Compatibilità del sopraggiunto status di quiescenza con la prosecuzione dell’incarico direttivo

La modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 178/2020. La Sezione, dopo una disamina del quadro normativo e interpretativo di riferimento dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e smi, ha ricordato che la norma vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati. Tuttavia, il divieto non è assoluto, stante la possibilità di consentire l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo, ferma restando, comunque, la gratuità. La ratio di tale divieto risiede nella scelta legislativa di conseguire un duplice obiettivo: favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e, più in generale, supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani nonché conseguire risparmi di spesa, evitando di corrispondere la retribuzione a un soggetto che già gode del trattamento di quiescenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il principio di gratuità degli incarichi dei componenti del CdA di Aziende speciali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 177/2020, ha chiarito che la prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest’ultima per investimenti e l’incremento del fondo di dotazione iniziale dell’Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contributi a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Tale disposizione prevede che “…la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera…”.
Nel merito, la Sezione, in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIC, ribadisce che il regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 2 non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Come è stato osservato in un recente pronunciamento della Sezione regionale per il Lazio, che ha integralmente recepito i principi di diritto espressi in sede nomofilattica, “in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l’oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni” (deliberazione n. 73/2020/PAR). Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 2012, ha evidenziato che “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”, cioè a dire “utilità economica”, quali sovvenzioni in denaro, garanzie, esenzioni da tributi, canoni, etc.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, Approvato il programma dei controlli per il 2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, con delibera n. 20/SSRRCO/INPR/2020, la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”.
E’ questo, tradizionalmente, il documento nel quale – scrive la Corte – “sono tracciate le linee di indirizzo delle attività di controllo nel sistema unitario delle funzioni che l’art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti”.
Tuttavia, è fuori di dubbio che “la definizione del quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché dei criteri di massima nell’ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali di controllo” risentirà, quest’anno, “del forte impatto determinato dall’emergenza sanitaria in atto”.
Il Paese è, infatti, “dinanzi a molteplici e concomitanti esigenze. Da una parte la tutela del bene primario della salute dei cittadini messa a dura prova dalla pandemia, dall’altra, il sostegno economico alle categorie produttive maggiormente incise dai necessari provvedimenti restrittivi”.
In un quadro di tale gravità, la Corte ritiene necessaria “una riflessione sulle tipologie e le modalità di esercizio dei controlli” che dovrà mettere in campo nel corso del prossimo anno. Tra i temi che verranno affrontati nei prossimi referti è, senza dubbio, quello della valutazione degli effetti indotti dall’emergenza coronavirus sui bilanci degli enti territoriali. L’esigenza si pone anche in ragione del fatto che tali effetti producono conseguenze, non solo sul piano finanziario ma anche sotto il profilo della gestione e del funzionamento dell’ente. Le prime valutazioni saranno effettuate sui dati di cassa. Ulteriori elementi di valutazione sull’affidabilità delle scritture contabili e degli equilibri di bilancio dell’ente saranno tratti dall’esame dei controlli interni effettuati nell’anno. Analisi svolta, in sede di referto, sulla base dei dati raccolti attraverso l’osservazione degli schemi approvati con le “Linee guida” previste dall’art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012 e dall’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Si darà, altresì, conto del monitoraggio effettuato – attraverso la somministrazione, agli enti, di specifico questionario – sui debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento da parte del Consiglio è legato alla verifica degli equilibri di bilancio.
Al fine di valorizzare le potenzialità offerte dal vigente sistema di contabilità armonizzata introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 126/2014, l’esame della Sezione delle autonomie si incentrerà soprattutto sull’applicazione dei principali istituti contabili, mettendo in luce differenti modalità di contabilizzazione o approcci anomali, da parte degli enti, che possano impattare sulla gestione e sugli equilibri economico-finanziari. Particolare attenzione sarà riservata alle voci di bilancio di incerta copertura, come l’avanzo di amministrazione o il fondo pluriennale vincolato, ed ogni altro istituto contabile che possa rischiare di produrre effetti espansivi della capacità di spesa a detrimento degli equilibri di parte corrente o che sia suscettivo di provocare, nel tempo,
pericolosi squilibri di cassa prodromici del dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sicurezza: primo monitoraggio dei portali istituzionali della PA

L’AgID ha condotto un’indagine sul corretto utilizzo del protocollo HTTPS e dei livelli di aggiornamento delle versioni dei CMS dei portali istituzionali di tutte le amministrazioni censite in IPA, nell’ambito delle azioni sulla sicurezza contenute nel Piano triennale per  l’informatica nelle PA 2020-2022.
Partendo dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA, nelle prime settimane del mese di dicembre 2020 sono stati monitorati 21.682 portali istituzionali primari, escludendo gli eventuali sotto-domini presenti.
Le risultanze di questo primo monitoraggio sono rese note sul sito del Cert-AgID, struttura che fornisce all’interno di AgID il supporto su tutti i temi riguardanti trasversalmente gli aspetti di sicurezza informatica. L’attività è effettuata con lo scopo di ridurre i rischi di eventuali attacchi cyber e al contempo aumentare il livello della consapevolezza di tali rischi all’interno delle proprie organizzazioni. Dai risultati del monitoraggio effettuato è emerso che il 67% dei domini hanno gravi problemi di sicurezza; il 22% dei domini sono mal configurati; solo il 9% sono sicuri. Nel corso del 2021 il Cert-AgID continuerà a monitorare l’utilizzo del protocollo HTTPS e delle versioni dei CMS per intraprendere un percorso utile alla mitigazione dei problemi riscontrati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION