Fondo Innovazione, l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni

PagoPA Spa, in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno promosso un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani, risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio. Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a espletare le attività necessarie per:

    • rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
    • portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
    • rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.

Possono partecipare e richiedere il contributo (Allegato 2) tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. I contributi sono subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi e calcolati in base all’assegnazione del Comune ad una fascia demografica. Il Comune ammesso all’Avviso, potrà avvalersi del supporto di Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti (Allegato 1).
Il contributo potrà essere richiesto in due fasi distinte, in base all’obiettivo di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti raggiunto:
entro il 31 marzo 2021 per l’erogazione del 20% del contributo per le attività concluse entro il 28 Febbraio 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1 febbraio 2021;
– entro il 31 gennaio 2022 per l’erogazione dell’80% del contributo per le attività concluse entro il 31 dicembre 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 30 luglio 2021.
Alle richieste di erogazione del contributo seguirà una fase istruttoria (Allegato 3) che consisterà nella verifica del completamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi.

– Consulta le FAQ;
– Consulta il Manuale operativo di SPID
– Consulta il Manuale operativo di pagoPA
– Consulta il Manuale operativo della App IO

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisione metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il servizio smaltimento rifiuti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 dicembre scorso, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e visti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
La revisione della metodologia dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti è stata realizzata dalla SOSE S.p.A.  in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo. Il modello di funzione di costo ha come principale indicatore di output le tonnellate di Rifiuti urbani totali prodotti e come determinanti del costo standard per tonnellata un insieme di variabili relative alle seguenti caratteristiche del servizio offerto: la percentuale di raccolta differenziata; la tipologia e la distanza dagli impianti; le modalità di gestione (associata o diretta); il contesto comunale (demografia, morfologia e reddito), le modalità di raccolta; l’appartenenza del comune ad uno specifico cluster.
Gli elementi innovativi rispetto alla metodologa approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo.
Di seguito, sono evidenziate le innovazioni introdotte rispetto alla metodologia precedente:

  • in primo luogo, la stima del fabbisogno standard è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità: 2010, 2013, 2015 e 2016, in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi ai fini dell’elaborazione dei fabbisogni standard;
  • con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale – nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto). Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo evitando la necessità di ricorrere all’introduzione delle dummy regionali. Si tratta di variabili utilizzate per misurare il valore medio di una variabile rispetto all’appartenenza ad un gruppo o ad una categoria specifica; le dummy regionali sono componenti inserite nei modelli di stima dei fabbisogni standard (in particolare nel settore dei rifiuti, nella previgente metodologia, e nei servizi sociali) con l’obiettivo di cogliere la presenza di differenze nei comportamenti di spesa dei comuni dovute alle politiche regionali e, quindi, indipendenti dalle scelte dei sindaci. L’impatto sul costo standard esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare: la revisione della specificazione permette di cogliere meglio l’andamento del costo standard al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Nel modello sono state inoltre introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo;
  • infine, è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei dei comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio. I cluster sono utilizzati trasversalmente nei fabbisogni standard per tutte quelle funzioni per le quali è possibile l’approccio della funzione di costo. Essi colgono i differenziali di costo che non derivano direttamente dalle modalità gestionali della funzione ma dalle caratteristiche strutturali dei comuni, esogene alle scelte comunali o che possono cambiare soltanto nel lungo periodo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dell’esecuzione di opera pubblica ex art. 5, D.L. n. 76/2020

L’art. 5, d.l. n. 76 del 2020, che disciplina la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica sino al 31 dicembre 2021 si applica ai soli appalti sopra soglia comunitaria e ai provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori, disposti dalla stazione appaltante per autonoma determinazione, e non si estende ai provvedimenti cautelari del giudice né alle sospensioni di lavori disposte dalla stazione appaltante in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; il comma 6 del citato art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Il decreto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con decreto 795/2020 chiarisce che il comma 6 dell’art. 5 non è applicabile al caso di una controversia sull’aggiudicazione di una gara. Esso contiene una disposizione processuale extravagante, secondo cui “In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica” il cui ambito applicativo deve essere riferito all’ambito sostanziale del medesimo comma 6 (“Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera”) ovvero all’ambito sostanziale del comma 1, dell’art. 5, ossia i casi in cui o vi sia tra le parti una controversia sull’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 5 comma 6 primo periodo, o una controversia su un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori disposto dal RUP ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2; essendo altresì da stabilire se in siffatte due evenienze la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo. In ogni caso la citata previsione processuale extravagante dell’art. 5, comma 6, d.l. n. 76/2020 non incide sulle regole processuali contenute negli art. 120 e ss. c.p.a. in ordine alla sentenze di merito del giudice amministrativo sull’aggiudicazione degli appalti e sulla sorte del contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ristori minori entrate saldo IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo

Il Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi 15 dicembre 2020, ufficializza l’adozione del decreto del 10 dicembre 2020 (in corso di pubblicazione in G.U.) recante «Ulteriore riparto in favore dei comuni del Fondo, avente una dotazione complessiva di 87,60 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno per l’anno 2020 dall’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima e della seconda rata dell’imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19». Il provvedimento, anticipato nei giorni scorsi da IFEL, opera il riparto delle risorse sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote che saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.
Al riguardo, si ricorda che il riparto è avvenuto in due quote: la prima, pari a 1,65 milioni di euro, relativa alla prima rata IMU degli immobili D, integrata successivamente al DM del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2020, con cui si procedeva al ristoro già disposto dall’art.177 del DL n.34/2020; la seconda, di 85,95 milioni, volta a ristorare i comuni dalle esenzioni previste per il pagamento della seconda rata per le medesime categorie e per le discoteche, i cinema ei teatri, come disposto dall’art.78 del DL n.104 del 2020.Tale riparto si aggiunge ai 74,9 milioni di euro già riconosciuti dal dl 34/2020 (art.177).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori quater, rinviate al 1° marzo 2021 le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato sul proprio sito le faq in merito alle modifiche introdotte dal decreto “Ristori-quater”, convertito in legge dal Dl n. 157/2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020, che intervengono sulle attività svolte dall’Agenzia.
Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”. Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”.
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).
Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).

Di seguito vengono riepilogate le misure del Decreto Ristori-quater, incluse le modifiche a quelle già introdotte, in materia di riscossione, dai provvedimenti normativi emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria (DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 125/2020.

Definizione agevolata
Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata
(“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020). In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni
Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 125/2020. Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
    Per approfondimenti visita la sezione dedicata al Decreto n. 125/2020.

 

 

 

Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente

L’ANAC, con delibera n. 1047/2020, ha chiarito che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. L’Autorità ricorda che la ratio degli incentivi tecnici sia stata individuata nella “funzione premiale dell’istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva. ” (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Lazio, delibera n. 57 del 6 luglio 2018).
L’erogazione di questo trattamento retributivo speciale e aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto in altri termini, gli incentivi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Non si riscontra nelle fonti di rango primario una specifica disciplina sugli oneri di trasparenza delle determinazioni dirigenziali di liquidazione dei compensi concernenti gli stessi incentivi tecnici. E appare problematico anche individuare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di pubblicare i dati desumibili dalle stesse. Ad esempio, essi non possono essere ricondotti ai dati concernenti la retribuzione per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione circoscritto ai soli dirigenti, laddove l’istituto, ai sensi dell’art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016, non si applica al personale con qualifica dirigenziale; né possono essere riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 33/2013, trattandosi, questi ultimi, di dati aggregati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION