Il Decreto Ristori è legge

La Camera con 303 voti favorevoli e 215 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C. 2828). Dopo l’esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19 – in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata disposta l’abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge.
Tra le principali misure evidenziamo:

  • l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione;
  • l’esonero, per alcuni soggetti (bar e ristoranti), dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770;
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge;
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • l’ampliamento, fino al 31 gennaio 2021, del periodo di riferimento in relazione al quale le imprese del trasporto pubblico locale possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
    Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l’anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle  organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • l’assegnazione alle regioni di un contributo di 250 milioni di euro, per l’anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020; le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato;
  • la facoltà, per le regioni a statuto speciale, di utilizzare il fondo di anticipazione di liquidità in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ISPRA, Il Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2020

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato il Rapporto sui rifiuti urbani – edizione 2020, con il quale fornisce i dati, aggiornati all’anno 2019, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario e presenta una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2020.
I rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, dato in lieve calo rispetto al 2018 dello 0,3% (-80 mila tonnellate). Incremento solo nel nord Italia, con quasi 14,4 milioni di tonnellate di rifiuti, dello 0,5% rispetto al 2018, mentre è in calo al Centro (-0,2%) con circa 6,6 milioni di tonnellate evidenzia e al Sud (-1,5%) con 9,1 milioni di tonnellate.
Ogni cittadino italiano, in un anno, ha prodotto circa 500 chilogrammi di rifiuti.
Aumenta ancora la raccolta differenziata nel 2019: +3,1 punti rispetto al 2018, raggiungendo il 61,3% della produzione nazionale; dal 2008 la percentuale risulta raddoppiata. La raccolta passa da circa 9,9 milioni di tonnellate a 18,5 milioni di tonnellate. Nel 2019, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata viene inviato ad impianti di recupero di materia; il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 53,3% e riguarda le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno.

Edilizia pubblica, 219 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana

E’ stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata sul decreto interministeriale, proposto dalla ministra Paola De Micheli, che prevede l’erogazione di 219 milioni di euro da destinare ai progetti di edilizia residenziale sociale, ammessi al finanziamento, nelle regioni Piemonte (20,9 mln), Valle D’Aosta (450 mila), Lombardia (47,7 mln), Veneto (16 mln), Friuli Venezia Giulia (6 mln), Liguria (7,5 mln), Emilia Romagna (20,8 mln), Toscana (17 mln), Marche (4,8 mln), Lazio (21,4 mln), Abruzzo (3,2 mln), Molise (617 mila), Puglia (14 mln), Basilicata (2,4 mln), Calabria (7,4 mln), Sicilia (22,5 mln) e Sardegna (5,8 mln).
Si tratta di progetti di rigenerazione urbana che dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. Ogni progetto, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica, sarà condiviso dagli enti locali preposti attraverso un accordo di programma che ne stabilirà i tempi di realizzazione, le rispettive fasi attuative e di collaudo.
Le Regioni avranno il compito di vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato e sul rispetto delle previsioni di spesa.
Le risorse potranno essere destinate alla realizzazione di interventi strutturali che serviranno a riqualificare e riorganizzare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, ma anche a rendere maggiormente funzionali aree, spazi e immobili pubblici, e a migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture urbane”.

Allegati: Programmi finanziati

Funzione pubblica, il piano organizzativo per il lavoro agile (POLA)

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha presentato le Linee guida per la redazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) agli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) in occasione dell’avvio del ciclo della performance 2021-2023. Gli organismi avranno un ruolo importante nel monitoraggio e nell’implementazione degli indicatori di performance connessi al lavoro agile.
Il documento intende fornire alcune indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria, focalizzando l’attenzione sugli indicatori di performance, funzionali a un’adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile. Il vigente articolo 14, comma 1, della legge n. 124 del 2015, richiede alle amministrazioni pubbliche di redigere il Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi di innovazione amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile. Quindi, il POLA è lo strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di attuazione e sviluppo, e non di programmazione degli obiettivi delle strutture e degli individui in lavoro agile, i quali andranno inseriti nelle ordinarie sezioni del Piano della performance o nelle schede individuali.
In sede di prima applicazione, il POLA dovrà, quindi, essere inserito come sezione del Piano della performance 2021-2023 da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2021. A regime, il POLA costituirà una sezione del Piano della performance, da adottare e pubblicare entro
il 31 gennaio di ogni anno, da aggiornare secondo una logica di scorrimento programmatico.

PagoPA obbligatorio ma non esclusivo

I pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione tramite la piattaforma, sino alla loro integrazione in quest’ultima. I comuni, allo stato attuale, possono utilizzare per la riscossione delle proprie entrate, anche in modo alternativo secondo le scelte operate per le più opportune ragioni, tutti i sistemi di incasso previsti dall’articolo 2- bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193”.  È il chiarimento fornito dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle questioni sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e riproposte dall’ANCI.
L’Antitrust, infatti, con la segnalazione n. S4007 del 5 novembre 2020, aveva evidenziato come il susseguirsi di modifiche e deroghe normative concernenti la piattaforma pagoPA, avesse generato incertezza e condotto alcune Amministrazioni Pubbliche ad un utilizzo esclusivo di tale sistema, escludendo altre modalità ammesse per i versamenti, tra cui la domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI. Escludere una modalità di pagamento senza che essa sia stata al contempo integrata nel sistema pagoPA vuol dire, secondo l’Autorità, “impedirne l’uso tout court”.
Rimane comunque fermo l’obbligo, anche per i comuni, di integrare nei propri sistemi di incasso la piattaforma pagoPA entro il 28 febbraio 2021, onde consentire ai cittadini di effettuare i pagamenti dovuti con uno qualsiasi dei mezzi di pagamento elettronici messi a disposizione tramite detta piattaforma. Tale obbligo, che ha portata generale, mira al raggiungimento degli obiettivi delineati nella  “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e trova conferma proprio nell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. “ Semplificazioni”) che, nel differire alla cessazione del periodo di emergenza da Covid-19, per i comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti, gli adempimenti introdotti dallo stesso decreto-legge, ha implicitamente ribadito che i comuni, sebbene con diversa cadenza temporale a seconda della popolazione, hanno l’obbligo di integrare la piattaforma pagoPA nei propri sistemi di incasso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti e Segretari

Il 17 dicembre 2019, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il CCNL per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali, al termine di una trattiva condotta tutta in videoconferenza.
Il nuovo testo contrattuale prevede una parte comune e tre Sezioni speciali dedicate alle tre categorie di Dirigenti destinatari, la parte comune regola istituti applicabili a tutte le tre categorie di dirigenti ed è improntata ad alcune linee-guida fondamentali: a) revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative succedutesi nel decennio di assenza di rinnovi contrattuali con particolare riferimento, tra l’altro, alla disciplina delle relazioni sindacali ed alla materia disciplinare; b) armonizzazione degli istituti normativi del c.d. “pacchetto sociale” ( congedi, ferie solidali, etc.) già inseriti nei contratti di comparto e delle aree dirigenziali di questa tornata; c) “manutenzione” di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali.
Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all’attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.
Il contratto si qualifica anche per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.
Sotto il profilo economico, In CCNL riconosce incrementi a regime del 3,48%, distribuiti in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario.
In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi delle due distinte sezioni della dirigenza semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo e, per quanto riguarda la sezione dei Segretari Comunali e Provinciali, introduce una parziale rivisitazione del trattamento giuridico ed economico del personale destinatario con alcuni interventi finalizzati a rendere più omogenea la disciplina dei Segretari a quella del restante personale dell’Area delle Funzioni Locali (Fonte ARAN).