo, nella quale si iscrivono i risultati economici degli esercizi precedenti che non siano stati accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate.
In occasione della prima applicazione dell’aggiornamento del principio, la voce accoglie gli importi negativi delle voci del patrimonio netto che dovranno essere portate a “0” e non possono confluire tra le Riserve negative per beni indisponibili. Con riferimento a tali riserve negative è possibile elencare nella Relazione sulla gestione gli investimenti realizzati con i contributi agli investimenti, finanziati da debito, erogati dall’ente che hanno reso negativo il patrimonio netto favorendo la realizzazione di infrastrutture nel territorio. E ancora, fra le riserve viene istituita la voce ““Altre riserve disponibili”, che dovrà avere sempre valore pari a 0 o positivo. Se positiva, la “Riserva da risultati economici precedente potrà confluire nella voce “Risultato economico di esercizi precedenti” o nella voce “Altre riserve disponibili”.
Le integrazioni al principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, paragrafo 6.3, saranno necessarie per disciplinare:
• il fondo di dotazione, che potrà avere importo positivo o pari a 0 e le modalità di variazione del fondo, che devono essere approvate dal Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto;
• le riserve da permessi di costruire, che non riguarderanno le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”;
• le riserve di capitale, costituite a seguito di rivalutazioni di beni effettuate in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale “armonizzato” e nei casi previsti dalla legge. Il principio applicato deve indicare le scritture contabili da effettuare nei casi di svalutazione dei beni.
Altro elemento di novità riguarda la contabilizzazione dei debiti finanziari, al fine di evitare che la contabilità economico patrimoniale registri i crediti derivanti dalla contrazione di finanziamenti, con conseguente esclusione di qualsiasi relazione contabile tra le scritture della contabilità finanziaria riguardanti l’accertamento da accensione prestiti e le scritture economico- patrimoniali riguardanti la registrazione del debito finanziario, da rilevare solo a seguito dell’effettivo incasso del finanziamento. A tal fine, gli accertamenti riguardanti il titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti” non determinano la formazione di crediti; gli impegni riguardanti il titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” concernenti la concessione dei crediti non determinano la formazione di debiti; E’ invece confermato che gli impegni per rimborso prestiti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione del debito finanziario e che gli accertamenti per riscossione di crediti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione di crediti finanziari.
Viene eliminata dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale la voce “b2) Crediti da finanziamenti contratti dall’ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti” che già a legislazione vigente non corrisponde a nessuna voce del piano dei conti integrato e dello Stato patrimoniale. Inoltre, viene aggiornata la voce “c1) Debiti da finanziamento” e modificata la matrice di transizione, eliminando la registrazione dei crediti da istituti finanziari e dei debiti per la concessione dei debiti. Le registrazioni devono essere effettuate a seguito dell’effettivo incasso o dell’effettivo pagamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando “Fermenti in Comune”, prorogato al 29 gennaio l’invio delle proposte progettuali

L’Anci informa che è stato prorogato al 29 gennaio 2021 l’invio delle proposte progettuali del bando “Fermenti in Comune”.
Il bando è l’attuazione dell’accordo stipulato il 20 dicembre 2019 fra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri e l’Anci, per l’utilizzo della quota del fondo per le Politiche Giovanili, parte “Fermenti in Comune”.
Con le risorse del fondo per le Politiche Giovanili, l’Anci destina 4 milioni e 960 mila euro per supportare l’avvio – o il rafforzamento – di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità: la progettualità giovanile è un fattore determinante per contribuire all’innovazione e allo sviluppo locale.
L’Avviso è rivolto a tutti i Comuni italiani, suddivisi in 3 fasce dimensionali, come di seguito descritto:

  • Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 60.000 euro;
  • Comuni con popolazione da 15.001 a 100.000 abitanti: finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 120.000 euro.
  • Comuni con popolazione superiore ai 100.001 abitanti: finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 200.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Copertura spese per demolizioni giudiziali e amministrative attraverso il ricorso al fondo rotativo

Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QMIG, su una questione di massima sottoposta dalla Corte dei conti, Sez. Campania, in merito alla natura giuridica del “fondo per le demolizioni delle opere abusive” – costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del DL n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 – ovvero se l’utilizzo del fondo possa configurarsi quale indebitamento, con conseguente applicazione di tutti i vincoli ed i limiti che ne disciplinano l’accesso da parte dell’ente.
