Riduzioni IMU e TARI ai soggetti non residenti titolari di pensione

Con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata, come noto, gran parte della previgente disciplina dell’IMU, senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. Al riguardo si evidenzia che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE (procedura chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani. Il comma 48 della legge di bilancio 2021, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, (re)introduce una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021,  per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).
Al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla predetta disposizione, il successivo comma 49 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato degli LSU

Il Dipartimento della Funzione pubblica rende noto che è stato adottato il DPCM del 28 dicembre 2020 (in attesa di registrazione presso la Corte dei conti), recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 – articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Si ricorda che il comma 497 della legge 160/2019 ha individuato specifiche risorse finanziare per incentivare le stabilizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1, d.lgs. 81/2000, in utilizzo a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006.
La ripartizione delle predette risorse statali è stata effettuata riconoscendo alle amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia (che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea), utilizzatrici dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, d.lgs. 81/2000, che abbiano proceduto alla stabilizzazione un incentivo statale, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a 9.296,22 euro per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle procedure di stabilizzazione di detti lavoratori socialmente utili in atto a carico del predetto Fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Detraibili le donazioni per l’acquisto di dispositivi informatici per la DAD effettuate per il tramite dei Comuni

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 80/E del 21 dicembre 2020, chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione degli incentivi previsti dall’art. 66 del DL 18/2020 (Cura Italia), le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa, aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto. L’art. 66 citato prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. La finalità dell’intera disciplina agevolativa è proprio quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, Ne deriva che anche le donazioni per l’acquisto di dispositivi informatici, quali personal computer e tablet, per permettere agli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado di accedere alla didattica a distanza DAD, sono detraibili dal reddito purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia. Tali donazioni possano essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione Civile, ma non possono essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti, infatti, non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato articolo 66.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION