Split payment: nota di accredito per lo scomputo Iva

Con la risoluzione n. 79/E del 21 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui una Pubblica Amministrazione abbia effettuato, nell’ambito di un contratto di appalto, un maggior versamento dell’IVA, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, non sia possibile per la P.A. computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 17-ter, al comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». Con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Conseguentemente, la P.A. committente o cessionaria:

  • nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione in diminuzione non è possibile computare maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti. In tale ipotesi l’ente può presentare all’Amministrazione Finanziaria un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, provando che:
– l’Iva versata dall’istante a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’Iva versata;
– l’appaltatore non può più emettere nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del medesimo d.P.R. n. 633.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION