Legge di bilancio 2021, via libera definitivo dalla Camera

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A/R) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. I provvedimenti passano ora all’esame del Senato, solo per un’approvazione formale, visti i tempi stretti.

Quadro di sintesi degli interventi

 

 

Via libera al decreto Milleproroghe

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 dicembre scorso, ha approvato un decreto-legge (bozza testo) recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, c.d. decreto Milleproroghe.
Il provvedimento prevede, tra l’altro:

• la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Tali termini riguardano, tra l’altro: il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle aree sanitarie temporanee; le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario; la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; semplificazioni in materia di organi collegiali; la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio; l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps;
• misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;
• la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Il decreto prevede il recepimento della decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE) in materia di risorse proprie (le risorse che finanziano il bilancio europeo) per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell’accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020. L’effettiva entrata in vigore della decisione avverrà all’esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Tale decisione è propedeutica all’attuazione dell’accordo sul “Recovery Fund”, poiché i fondi necessari ad assicurarne il finanziamento dovranno essere reperiti mediante ricorso al mercato finanziario da parte della Commissione europea.

 

Divieto di definizione di criteri ulteriori all’ISEE per valutare la situazione economica

È illegittimo il Regolamento comunale per il sostegno economico ai “progetti di vita” a favore delle persone con disabilità, nella parte in cui ha individuato le componenti economiche degli interventi a carico dell’utente non solo sulla base e in proporzione al suo ISEE socio-sanitario, ma anche ponendo a fondamento un criterio economico aggiuntivo, individuato nelle “entrate effettivamente disponibili”. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 10 dicembre 2020, n. 7850.
La Sezione che ha chiarito che non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell’adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, e precisamente, in violazione della disciplina statale dettata con DPCM 5 dicembre 2013, regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE. Il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE. Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune.
Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne).
Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa.
L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi.
In presenza di ISEE pari a zero, appare dunque illegittima l’imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente.
L’ISEE rappresenta “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni. L’ISEE costituisce l’unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e, poiché include la componente reddituale, ivi comprese somme reddituali esenti da imposta in quanto “reddito disponibile”, e la componente patrimoniale (in ciò il Decreto legge 201/2011, di cui il DPCM 159/2013 è attuazione, ha migliorato il carattere selettivo del precedente indicatore) lo strumento realizza l’equità nell’accesso alle prestazioni sociali.
Di conseguenza, un ISEE nullo non può che significare l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget del “progetto di vita”.
Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall’ISEE, e compartecipazione personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I risparmi delle posizioni organizzative possono finanziare le retribuzioni di risultato

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL 123, si esprime sulla possibilità di incrementare le risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di risultato con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione non effettivamente utilizzate.
L’Agenzia ricorda che, per effetto della nuova disciplina contrattuale, è cambiata la regolamentazione concernente la retribuzione di risultato, con il superamento del precedente sistema incentrato su una quantificazione individuale espressa in percentuale della retribuzione di posizione in godimento del lavoratore incaricato della titolarità di posizione organizzativa.
La nuova disciplina (art.15, comma 4, del CCNL del 21.5.2018), analogamente a quanto avviene per la retribuzione di risultato della dirigenza, prevede per il finanziamento della retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite.
In relazione a tale ammontare di risorse le parti, in sede di contrattazione integrativa, stabiliscono i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.
Non sembrano sussistere impedimenti a che la percentuale minima del 15% prevista dal CCNL possa essere implementata, con riferimento ad un anno, con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione in quel medesimo anno le quali, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate.
Pertanto, in sede di contrattazione integrativa, potrebbero essere stabiliti anche i criteri per incrementare, in presenza di tali ulteriori risorse, il valore già determinato in via ordinaria per la retribuzione dei risultato dei titolari di posizione organizzativa (fermo restando, comunque, la necessità di garantire, in via prioritaria, le risorse necessarie per gli eventuali incrementi della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, cui sia stato affidato l’incarico ad interim di altra posizione organizzativa).
In tal modo le risorse non utilizzate sarebbero impiegate nello stesso anno in cui si è determinato il “risparmio”, senza neppure problemi di trasporto nell’anno successivo.
“Ove tale percorso non sia ritenuto conforme agli interessi dell’ente, questo potrebbe anche decidere di non ricorrervi, considerando le risorse comunque non utilizzate in sede di erogazione della retribuzione di risultato di un determinato anno come mere economie di spesa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION