Erogazione indennità per specifiche responsabilità solo in caso di formale conferimento dell’incarico

L’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL85, ha chiarito che l’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018, può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa. L’indennità, prevista, nella disciplina previgente, dall’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 ed attualmente, dall’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, si collega direttamente all’esercizio di compiti ed attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità.
La disciplina contrattuale demanda alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per l’individuazione degli incarichi di responsabilità cui è riconnettibile l’erogazione del compenso e per la quantificazione del relativo ammontare (in un importo non superiore ad € 3000), nel rispetto dei contenuti, requisiti e condizioni espressamente previsti dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale.
La suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell’ente che intende riconoscerla.
In merito, invece, alla quantificazione della suddetta indennità nei casi di assenza del dipendente, l’Aran ricorda che in sede di contrattazione integrativa le parti devono procedere all’individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del suddetto compenso anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio, tenuto conto del principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo Fondo progettazione, effettuati i pagamenti delle ulteriori risorse 2020

Il Ministero dell’Interno informa che con provvedimento dirigenziale del 10 dicembre 2020 è stato disposto a favore degli enti locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione 971 alla posizione 4737 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020, e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto, il pagamento del contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, nel limite di 300 milioni di euro resi disponibili per l’anno 2020.
Gli enti beneficiari del contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della richiamata legge n.160 del 2019, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo, ovvero entro l’8 marzo 2021, essendo il 7 marzo giorno festivo.
Pertanto entro l’8 marzo 2021 è necessario che risultino richiesti (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associati ai CUP almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione. Il CIG deve essere correttamente perfezionato in BDAP. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
In caso di inosservanza del termine dell’8 marzo 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Allegati:
Decreto 7 dicembre 2020
Allegato A 
Allegato B

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo di intesa ANAC – ARERA per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti

È stato siglato tra ANAC e ARERA un protocollo d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.
Le due Autorità avviano così una cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse – anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.
Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per acquisire le informazioni necessarie per l’avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando “Fermenti in Comune”: da 60 mila a 200 mila euro per attivare progetti locali per i giovani

In attuazione dell’accordo stipulato il 20 dicembre 2019 fra il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Anci, per l’utilizzo della quota del fondo per le Politiche Giovanili, parte “Fermenti in Comune”: un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. La scadenza è fissata al 18 gennaio 2021 (scarica il bando e gli allegati).
Le sfide individuate da “Fermenti in Comune”, nell’ambito delle quali saranno finanziate più di 50 progettualità comunali, sono: Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e partecipazione; Formazione e cultura; Spazi, ambiente e territorio; Autonomia, welfare, benessere e salute. Possono partecipare tutti i Comuni italiani, con importi massimi finanziabili, che variano in base al numero di abitanti, dai 60 mila a 200 mila euro.
L’Avviso, con una dotazione finanziaria di quasi 5 milioni di euro, è rivolto a tutti i Comuni italiani, suddivisi in 3 fasce dimensionali, come di seguito descritto:

  • Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 60.000 euro.
  • Comuni con popolazione da 15.001 a 100.000 abitanti: finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 120.000 euro.
  • Comuni con popolazione superiore ai 100.001 abitanti: finanziamento nazionale massimo per singolo progetto, pari a 200.000 euro.
    La scadenza per l’invio della documentazione è fissata per il 18 gennaio 2021.

E’ possibile inviare eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione scrivendo all’indirizzo email bandigiovani@anci.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adottate le Linee guida per il Piano organizzativo del lavoro agile e indicatori di performance

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 3 dicembre, il Ministro per la pubblica istruzione ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020 (in corso di registrazione), le Linee guida che indirizzano le amministrazioni nella predisposizione del Piano organizzativo del lavoro agile con particolare riferimento alla definizione di appositi indicatori di performance.

Le Linee guida saranno presentate dal Ministro alle Amministrazioni e agli OIV nell’ambito dell’incontro fissato per il 16 dicembre in occasione dell’avvio del ciclo della performance 2021-2023.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La mobilità per interscambio non ha incidenza sulle capacità assunzionali

La mobilità tra Enti con scambio di personale appartenente alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo, se avviene in termini contestuali, non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto, rispetta il valore soglia stabilito dalle nuove regole assunzionali di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, così come attuato dal d.P.C.M. 17 marzo 2020. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 117/2020, ad una richiesta di parere di un Comune volta ad appurare se la mobilità per interscambio, ex art. 7 del d.P.C.M. n. 325 del 1988, con un’altra Amministrazione comunale tra personale appartenente alla stessa categoria giuridica, alla medesima posizione economica ed allo stesso profilo, possa essere attuata alla luce della nuova normativa in materia di limiti assunzionali di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria.
Nel merito, la Sezione ricorda come il ricorso alla procedura di mobilità reciproca o bilaterale tra amministrazioni locali debba avvenire nella piena osservanza di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di contenimento della spesa complessiva del personale e di coordinamento della finanza pubblica, volti ad evitare che il trasferimento per mobilità possa essere utilizzato quale escamotage per instaurare nuovi rapporti di lavoro al di fuori dei limiti numerici e di spesa previsti dalla disciplina vigente. È necessario che la mobilità per interscambio garantisca il rispetto dei vincoli di spesa con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto, solo se si traduce in un “mero spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra…non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti. Tale spostamento deve avvenire entro un periodo congruo che consenta agli Enti di non abbattere le spese di personale qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale, rischiando di traslarsi all’esercizio successivo. E’ anche necessario, altresì, che i dipendenti rivestano il medesimo profilo professionale al fine di evitare costi aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione amministrativa ed appartengano alla stessa categoria economica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION