Bilancio di previsione 2021: ANCI e UPI chiedono lo slittamento al 31 marzo

Pubblichiamo la lettera che ANCI e UPI hanno congiuntamente inviato al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2021-2023. Una richiesta che nasce da svariate esigenze e che non può non essere figlia dei tragici eventi generati dall’emergenza sanitaria da Covid-19. «La recrudescenza dell’emergenza epidemiologica nell’ultimo trimestre del 2020 – si legge – e le numerose scadenze accumulatesi in questo periodo, tra cui l’approvazione del Piano economico-finanziario rifiuti 2020 in base al metodo ARERA per i Comuni che hanno optato per il rinvio a fine anno a norma dell’art. 107, co. 5 del dl n. 18 del 2020 e la regolamentazione necessaria per l’avvio del nuovo “Canone unico” la cui proroga non è stata ritenuta meritevole di considerazione, determinano una situazione di notevole criticità». La scadenza attualmente fissata al 31 gennaio 2021, aggiungono «renderebbe impossibile per molti enti locali pervenire ad una formulazione corretta delle previsioni e degli atti propedeutici concernenti le entrate tributarie e patrimoniali». Per questo motivo, connessa anche a una precaria previsione delle entrate stante il perdurare dell’emergenza pandemica, ANCI e UPI chiedono «una proroga del termine in oggetto al 31 marzo 2021, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 14 gennaio p.v.».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali

Pubblicato in G.U. n. 321 del 29 dicembre 2020 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Modifica del decreto 13 luglio 2020, in materia di determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali”.

Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso fisso è così determinato:
a) fino a dieci anni Interest Rate Swap 7Y + 0,90 %;
b) fino a quindici anni Interest Rate Swap 10Y + 1,10 %;
c) fino a venti anni Interest Rate Swap 12Y + 1,40%;
d) fino a venticinque anni Interest Rate Swap 15Y + 1,45%;
e) oltre venticinque anni Interest Rate Swap 20Y + 1,70%.
Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso EURIBOR a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso variabile è così determinato:
a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 0,90%;
b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 1,10%;
c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 1,35%;
d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,50%;
e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,75%.
Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2021, sintesi delle disposizioni di interesse per gli enti locali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”. Di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse per gli enti locali.

Proroga assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. (Art. 1, comma 1)
Proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in applicazione della legge n. 244/2007 e del decreto legge n. 112/2008 (art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216).

Assunzioni negli Enti locali sottoposti alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti locali (Art. 1, comma 9) Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 243, commi 1 e 7, e dell’articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

Proroga termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione (Art. 1, comma 11)
Si autorizzano le pubbliche amministrazioni (le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati), fino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Le amministrazioni possono acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Proroga in materia di trasparenza (art. 1, comma 16)
Si proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale dovrà essere adottato – nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019 – il regolamento di delegificazione per l’individuazione delle informazioni che le amministrazioni dovranno pubblicare con riguardo ai compensi e ai dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri, come stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Fino al 30 aprile 2021 la mancata pubblicazione dei dati non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni. Fanno eccezione i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza (art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 162/2019).

Proroga termini svolgimento del processo amministrativo (Art. 1, comma 17)
Proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni, di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge n. 70 del 2020, che prevedono la possibilità, con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, di svolgere la discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio (art. 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 2, comma 3)
Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, i termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2021 (art. 18-bis decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).

Disposizioni d’urgenza per il differimento di elezioni comunali (art. 2, comma 4)
In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l’eventuale annullamento dell’elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d’appello.

Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3, comma 2)
Si estende al 2021 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale – nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive – ha disposto il “blocco” degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata (art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012).

Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate (art. 3, comma 4)
Si proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale gli enti dovranno procedere all’adeguamento dei contratti (in corso al 1° gennaio 2020), stipulati con gli affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica (art. 5, comma 4)
Proroga al 31 dicembre 2021 del termine per effettuare i pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). La proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori.

Proroga termini in materia di Distretti turistici (art. 7, comma 1)
Si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Regioni – d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati – devono effettuare la delimitazione dei distretti turistici (art. 3, comma 5 del D.L. n. 70/2011).

Proroga dei termini in materia di eventi sismici (art. 7, comma 2)
Proroga al 31 dicembre 2021 del mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale (art. 11-bis, comma 2, decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).

Disposizioni in materia di pubblica illuminazione (art. 12, comma 7)
L’articolo interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), che stabilisce che gli affidamenti in essere alla data del 31 dicembre 2004 cessino alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data. Per consentire agli enti competenti di procedere all’acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all’organizzazione delle gare per l’individuazione del gestore del servizio, la scadenza è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.

Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici (art. 13, comma 1)
Si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare al 30% la percentuale dell’anticipazione alle imprese appaltatrici, prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Affidamento della progettazione senza finanziamento dell’opera (art. 13, comma 2, lett. a)
Viene estesa al 2021 la facoltà, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. In tal caso, le opere la cui progettazione è stata realizzata sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione (art. 1, comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione (art. 13, comma 2, lett. b)
Si dispone la proroga per l’anno 2021 della disciplina semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti. La disciplina semplificata consente di affidare i contratti sulla base del progetto definitivo, a condizione che lo stesso abbia un contenuto informativo minimo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Proroga deroghe subappalto e terna subappaltatori (art. 13, comma 2, lett. c)
Si estende fino al 31 dicembre 2021 (in deroga all’articolo 105, comma 2, del codice dei contratti), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, la previsione che il subappalto sia indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e che lo stesso non possa superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2021 viene estesa la deroga che elimina l’obbligo (contemplato dal testo previgente dell’art. 174, comma 2, terzo periodo, del Codice), posto in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori (art. 1, comma 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali (art. 13, comma 8)
Vengono concessi ulteriori tre mesi (per un totale di 6 mesi), decorrenti dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, per attivare le procedure per l’affidamento della progettazione finanziata con le risorse del Fondo, di cui al comma 1079 della legge n. 205/2017, destinato  al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (art. 1, comma 1082 della legge 205/2017).