Il fondo per la demolizione delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, è previsto e disciplinato, come noto, dall’art. 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, a norma del quale i comuni possono ottenere anticipazioni, senza interessi, per i costi relativi agli interventi di demolizione e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni vanno restituite al fondo entro cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli autori degli abusi (a tal fine l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) ed, in caso di mancato rimborso da parte del comune delle somme anticipate, il Ministro dell’interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comune interessato.
La Sezione ha evidenziato come la fattispecie in esame non può costituire indebitamento, in quanto il fondo si limita a fornire al comune risorse per anticipare la realizzazione di un intervento demolitorio autonomamente finanziato dalle entrate che il comune accerta nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio. Le demolizioni riconducibili all’attività di ripristino della legalità urbanistica non possono farsi rientrare nella nozione di investimento, in quanto attività necessitate rientranti fra i compiti di polizia e vigilanza del comune, molto differenti dalle demolizioni che, inquadrandosi nell’ambito di attività lecite intestate all’ente, ricadrebbero nella nozione di investimento.
Pertanto, la ratio della disciplina esaminata è quella di consentire al comune, in considerazione delle funzioni attribuitegli dalla legge in tema di pianificazione e controllo del territorio, di realizzare tempestivamente l’intervento ripristinatorio in danno del responsabile, anticipando le risorse economiche necessarie ed, eventualmente, accedendo al fondo a tal fine istituito. Il legislatore, imponendo al comune la realizzazione dell’intervento demolitorio, attribuisce rilievo preminente all’esigenza di tutelare il territorio, ripristinando la legalità violata, nonostante il potenziale rischio che il comune non riesca a riscuotere, in tutto od in parte, l’entrata che ne costituisce copertura. La fattispecie è riconducibile, quindi, ad una anticipazione di liquidità finalizzata alla realizzazione immediata di un intervento urgente a carattere ripristinatorio. Anche la disciplina specifica delle modalità di contabilizzazione introdotta dal D.M. 1 agosto 2019 risulta, pertanto, coerente con tale ricostruzione. Secondo quanto previsto dal punto 3.20 ter, del principio contabile della contabilità finanziaria, il comune, ricorrendo all’anticipazione di liquidità in esame, deve procedere a contabilizzare due flussi contabili:
– il finanziamento da parte del fondo, composto dall’entrata derivante dall’anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, accertata nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”, e dalla spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento;
– la realizzazione delle opere demolitorie, fondata sul presupposto che sia “già accertata l’entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l’effettiva demolizione dell’opera abusiva”.
Tale disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica dell’operazione delineata, pone a copertura dell’impegno di spesa per la demolizione dell’opera abusiva l’accertamento dell’entrata a carico degli autori dell’abuso, colloca su un piano separato i rapporti fra ente e Cassa depositi e prestiti e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle somme accertate a carico dell’autore dell’abuso mediante la previsione di un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Competenze dell’organo straordinario di liquidazione ai fini della determinazione della massa passiva

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, si è pronunciata su una questione di massima, posta dalla Sezione regionale di controllo per il Molise con la Deliberazione n. 53/2020/QMIG, in merito alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con particolare riferimento ai debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili in conseguenza di prestazioni eseguite successivamente alla predetta data. Il quesito posto dalla Sez. Molise riguarda «se una obbligazione di pagamento per prestazione professionale sorta nell’esercizio antecedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato con atto di impegno e quindi attinente a fatti ed atti di gestione di competenza OSL, ma che trova espletamento negli anni successivi all’ipotesi di bilancio riequilibrato debba rientrare, o meno, nella competenza OSL». Trattasi di prestazione che è stata chiesta e contrattualizzata ante dissesto, ma che, evidentemente, non è stata resa tempestivamente (ancorché la spesa sia stata mantenuta a residuo). Nel merito, la Sezione ha enunciato il principio di diritto secondo cui rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.”
Lo spartiacque temporale tra la competenza dell’OSL e quella dell’amministrazione ordinaria è sempre da individuarsi nella data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il primo bilancio stabilmente riequilibrato rifletterà, quindi, il bilancio non approvato prima della dichiarazione di dissesto. Infatti, a mente dell’articolo 246, comma 4, del Tuel, il dissesto decorre dal 31 dicembre dell’anno precedente qualora il bilancio di previsione non sia stato validamente approvato nell’esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto. Viceversa, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo qualora il bilancio di previsione sia stato validamente deliberato nell’esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto e, quindi, continuerà ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario. L’intervento normativo, ad opera dell’art. 5, comma 2 del DL n. 80/2004, dilata i termini previsti dall’art. 254 del Tuel con l’inclusione nella massa passiva (anche) di tutti quei debiti di bilancio e fuori bilancio correlati a fatti ed atti di gestione verificatisi prima della decorrenza della dichiarazione di dissesto, pur se accertati successivamente a tale data, ma non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione. Il criterio discretivo che richiede la norma risiede non già nella metodologia contabile applicata nel tempo, bensì nel fatto gestionale che ha determinato, in concreto, un arricchimento patrimoniale all’ente, ovvero un suo impoverimento (nel caso delle sopravvenienze passive).
Qualora l’arricchimento o il depauperamento patrimoniale sia già avvenuto prima dell’esercizio nel quale assume validità la dichiarazione di dissesto, il debito è indubbiamente correlato ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Viceversa, nel caso in cui, pur in presenza di un contratto antecedente alla dichiarazione di dissesto, l’arricchimento (o il detrimento) patrimoniale non fosse ancora avvenuto, la norma additiva non potrebbe attrarre alla gestione liquidatoria alcunché; e l’obbligazione pecuniaria, una volta scaduta, andrebbe necessariamente imputata alla gestione ordinaria. Ciò che determina l’attrazione nella massa passiva è il fatto di gestione che abbia, in concreto, determinato una manifestazione economica (costo), con conseguente arricchimento o depauperamento patrimoniale. Nell’isolare i costi economici della gestione dissestata all’interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell’ente si evita che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi. A corroborare tale orientamento, ad avviso della Sezione, soccorre la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione continuata o periodica (c.d. contratti di durata). In questi ultimi sono da ricondurre anche i contratti la cui esecuzione è rinviata ad un momento successivo al perfezionamento del negozio. Nei contratti ad esecuzione istantanea la prestazione consiste in un’unica azione (es.: consegna di un bene) e gli effetti del negozio si esauriscono in un quel preciso momento; nei contratti di durata, invece, gli effetti si protraggono nel tempo, dovendo le parti rinnovare la prestazione ininterrottamente o periodicamente. L’obbligazione è definita ad esecuzione continuativa quando la prestazione consiste in un comportamento che si protrae nel tempo (es.: la fornitura di energia elettrica) mentre è detta ad esecuzione periodica quando la prestazione deve essere ripetuta a scadenze determinate (es.: l’abbonamento a un quotidiano). La durata del rapporto, infatti, dipende dalla natura delle prestazioni previste, cosicché, a seconda delle situazioni, un medesimo modello contrattuale può comportare una esecuzione istantanea ovvero un’esecuzione continuata o periodica. L’effetto dell’art. 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 80 è quello di attrarre nel dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente a tale data. Tale conseguenza potrebbe non verificarsi in modo conforme per i contratti ad esecuzione istantanea o differita che si esauriscono in un’unica prestazione, rispetto a quelli i cui effetti sono
diluiti nel tempo, infatti possono ritenersi comprese nella competenza OSL tutte le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione per le quali non è esercitabile il diritto di recesso. In una lettura della norma costituzionalmente orientata che tenga conto della compressione
temporanea dei diritti dei creditori voluta dalla legislazione speciale sul dissesto – e, nel contempo, però, garantisca la par condicio creditorum e la regolare prosecuzione delle attività di competenza dell’amministrazione ordinaria – è da ritenere che nei contratti di durata le prestazioni che si verificano dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato siano da imputarsi sul bilancio della gestione ordinaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION