Recesso dall’Unione e riassorbimento del personale in capo al Comune

Con deliberazione n. 118/2020, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, fornisce importanti indicazioni in merito al riassorbimento del personale assunto dall’Unione (costituita ai sensi dell’art. 32 del TUEL), in caso di recesso da parte del Comune partecipante. La Sezione – nel richiamare i principi generali che disciplinano l’organizzazione degli enti pubblici, da contemperare con le norme che, nel corso degli anni, hanno introdotto vincoli finanziari in materia di gestione del personale – ha evidenziato che in caso di recesso dall’Unione, i dipendenti dell’Unione possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, abbiano mantenuto i posti in organico e non li abbiano coperti con nuove assunzioni, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell’Unione. In altri termini, il ricorso all’Unione per l’esercizio associato di funzioni e servizi non deve mai essere un mezzo per aumentare gli spazi assunzionali degli Enti locali né nella fase della sua costituzione né tantomeno in quella del suo scioglimento, anche nei confronti di uno solo dei partecipanti attraverso il recesso, ma deve piuttosto rappresentare una modalità organizzativa finalizzata ad assicurare, a regime, progressivi risparmi di spesa in materia di personale, come prescritto dall’art. 32, comma 5, del TUEL.
Il rientro in organico al Comune dei dipendenti assunti dall’Unione in sostituzione del personale cessato e originariamente trasferito dal Comune non è assimilabile ad una nuova assunzione e, pertanto, non soggiace, stante l’effetto finanziariamente neutrale sul contenimento della spesa di personale, alle specifiche limitazioni stabilite dalla disciplina finanziaria.
In linea di principio, i Comuni che hanno costituito l’Unione devono considerare, nella loro spesa di personale, la quota di loro competenza sostenuta dall’Unione, cosicché in caso di recesso e, per l’effetto, di riassorbimento dei dipendenti da parte dell’Ente locale non dovrebbe porsi alcun problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest’ultima essere già sta conteggiata in via continuativa da ciascun Comune. Il recesso da parte di uno o più Comuni o lo scioglimento dell’Unione nella misura in cui consente al Comune di riappropriarsi delle funzioni comporta che tutto il personale di cui l’Unione ha potuto disporre per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali debba ragionevolmente poter rientrare nella dotazione organica dell’Ente locale recedente, in considerazione dell’invarianza finanziaria che qualifica il rientro del personale dall’Unione al Comune di origine secondo lo spazio assunzionale ad esso imputabile. Pertanto, il ritrasferimento al Comune – per recesso dall’Unione o per scioglimento di quest’ultima – delle funzioni attribuite all’Unione non può che determinare la possibilità di riassorbire il personale originariamente trasferito, così come quello assunto dall’Unione esercitando le capacità assunzionali del Comune. Si tratta, infatti, di spazi o capacità assunzionali connessi alle funzioni trasferite all’Unione e che, a seguito dell’uscita del Comune da quest’ultima, non potrebbero permanere in capo all’Unione perché non svolge più la funzione conferitale dal Comune. Tale ritrasferimento non, però, determinare un incremento della suddetta spesa rispetto a quella risultante dalla somma della spesa sostenuta per il personale in servizio presso il Comune e quella relativa alla quota di spesa per il personale in servizio presso l’Unione e gravante sul primo.
In definitiva, mentre nell’ipotesi di costituzione dell’Unione la spesa del personale ad essa transitato per mobilità continua ad essere ugualmente inclusa all’interno dei bilanci degli Enti aderenti, nella contraria ipotesi di scioglimento dell’Unione, o di recesso di uno dei Comuni aderenti, il rientro di tale personale non può mutare in aumento il computo complessivo della spesa di personale. In sintesi, il principio dell’invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli Enti costituiti in Unione, segnatamente in caso di recesso di un Ente o di scioglimento dell’Unione, con la conseguenza che non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in tale materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La proroga della concessione demaniale sconta l’imposta di registro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 569 del 9 dicembre 2020, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro sulle concessioni per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, ritenendo che la proroga ex lege delle concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.
Sotto il profilo fiscale, le concessioni demaniali marittime sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR) e dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione (cfr. art. 45 TUR e Ris. n.15/E del 05/02/1999). In caso di proroga ex lege di tali concessioni, l’Agenzia richiama l’articolo 36, comma 3 del Tur, che disciplina i contratti con proroga tacita, ai sensi del quale l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
Pertanto, la differente durata della concessione, prorogata per effetto dell’articolo 199, comma 3, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (ai sensi del quale “La durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”), dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga (art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – TUR). A seguito di tale denuncia l’Ufficio procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

 

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La prestazione del dirigente deve essere funzionale alle esigenze della struttura di cui è responsabile