Proroga sospensione delle esecuzioni immobiliari (art. 13, comma 13)
Si sospende, sino al 30 giugno 2021, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (art. 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020).

Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa (art. 18)
Si proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale potranno essere spese le risorse dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (nuovo comma 3-bis, art. 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Proroga semplificazioni in materia di organi collegiali (allegato 1, punto 10)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni che consentono lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni, nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (art. 73 del decreto-legge n. 18/2020).

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale (allegato 1, punto 13)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all’art. 83 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Edilizia scolastica (allegato 1, punto 31)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 232 del D.L. n. 34/2020:
comma 4: Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
comma 5: Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

Proroga disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (allegato 1, punto 32)
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 263 del D.L. 34/2020, finalizzate ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l’applicazione del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scavalco condiviso e scavalco d’eccedenza, tetto all’utilizzazione del personale

La Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 129/2000, ha ribadito che non è possibile ai Comuni che non hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali oltre l’ambito delle 36 ore settimanali, che concretizza l’ipotesi del c.d. scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. È invece consentito a tutti gli Enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che costituiscono il tempo di lavoro d’obbligo – mediante convenzione volta a definire, tra l’altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso). In tale ultima circostanza non si applica il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, purché in assenza di oneri aggiuntivi per la spesa complessiva del personale delle due Amministrazioni interessate. Ciò comporta il fatto che “la minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni” (deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG in relazione al citato art.1, comma 557). La Sezione, riprendendo anche qui quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie per l’art. 1, comma 557, ricorda che “le spese sostenute pro quota dall’Ente di destinazione per la prestazione lavorativa [ai sensi dell’art. 1, comma 124 della L. n. 145/2018] saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.”

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto che proroga al 31 gennaio 2021 le misure sul lavoro agile nelle PA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31/12/2020 il decreto del 23 dicembre 2020 concernente la proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale».
Fino al 31 gennaio 2021 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Le pubbliche amministrazioni assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente. L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Videosorveglianza: 17 milioni a 254 comuni per la sicurezza urbana

Il ministro dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva che assegna, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste, 17 milioni di euro a 254 enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Tra i comuni più importanti ammessi al finanziamento ci sono Torino, Parma, Lecce, Novara, Padova, Massa, Modena.
La possibilità per i comuni di realizzare tali sistemi avvalendosi di finanziamenti statali rientra tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco (d.l. n. 14/207, conv. con legge n. 48/2017).
Le richieste presentate sono state 2.265. La graduatoria della apposita procedura concorsuale indetta per la assegnazione dei fondi disponibili nell’anno 2020 è stata redatta sulla base della valutazione della pluralità di criteri definiti con il decreto della titolare del Viminale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 27 maggio. Tra i criteri l’indice di delittuosità comunale e provinciale, la situazione della sicurezza nell’area o aree interessate dal singolo progetto, il livello di progettazione della proposta di realizzazione del sistema.
È stata prevista la necessaria preventiva sottoscrizione di un patto con la prefettura, la non coincidenza del sistema di videosorveglianza proposto con altri precedentemente realizzati con finanziamenti pubblici concessi o erogati negli ultimi 5 anni, la preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza che si intende realizzare.
Un punteggio maggiore è stato riservato ai piccoli comuni e – a parità di posizione in graduatoria – titoli di preferenza per quegli enti con una dichiarazione di dissesto negli ultimi 10 anni e, sempre negli ultimi 10 anni, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Per le annualità 2021 e 2022 sono previste per la videosorveglianza risorse statali pari rispettivamente a 27 e 36 milioni di euro (articolo 35 quinquies del decreto legge n.113/2018 convertito in legge con la n.132/2018).

Capacità assunzionali, al lordo le voci da considerare nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 131/2020, fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione delle grandezze finanziarie da considerare ai fini del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti da confrontare con i valori soglia indicati nelle tabelle allegate al D.M. 17 marzo 2020. La Sezione, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ribadisce come, ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto, laddove il nuovo sistema delineato è coerente con il modello di governo delle assunzioni da parte dei Comuni che stabilisce una modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile che, però, va considerato al lordo, come indicato dal legislatore e dal decreto attuativo.
L’art. 2 del DM individua le voci da inserire al numeratore e al denominatore nel rapporto spesa di personale/entrate correnti. In tal senso, al numeratore andranno inseriti gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato. Mentre al denominatore vengono poste le entrate correnti quale media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.
La norma non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti e non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i trasferimenti di parte corrente percepiti dai Comuni utilizzatori del personale convenzionato, ovvero altre ipotesi di entrate. Se la norma intende “premiare” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti queste vanno individuate al lordo “nettizzandole” solo ed esclusivamente in relazione al FCDE. Analogamente, la spesa di personale va considerata al lordo degli oneri riflessi, includendo voci di spesa ( che comunque a ben vedere avrebbero effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria) quali: la spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; il rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; la spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno; le spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; le spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada; la spesa per gli oneri per i rinnovi contrattuali.

Autore: La redazione PERK SOLUTION