E’ stato pubblicato il decreto Mit 4 dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2021), di concerto con il Ministero Istruzione relativo al riparto del contributo pari a 20 milioni (art, 229 c. 2 bis Dl Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’as 2019/2020.
I Comuni interessati al contributo devono raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare, entro il 3 febbraio 2021 all’indirizzo dg.ts@pec.mit.gov.it , la tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento, compilando il modulo con firma digitale del legale rappresentante dell’ente o di un suo delegato posta in calce al decreto.
Entro i successivi 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l’Anci, saranno individuati con decreto direttoriale Mit i Comuni beneficiari e gli importi spettanti.
Incentivi per funzioni tecniche in caso di adesione a convenzione quadro stipulata da soggetto aggregatore
Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l’attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall’Amministrazione. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 120/2020. La Sezione ricorda preliminarmente che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza. L’elencazione delle funzioni incentivabili (di cui al secondo comma dell’art. 113 del Codice) è riferita a particolari attività il cui espletamento è richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono. Una volta ammesso il ricorso a tali forme d’incentivazione a tutte le tipologie di appalto, ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l’utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivabili. Duplice presupposto per il riconoscimento degli incentivi è rappresentato dal fatto che vi sia a monte una “gara” (poiché in mancanza non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo) e una particolare complessità che in concreto deve caratterizzare attività da incentivare. Nel merito, spetterà all’ente la valutazione dell’occorrenza di attività effettivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta (tale da necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione). Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.
Con la medesima deliberazione la Sezione ha altresì evidenziato che le funzioni tecniche svolte nella fase di esecuzione di un appalto di servizi, concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, non sono incentivabili qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016. Nell’ipotesi di pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 deve pertanto applicarsi, anche per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche, la disciplina previgente, la quale va individuata nel previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In base a tale normativa non erano incentivabili le funzioni relative alla esecuzione degli appalti di servizi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Deficit strutturale: coesistenza tra le procedure di dissesto e predissesto finanziario
Il comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non sia in grado di predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura. Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell’ente locale, è invece possibile attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall’articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 184/2020. La Sezione ritiene che il Comune che abbia deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, possa nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di un secondo dissesto nell’ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Richiamando la nota figura di patologia degli atti processuali elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza processualpenalistica, l’ipotesi di una dichiarazione di “dissesto nel dissesto” potrebbe essere qualificata come abnorme, trattandosi di un atto che «per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale» (ex plurimis, Corte di cassazione, II sezione penale, sentenza 26 febbraio 2020, n. 7582). L’articolo 246, comma 1, secondo periodo, del TUEL, inoltre, prevede espressamente che la deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Pertanto, una seconda dichiarazione di dissesto parrebbe costituire, tra l’altro, un’inammissibile revoca implicita dell’unica deliberazione espressamente qualificata come irrevocabile dalla legge. Nel caso in cui l’ente abbia dichiarato il dissesto e l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento, l’ente, ai sensi del comma 12 dell’art. 256 del TUEL, potrebbe aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’articolo 243-bis del TUEL, all’interno della procedura di dissesto che non sia possibile chiudere altrimenti. Tra le misure straordinarie vi è, altresì, la possibilità che il Ministero dell’Interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, intervenga per il pagamento integrale della massa passiva, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
On line l’Avviso pubblico promosso da ANCI e Sport Salute SpA per il progetto “Sport nei Parchi”
Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un Piano di azione e un Avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto Sport nei parchi.
Il Progetto è rivolto a tutti i Comuni Italiani ed ha l’obiettivo di:
• promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti;
• promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;
• promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.
Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di intervento:
LINEA DI INTERVENTO 1: Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili;
LINEA DI INTERVENTO 2: Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend” . Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
La presentazione delle domande avverrà attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportneiparchi.com a partire dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021.