In risposta alla richiesta di chiarimenti di un Sindaco circa l’articolazione dell’orario di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 16 del CCNL Area II per la dirigenza di Regioni e Autonomie locali del 16/04/1996, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 43784 del 02/07/2020, ha ribadito che in base al principio di auto-responsabilizzazione spetta al dirigente l’organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare l’espletamento dei compiti che gli sono stati affidati ed il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione di appartenenza. In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione dell’orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizione di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni lavorative. Sotto il profilo organizzativo, quindi, il dirigente può determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile. L’amministrazione ha comunque la possibilità di adottare sistemi di rilevazione della presenza e dell’assenza dei propri dirigenti, ai fini della valutazione annuale finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattuali. Tale rilevazione non potrà però quantificare l’ammontare orario, ma solo consentire la verifica della presenza e/o l’assenza, proprio perché non è prevista per il personale dirigente alcuna quantificazione dell’orario settimanale. Il criterio della presenza, ai fini della valutazione annuale e della corresponsione della retribuzione di risultato, deve essere comunque espressamente previsto tra i criteri adottati dall’ente a tal fine. A parere del Dipartimento, non si ravvisano profili di illegittimità nel caso in cui i dirigenti si discostino dall’articolazione dell’orario prevista obbligatoriamente per il restante personale, ferma restando la facoltà per l’amministrazione di adottare misure coerenti con il quadro normativo sopra delineato, al fine di presidiare le proprie esigenze organizzative e gestionali. Ciò trae origine dall’attuale insussistenza, nel contesto del vigente ordinamento giuridico, di un espresso obbligo prestazionale orario del personale dirigenziale di cui trattasi, in ragione della funzionalizzazione dell’obbligazione contrattuale al conseguimento di appositi risultati di gestione, rispetto ai quali la determinazione di un minimum prestazionale orario apparirebbe estraneo, trattandosi di responsabilità dirigenziale per raggiungimento di specifici obiettivi gestionali.

 

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Nessuna abrogazione implicita della precedente disciplina sui limiti di spesa del personale

Permane, a carico del comune, l’obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 164/2020, in risposta ad una richiesta di parere volta a chiarire se le disposizioni dettate dall’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 siano compatibili con la nuova disciplina e, dunque, siano ancora in vigore.
Il Collegio ricorda che la nuova disciplina e quella pregressa sui tetti di spesa hanno due ambiti di applicazione differenti. Le norme introdotte dall’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, infatti, individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un’ottica di contenimento della stessa. Pertanto, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della precedente disciplina ad opera della nuova.
Peraltro, proprio al fine di regolare le possibili interferenze fra le due discipline, l’art. 7, comma 1, del D.M. adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica amministrazione in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha espressamente previsto che “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ne consegue, pertanto, l’obbligo dei comuni di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562 dell’art. 1 L. n. 296/2006.

 

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Riduzione fondo per la contrattazione collettiva a seguito di processi di esternalizzazione

Con deliberazione n. 161/2000, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all’anno 2018.
Il Collegio ricorda che l’art 6.bis del D. Lgs. n. 165/200 prevede il congelamento dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio esternalizzato, nelle more dei processi di riallocazione e di mobilità del personale; tale disposizione è diretta a garantire, in primo luogo al suddetto personale, in caso di ricollocazione in altri posti previsti nell’organico dell’amministrazione che la somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata nel fondo stesso. Qualora non dovesse poi verificarsi la ricollocazione del personale e in assenza delle altre condizioni previste dalla norma, la riduzione della spesa sarebbe ineludibile.
La disposizione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58/2019, ad avviso del Collegio, non elide il disposto dell’art 6 bis comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Quest’ultima norma riguarda una specifica causa di riduzione del fondo conseguente all’esternalizzazione, mentre l’art. 33, comma 2, interviene nella materia della determinazione del “limite al trattamento accessorio”, adeguandolo “in aumento o in diminuzione”, rispetto a quello di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, “per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma vuol garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica.
In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

 

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ANAC, acquisizione CIG e nuove modalità per la comunicazione dei dati

L’ANAC, con comunicato del 25 novembre scorso, nel confermare che il CIG dovrà essere acquisito unicamente per la vera e propria fase di gara fra gli operatori economici accreditati al sistema dinamico d’acquisizione, e che non si dovrà richiedere alcun CIG per la fase propedeutica di istituzione del sistema, con riferimento alle modalità di comunicazione dei dati, comunica che, a partire dalla data del 10 dicembre 2020, in fase di acquisizione del CIG si dovrà selezionare:
– nel campo strumento per lo svolgimento della procedura, presente all’interno della scheda di creazione gara, la voce “sistema dinamico d’acquisizione”;
– nel campo scelta del contraente, presente nella scheda di creazione lotto, la voce corrispondente all’effettiva procedura selettiva utilizzata.

 

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